Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/12/2017 n. 5184 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxxxxx, notificata il 23/06/2011, per complessivi euro 1.657,88 a titolo di Tarsu relativa agli anni 2004-2009. Il Comune sosteneva che la cartella fosse legittima perché preceduta dagli avvisi di accertamento Tarsu nn. 51/2009, 52/2009, 53/2009, 54/2009 e 55/2009, asseritamente notificati al contribuente. La Commissione ha invece rilevato che, in caso di irreperibilità del destinatario, il messo comunale aveva documentato soltanto il deposito degli avvisi presso la Casa Comunale, senza provare l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. Pertanto, le notifiche degli avvisi prodromici non risultavano perfezionate e il Comune non aveva assolto l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune di Palermo e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella di pagamento. È stata quindi mantenuta la condanna del Comune al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in euro 100,00 oltre accessori, mentre non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del secondo grado, poiché il contribuente non si era costituito. La cartella è stata annullata non per l'accertata insussistenza del tributo, ma per la mancata prova del perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento presupposti.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Adempimento della raccomandata con avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario.

    Quando il destinatario è irreperibile, il deposito dell'atto presso la Casa Comunale non è sufficiente: la notifica richiede anche l'invio della raccomandata informativa. La prova di tale adempimento deve risultare dalla documentazione prodotta in giudizio.

  • Art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    I poteri istruttori del giudice tributario sono esercitati nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.

    Nel processo tributario il giudice non può supplire alla mancata allegazione o produzione della prova da parte dell'amministrazione. L'ente impositore deve documentare gli elementi essenziali della propria pretesa, inclusa la regolare notifica degli atti presupposti.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 25/07/2007

    L'onere della prova della pretesa impositiva non può essere assolto mediante il mero richiamo a un atto mai acquisito al contraddittorio.

    L'amministrazione deve produrre in giudizio gli atti e la relativa documentazione probatoria; non è sufficiente affermare che un atto sia stato notificato o richiamarlo senza depositare una prova verificabile.

Massime di principio

  • Quando una cartella deriva da precedenti avvisi di accertamento, l'ente deve dimostrare sia l'esistenza degli avvisi sia la loro regolare notifica.
  • In caso di notifica per irreperibilità ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il semplice deposito presso la Casa Comunale non perfeziona la notifica se manca la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario.
  • La mancata prova della notifica degli atti prodromici può comportare l'annullamento della cartella, anche se il tributo potrebbe astrattamente essere dovuto.
  • Nel processo tributario l'onere probatorio grava sull'amministrazione per gli elementi fondanti della pretesa; il giudice non può colmare autonomamente lacune documentali dell'ente.
  • La contestazione della cartella per mancata notifica degli atti presupposti è distinta dalla contestazione del merito del tributo: la prima riguarda la validità della sequenza procedimentale e la conoscibilità della pretesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.