L.R. Lazio 21/2008
Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Lazio il Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, integrando anche alcuni monumenti naturali preesistenti, e crea l’ente pubblico incaricato della gestione. Disciplina perimetrazione, misure di salvaguardia, divieti venatori, passaggi transitori e abrogazione della l.r. 56/1985. Le norme operative restano rilevanti fino all’approvazione del piano e del regolamento del parco, con disposizioni transitorie ormai esaurite.
Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del relativo ente di gestione
Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
La legge istituisce, nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il Parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Il provvedimento ha la finalità di unificare e valorizzare un’area protetta estesa, comprendendo anche alcuni monumenti naturali già esistenti nel medesimo ambito territoriale.
Finalità della disciplina
L’istituzione del parco è orientata alla tutela integrata del territorio e delle risorse naturali e culturali dell’area, con obiettivi di conservazione ambientale e sviluppo locale compatibile. In particolare, la legge mira a:
- conservare e valorizzare il territorio e le risorse naturali e culturali dell’area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, comprese le grotte di Pastena e Collepardo;
- tutelare e recuperare gli habitat naturali e conservare le specie animali e vegetali;
- favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali tramite attività economiche compatibili, anche mediante la trasformazione di attività agricole in iniziative agrituristiche e turistico-rurali;
- assicurare la corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
- creare un’unica area naturale protetta comprensiva dei monumenti naturali richiamati dalla legge.
Perimetrazione e territorio interessato
Il parco comprende parte dei territori comunali di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Collepardo, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi. Il confine è determinato dalla cartografia in scala 1:10.000 e dalla relazione allegata alla legge, che costituiscono parte integrante dell’atto.
Monumenti naturali ricompresi
Nel perimetro del parco confluiscono anche i territori di alcuni monumenti naturali preesistenti, e in particolare:
- Campo Soriano;
- Tempio di Giove Anxur;
- Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco;
- Lago di Fondi.
Ente di gestione del parco
La legge istituisce un ente regionale di diritto pubblico denominato Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, cui è affidata la gestione del parco. Per organizzazione e funzionamento si applicano le disposizioni della l.r. 29/1997 sulle aree naturali protette regionali, nonché le norme statutarie e attuative richiamate dalla legge.
L’ente deve adottare:
- il piano del parco;
- il regolamento del parco;
- il programma pluriennale di promozione economica e sociale.
In attesa dell’approvazione degli strumenti di gestione, l’ente promuove, d’intesa con enti locali e parti sociali, atti di programmazione concertata e accordi volontari per favorire lo sviluppo economico e sociale locale.
Misure di salvaguardia, divieti e disciplina provvisoria
Fino all’esecutività del piano e del regolamento del parco si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa regionale sulle aree protette, salvo alcune specifiche previsioni.
All’interno del perimetro del parco è vietata l’attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari a riequilibrare situazioni ecologiche, secondo la direttiva della Giunta regionale richiamata dalla legge.
Fino all’entrata in vigore della disciplina definitiva, nei perimetri dei monumenti naturali ricompresi continuano ad applicarsi, se più restrittive, le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni già previsti dalla normativa istitutiva dei singoli monumenti naturali e dai relativi regolamenti o decreti presidenziali.
Sorveglianza e sanzioni
Per le violazioni delle misure di salvaguardia, dei divieti e delle prescrizioni previsti dalla legge, dal piano e dal regolamento del parco si applica la disciplina sanzionatoria e di sorveglianza prevista dalla normativa regionale sulle aree naturali protette.
Disposizioni transitorie per l’avvio dell’ente
La legge prevede una fase transitoria per la costituzione degli organi del nuovo ente e per il passaggio dalle precedenti forme di gestione.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- il Presidente della Regione, o l’assessore competente da lui delegato, convoca la comunità del parco per le designazioni previste dalla normativa regionale;
- si avviano le procedure per le ulteriori designazioni spettanti agli enti competenti;
- il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario per la gestione dei monumenti naturali ricompresi nel parco.
Entro i 90 giorni successivi:
- il Presidente della Regione costituisce e insedia il consiglio direttivo;
- il Presidente della Regione costituisce e insedia il collegio dei revisori dei conti.
Il commissario straordinario resta in carica fino all’insediamento del consiglio direttivo. Con la sua nomina cessano le precedenti forme di gestione dei singoli monumenti naturali indicate dalla legge.
La legge stabilisce inoltre che il commissario straordinario del Monumento naturale Lago di Fondi resta in carica, in deroga alla disciplina transitoria richiamata, fino alla nomina del nuovo commissario straordinario previsto dalla stessa legge.
Trasferimento di risorse e assetto organizzativo
Con deliberazione della Giunta regionale, dalla data di insediamento del consiglio direttivo vengono attribuiti all’ente regionale:
- le risorse patrimoniali;
- le risorse finanziarie;
- le risorse umane;
- ogni altro rapporto giuridico intestato alle precedenti forme di gestione.
Il consiglio direttivo deve inoltre definire strutture organizzative e dotazioni organiche entro 60 giorni dal proprio insediamento.
Abrogazione della precedente disciplina
La l.r. 56/1985 è abrogata. L’abrogazione opera con decorrenza differenziata:
- per le disposizioni sulla gestione del monumento naturale di Campo Soriano, dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell’ente regionale;
- per le disposizioni su misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio ricompresi nelle UPB E21, E22 ed E23, relativi all’istituzione e al finanziamento delle aree naturali protette.
Rilevanza attuale
La legge disciplina un’area protetta ancora esistente e, per la parte sostanziale relativa a perimetrazione, tutela, governance e strumenti di pianificazione, conserva utilità applicativa nel territorio del Lazio. Restano invece esaurite le sole previsioni strettamente transitorie legate alla costituzione iniziale degli organi e al passaggio dalle precedenti forme di gestione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 dic 2008L.R. Lazio 20/2008
- Legge · 23 dic 2008L.R. Lazio 22/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Lazio 32/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Lazio 31/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Lazio 30/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Lazio 29/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →