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Ordinanza

Ordinanza n. 7744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. 638/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 638/2025, relativa all’impugnazione dell’intimazione di pagamento di € 1.017.273,99, notificata il 22 gennaio 2024, riferita principalmente a una cartella per prelievi supplementari sulle quote latte delle campagne 2005, 2006 e 2007

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appello ha ad oggetto la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 638/2025, concernente l’intimazione di pagamento di € 1.017.273,99, notificata il 22 gennaio 2024, relativa essenzialmente a una cartella di € 993.781,13 per prelievi supplementari sulle quote latte delle campagne 2005, 2006 e 2007. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di appello. Nelle more, la società ha presentato al MASAF, il 30 luglio 2025, domanda di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, integrando la documentazione l’11 dicembre 2025. Dopo un’audizione tenutasi il 30 settembre 2026, in attesa della proposta transattiva, ha chiesto il rinvio dell’udienza di merito fissata per il 22 ottobre 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio e disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di discussione del merito. Ha qualificato la disciplina della procedura transattiva come incompleta: l’accesso concreto dipende da atti attuativi non conosciuti e non sono disciplinati gli effetti della procedura sui giudizi pendenti. Poiché la durata della procedura è incerta, il Collegio ha rilevato la necessità di verificarne la compatibilità con il principio di ragionevole durata del processo. Ha concesso un ultimo rinvio e assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per illustrare le disposizioni attuative e riferire sullo stato e sui tempi di definizione della procedura relativa all’appellante. Nessuna decisione è stata resa sui motivi di appello o sul merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023 e modificato dall’art. 1, comma 554, l. 207/2024

    che, come già evidenziato dalla Sezione, il nuovo art. 10 ter della L. n. 103/2023 è previsione normativa che si presenta come minus quam perfecta atteso che la concreta possibilità di accedere al meccanismo da essa previsto risulta subordinata all’adozione di atti attuativi allo stato non conosciuti ed inoltre, non sono disciplinate le conseguenze giuridiche che l’attivazione della procedura di che trattasi è destinata a sortire sui giudizi in essere;

    La procedura transattiva richiede atti attuativi per la sua concreta operatività e la legge non disciplina gli effetti del suo avvio sui giudizi pendenti; tale incompletezza, insieme all’incertezza sui tempi, giustifica l’acquisizione di chiarimenti e un ultimo rinvio, senza definire la controversia.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    che la perdurante pendenza della procedura in assenza di elementi certi circa la tempistica della sua definizione impone al Collegio di valutare la compatibilità del meccanismo conciliativo con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 1, Cost.;

    La pendenza di una procedura conciliativa dai tempi incerti impone al giudice di valutarne la compatibilità con la ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Quando l’effettiva operatività di una procedura transattiva dipende da atti attuativi non ancora conosciuti e la disciplina non chiarisce gli effetti della procedura sui giudizi pendenti, il giudice può richiedere all’amministrazione informazioni sulle regole attuative e sullo stato e sui tempi della procedura prima di decidere la causa.
  • La pendenza di una procedura conciliativa o transattiva dai tempi di definizione incerti deve essere valutata dal giudice anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo; un rinvio può essere disposto in via eccezionale, ma non indefinitamente.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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