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Legge

L.R. Lazio 20/2008

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio disciplina, nelle more del riordino delle comunità montane, organi, indennità e funzionamento per ridurre la spesa corrente, e detta i principi per il loro riordino. Prevede nuovi assetti, termini stringenti per la ricostituzione degli enti e abroga varie disposizioni pregresse. Le regole su organi e indennità producono effetti solo dalla costituzione delle nuove comunità montane.

Contenimento della spesa e riordino delle comunità montane del Lazio

Contenimento della spesa e riordino delle comunità montane

La legge regionale del Lazio interviene sulle comunità montane per ridurre i costi di funzionamento degli organi e per definire il riordino degli enti previsti dalla legge regionale n. 9/1999. La disciplina è pensata come misura transitoria e di riassetto organizzativo, in coerenza con i principi statali sul contenimento della spesa pubblica.

Ambito e finalità

Il provvedimento ha due obiettivi principali: da un lato, disciplinare organi, funzioni e indennità delle comunità montane per comprimere la spesa corrente; dall’altro, fissare i principi e il procedimento per il riordino delle comunità montane della regione, con possibile riduzione del loro numero complessivo.

Organi delle comunità montane e durata in carica

Gli organi delle comunità montane sono:

  • assemblea;
  • presidente;
  • ufficio di presidenza;
  • revisore dei conti.

Gli organi restano in carica cinque anni.

Assemblea: composizione e competenze

L’assemblea è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità montana o dai loro delegati. Possono farne parte anche, in numero massimo di due, i candidati alla carica di presidente non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi.

All’assemblea spettano funzioni di alta amministrazione, indirizzo e controllo. In particolare, essa approva:

  • statuto;
  • regolamento di organizzazione, con disciplina di strutture, dotazione organica e criteri per gli incarichi dirigenziali;
  • regolamento di contabilità;
  • bilancio di previsione, variazioni, assestamento e rendiconto generale;
  • programmi pluriennali e annuali di attività e relativi aggiornamenti.

Presidente: elezione, funzioni e cessazione

Il presidente è eletto dai consigli comunali dei comuni della comunità montana riuniti in seduta congiunta, oppure in sedute consiliari svolte nella medesima giornata, sulla base di un programma di mandato.

Per la validità della seduta valgono queste condizioni:

  • in prima convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali dei comuni interessati, oppure del consiglio comunale se le sedute sono contemporanee;
  • in seconda convocazione, da tenere almeno un’ora dopo la prima, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Sono eleggibili i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana; modalità e termini di candidatura sono demandati allo statuto.

Il presidente, coadiuvato dall’ufficio di presidenza, è l’organo esecutivo e rappresenta istituzionalmente l’ente. Tra i suoi compiti:

  • nomina i componenti dell’ufficio di presidenza;
  • adotta la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche sotto il profilo finanziario;
  • formula proposte all’assemblea sui programmi e sugli altri atti di competenza;
  • assegna al responsabile dell’attività amministrativa e gestionale obiettivi e risorse, e verifica i risultati di gestione e la valutazione annuale del responsabile.

In caso di urgenza, il presidente può adottare deliberazioni di competenza dell’assemblea, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile successiva.

Il presidente cessa dalla carica se viene sottoscritta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dei comuni della comunità montana. Dopo l’approvazione della mozione, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario per assicurare l’ordinaria amministrazione fino al rinnovo degli organi.

Ufficio di presidenza

I componenti dell’ufficio di presidenza sono nominati dal presidente:

  • in numero di due per le comunità montane con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
  • in numero di quattro per quelle con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Essi sono scelti di norma tra i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana.

Revisore dei conti

La revisione economico-finanziaria è affidata a un revisore dei conti nominato dall’assemblea, scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale richiamata.

Il revisore controlla la gestione contabile e finanziaria dell’ente ed esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale alle norme vigenti.

Indennità e rimborsi spese

Al presidente e ai componenti dell’ufficio di presidenza che non siano contemporaneamente sindaco spetta un’indennità entro limiti massimi:

  • presidente: non oltre il 50% dell’indennità percepita dal sindaco del comune della comunità montana con il maggior numero di abitanti;
  • componenti dell’ufficio di presidenza: non oltre il 30% di tale indennità.

Ai componenti dell’assemblea spettano solo i rimborsi spese previsti dalla disciplina statale richiamata.

Riordino delle comunità montane

I comuni già appartenenti a comunità montane possono, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, deliberare nei rispettivi consigli la volontà di far parte di una comunità montana. I comuni aderenti a unioni di comuni non possono far parte della comunità montana.

Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine, la Regione provvede al riordino delle comunità montane con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, anche per ridurne il numero complessivo. Il numero totale delle comunità montane non può comunque superare 14.

Le nuove comunità montane devono rispettare questi requisiti:

  • popolazione montana superiore al 50%;
  • superficie montana superiore al 50%;
  • almeno cinque comuni facenti parte della comunità.

Se il Consiglio regionale non provvede entro il termine, il riordino è effettuato con decreto del Presidente della Regione.

Costituzione delle nuove comunità e adempimenti successivi

Entro 90 giorni dall’approvazione della deliberazione consiliare di riordino, oppure entro 60 giorni dal decreto presidenziale sostitutivo, il Presidente della Regione dispone con decreto la costituzione delle comunità montane conformemente al riordino adottato.

Con lo stesso decreto:

  • sono indette le elezioni dei presidenti delle nuove comunità montane e sono fissati termini e modalità per la presentazione delle candidature;
  • sono nominati i commissari incaricati della ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi delle comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della legge e di ogni altro adempimento necessario.

Le comunità montane costituite devono approvare i rispettivi statuti entro 90 giorni dal decreto di costituzione.

Adeguamento degli organi delle comunità montane esistenti

Entro il 31 dicembre 2008 le comunità montane già esistenti devono ridurre, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il numero dei componenti della giunta fino al numero previsto dalla nuova disciplina. Se necessario, devono apportare entro lo stesso termine le modifiche statutarie conseguenti.

In caso di inerzia, il Presidente della Regione nomina il presidente della comunità montana quale commissario ad acta per gli adempimenti necessari.

Tutela dei comuni esclusi dal riordino

Ai comuni che, al momento dell’entrata in vigore della legge, appartengono a una comunità montana ma che, per effetto del riordino, cessano di farne parte, restano comunque garantiti i benefici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Abrogazioni

Sono abrogate diverse disposizioni della legge regionale n. 9/1999 e di leggi regionali successive che ne avevano modificato la disciplina, con l’effetto di sostituire il previgente assetto normativo in materia di comunità montane.

Entrata in vigore ed efficacia differita

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Tuttavia, le disposizioni su organi, assemblea, presidente, ufficio di presidenza, revisore e indennità producono effetti solo dalla data di adozione dei decreti di costituzione delle nuove comunità montane previsti dal procedimento di riordino. In pratica, la parte organizzativa e finanziaria della riforma opera dal momento della nuova costituzione degli enti.

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