L.R. Lazio 30/2008
Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Lazio istituisce e disciplina un servizio di teleassistenza e telesoccorso sanitario, gratuito per over 75 con reddito/pensione sotto 10.000 euro annui e per disabili con handicap grave, con eventuale accesso a pagamento per gli altri anziani. Prevede gestione integrata tra Comuni e AUSL, sperimentazione iniziale, requisiti dei gestori e copertura finanziaria sul bilancio 2008.
Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e telesoccorso sanitari in favore di anziani, disabili gravi e ammalati cronici non ospedalizzati
Istituzione del servizio di teleassistenza e telesoccorso sanitario
La legge disciplina, nel territorio della Regione Lazio, l’attivazione omogenea di un servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza rivolto a persone in condizioni di fragilità sociale e di bisogno sanitario. La disciplina riguarda la definizione del servizio, i destinatari, le competenze di Comuni e AUSL, le modalità di erogazione, una fase sperimentale iniziale e la copertura finanziaria.
Finalità e contenuto del servizio
Il servizio comprende attività di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso svolte a distanza mediante strumenti e dispositivi idonei a rilevare le condizioni psico-fisiche dell’assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie. La finalità è assicurare una presa in carico continuativa, soprattutto per soggetti non autosufficienti o comunque fragili.
Gestione integrata e riparto delle funzioni
La Regione individua nella gestione integrata lo strumento per l’erogazione delle funzioni di rilevanza sociale e sanitaria connesse al servizio. Le prestazioni socio-sanitarie concretamente erogabili sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
Sul piano organizzativo:
- i Comuni delegano alle AUSL le funzioni socio-assistenziali incidenti sul servizio;
- gli oneri relativi alla componente sociale restano a carico dei Comuni, che li trasferiscono alle AUSL.
Destinatari e condizioni di accesso
Il servizio è riconosciuto, su richiesta, in forma gratuita a:
- cittadini di età superiore a 75 anni che usufruiscono di monoreddito o di reddito pensionistico inferiore a 10.000 euro annui;
- cittadini disabili portatori di handicap grave, anche se di età inferiore a 65 anni, alle medesime condizioni economiche previste per gli anziani.
I cittadini con più di 75 anni e reddito annuo superiore alla soglia indicata possono accedere al servizio a pagamento; ciascun Comune stabilisce le eventuali riduzioni tariffarie per tali casi.
La Giunta regionale, con il medesimo provvedimento che individua le prestazioni socio-sanitarie, disciplina anche le modalità di presentazione della domanda alle AUSL.
Censimento dei potenziali aventi diritto
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono censire, sulla base dei dati forniti dagli uffici provinciali INPS, i nuclei familiari dei soggetti aventi diritto, con particolare riguardo a quelli monopersonali. Terminato il censimento, i dati devono essere trasmessi tempestivamente alle AUSL territorialmente competenti, per la programmazione del servizio.
Compiti delle AUSL e affidamento del servizio
Le AUSL provvedono all’erogazione del servizio tramite convenzioni con:
- enti e società pubbliche e private;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- enti non commerciali di cui al d.lgs. 460/1997;
- imprese sociali di cui al d.lgs. 155/2006.
Tali soggetti devono già svolgere questo tipo di attività e possedere i requisiti di idoneità stabiliti dalla legge. Alle AUSL sono inoltre attribuite le funzioni di monitoraggio, sorveglianza e verifica della qualità ed efficacia del servizio, con obbligo di trasmettere alla Regione i dati relativi al controllo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Requisiti strutturali e funzionali dei gestori
I soggetti convenzionabili devono assicurare una corretta esecuzione del servizio mediante:
- dotazione tecnologica di ricezione-trasmissione ed elaborazione dati conforme alla normativa sulle telecomunicazioni e munita della necessaria certificazione di qualità;
- presenza, per 24 ore, di personale tecnico esperto in informatica;
- installazione e gestione presso l’utenza di apparecchiature terminali informatiche con sistema vivavoce e caratteristiche tecnologicamente innovative;
- un protocollo sperimentato per la gestione delle chiamate in entrata e in uscita, capace di individuare il tipo di intervento, attivare prontamente i servizi di pronto intervento o di crisi e contattare i familiari o congiunti;
- personale altamente qualificato, nel rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni gestite.
Convenzioni ed evidenza pubblica
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, le AUSL devono stipulare apposite convenzioni con le strutture abilitate, a seguito di procedura di evidenza pubblica.
Sperimentazione iniziale del servizio
Nelle more della scadenza del termine per le convenzioni, la Giunta regionale deve autorizzare, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, una sperimentazione annuale del servizio nelle AUSL Roma B, Roma D e Frosinone.
La sperimentazione è subordinata alla presentazione, da parte delle AUSL interessate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale che indichi:
- il campione di popolazione destinatario;
- i servizi oggetto di sperimentazione;
- i soggetti erogatori, con allegata certificazione di conformità ai requisiti dell’articolo sui requisiti strutturali e funzionali.
La sperimentazione è finanziata con le risorse appositamente previste dalla legge e ripartite in parti uguali tra le tre AUSL coinvolte.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno finanziario 2008 è istituito, nello stato di previsione della spesa regionale e nell’ambito dell’UPB H13, un capitolo dedicato alla copertura degli oneri connessi all’attuazione della legge, da finanziare mediante legge di bilancio.
Le risorse sono ripartite tra le AUSL secondo il criterio della quota capitaria, calcolata sul numero degli assistibili individuati in relazione ai destinatari del servizio.
Gli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni comunali, salvo la diversa disciplina relativa alla componente sociale del servizio già prevista dalla legge.
Applicabilità temporale e obsolescenza
La disciplina è legata a scadenze iniziali e a un esercizio finanziario ormai concluso; inoltre richiama una sperimentazione annuale e adempimenti da svolgere entro i mesi successivi all’entrata in vigore del 2008. Per questi motivi, pur trattandosi formalmente di una legge ancora esistente nel testo consolidato, essa risulta oggi sostanzialmente obsoleta e di scarso uso pratico.
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