Deliberazione n. 450 del 28/09/2023
Provvedimento del 28 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di LinkedIn Ireland Unlimited Company ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione di possibile diffusione tramite piattaforma digitale di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito all'interessato. L'intervento ha imposto l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale e la conservazione di eventuale contenuto acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica dell'ingiunzione urgente a LinkedIn Ireland per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall'interessato
Ratifica dell'ingiunzione urgente a LinkedIn Ireland in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di LinkedIn Ireland Unlimited Company, in relazione a una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda il rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti normativi e procedimento
L'Autorità richiama l'art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di immagini, video, audio o altri documenti informatici sessualmente espliciti. La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, applicando gli artt. 143 e 144 del Codice.
Nel caso di specie, la segnalazione è stata trasmessa al Garante e il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della vicenda con la norma richiamata, ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 194 del 20 settembre 2023.
Misure disposte nei confronti della piattaforma
Con il provvedimento urgente è stato ordinato a LinkedIn Ireland Unlimited Company di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
- conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma esclusivamente per finalità probatorie per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 28 settembre 2023, ha esaminato la documentazione agli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 e ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente del 20 settembre 2023. La decisione conferma quindi gli obblighi di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria imposti alla società destinataria.
Punti principali
Base normativa e presupposti dell'intervento
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto nel 2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma impone al Garante di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Attivazione dell'urgenza e contenuto della determinazione dirigenziale
Ricevuta la segnalazione, il dirigente competente ha verificato la compatibilità della fattispecie con l'art. 144-bis e, con determinazione n. 194 del 20 settembre 2023, ha ingiunto a LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 28 settembre 2023, ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate e ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. La ratifica conferma integralmente gli obblighi imposti alla piattaforma.
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