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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39797 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego del nulla osta alla fruizione del credito d'imposta previsto dalla L. n. 296/2006 (art.1, commi 271-279) per investimenti in aree svantaggiate, motivato dalla mancata produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (prevista dal comma 1223) attestante di non aver ricevuto e non aver poi rimborsato o depositato in conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. La società ha dedotto conflitto della norma nazionale con l'art.108 TFUE, con la Decisione C(2008)380 e con il principio di proporzionalità (richiedendo disapplicazione del comma 1223), nonché violazioni procedurali relative alla qualificazione dell'aiuto come "automatico" o "non automatico" e alla necessità della presentazione preventiva della dichiarazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile e compatibile con il diritto dell'Unione la previsione nazionale che subordina la concessione dell'aiuto alla produzione della dichiarazione sostitutiva (attuazione dell'"impegno Deggendorf"); si è richiamata l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 6 maggio 2020, che ha stabilito che né l'art.108 TFUE né la Decisione C(2008)380 ostano a norme nazionali che richiedano tale dichiarazione anche se non espressamente prevista dalla decisione. La Corte ha altresì rilevato che la società era stata sollecitata a integrare la documentazione e che il diniego è derivato dall'inerzia della stessa; ne è conseguito il rigetto del ricorso e la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 108

    L'art. 108 TFUE impone notificazione dei regimi di aiuto alla Commissione ma non obbliga lo Stato membro a concedere l'aiuto; la Corte UE ha confermato che gli Stati membri possono prevedere condizioni ulteriori per la concessione degli aiuti.

  • Decisione della Commissione Europea C(2008) 380 del 25/01/2008

    La Decisione ha autorizzato il regime agevolativo ma non impedisce allo Stato membro di richiedere condizioni più rigorose ai fini della concessione dell'aiuto; la Corte UE ha affermato che la Decisione di per sé non osta a un requisito nazionale di dichiarazione preventiva.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1223 (riprodotto poi in L. 4 febbraio 2005, n. 11, art.16-bis, comma 11)

    "I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 (CE) possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma"

    Norma nazionale che impone una autocertificazione finalizzata a garantire il rispetto dell'"impegno Deggendorf"; la Corte ha ritenuto tale requisito compatibile con il diritto dell'Unione.

  • D.P.C.M. 23 maggio 2007

    Disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1223; è lo strumento normativo per la forma e i tempi della dichiarazione.

  • Giurisprudenza C-355/95 (Textilwerke Deggendorf GmbH - "Deggendorf")

    Principio secondo cui la Commissione può subordinare il pagamento di un nuovo aiuto al recupero di un aiuto precedente dichiarato illegale e incompatibile; la Corte UE e i giudici nazionali applicano tale principio nell'ottica di evitare effetti cumulativi di aiuti illegittimi.

  • D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (convertito con L. 2 agosto 2008, n. 129)

    Ha determinato tetti di risorse e disciplinato la procedura di accesso al credito d'imposta (presentazione telematica del formulario quale prenotazione); chiarisce aspetti procedurali relativi alla richiesta del beneficio.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può prevedere requisiti aggiuntivi, più restrittivi rispetto alla decisione della Commissione che autorizza un regime di aiuti; la decisione comunitaria non obbliga lo Stato a concedere individualmente l'aiuto.
  • La richiesta e la mancata produzione della dichiarazione sostitutiva, anche se la Commissione non ha formalmente ordinato il recupero di un aiuto precedente, può legittimare il diniego del nulla osta quando tale dichiarazione sia prevista dalla normativa nazionale e sia stata richiesta dal competente ufficio.
  • La distinzione tra aiuti "automatici" e "non automatici" non elimina l'onere di esibire la dichiarazione quando la normativa la richiede; se l'amministrazione sollecita l'integrazione e il richiedente non provvede, il diniego è giustificato.
  • In presenza di dubbi di compatibilità con il diritto UE, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia vincola i giudici nazionali: l'interpretazione della Corte UE deve essere applicata nel giudizio principale.
  • In procedimenti amministrativi per la fruizione di aiuti dallo Stato, l'onere documentale grava sul beneficiario: è dunque fondamentale rispondere tempestivamente ai richiami dell'amministrazione e produrre le autocertificazioni richieste.
  • Se si ritiene che una norma nazionale sia incompatibile con principi UE, occorre valutare il percorso di impugnazione con possibile rinvio alla Corte di Giustizia; tuttavia, fino a diverso orientamento della Corte UE, i giudici nazionali devono rispettare l'interpretazione comunitaria.

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