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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1103

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Normativa europea32016R1103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme per individuare il giudice competente, la legge applicabile e le regole di circolazione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Mira a garantire certezza del diritto, prevedibilità e tutela della libera circolazione delle persone, concentrando ove possibile le controversie nello stesso Stato membro già investito della successione o della crisi matrimoniale. Prevede inoltre il riconoscimento ed esecuzione semplificati delle decisioni, l’efficacia degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, nonché regole sulla tutela dei terzi e sull’adattamento dei diritti reali non conosciuti dal diritto dello Stato membro interessato.

Disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché l’accettazione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, nell’ambito di una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954, con applicazione dal 29 gennaio 2019. Restano esclusi, tra l’altro, la materia fiscale, doganale e amministrativa, la capacità giuridica dei coniugi, l’esistenza/validità/riconoscimento del matrimonio, le obbligazioni alimentari, la successione a causa di morte, la sicurezza sociale, i diritti pensionistici da trasferire/adeguare in caso di crisi matrimoniale, la natura dei diritti reali e le norme/effetti dell’iscrizione nei registri. Il regolamento non incide sulla nozione di matrimonio, né sulla competenza interna degli Stati membri, né sui conflitti interni di leggi negli Stati con ordinamenti plurilegislativi; si applica anche quando la legge designata non è quella di uno Stato membro (applicazione universale).

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio sui regimi patrimoniali tra coniugi

Il regolamento istituisce, per gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, un quadro uniforme di diritto internazionale privato in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. La finalità dichiarata è favorire la libera circolazione delle persone, migliorare la prevedibilità delle soluzioni giuridiche e concentrare, per quanto possibile, le controversie patrimoniali nello Stato membro già coinvolto in una successione o in una crisi matrimoniale.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 limita l’oggetto del regolamento ai regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere e ne esclude espressamente la materia fiscale, doganale e amministrativa. Sono inoltre escluse la capacità giuridica dei coniugi, l’esistenza, validità e riconoscimento del matrimonio, le obbligazioni alimentari, la successione a causa di morte, la sicurezza sociale, i diritti di trasferimento o adeguamento di pensioni maturate durante il matrimonio ma non ancora erogate, la natura dei diritti reali e la disciplina dell’iscrizione nei registri e dei relativi effetti.

L’articolo 3 fornisce le definizioni centrali: "regime patrimoniale tra coniugi" come insieme delle norme sui rapporti patrimoniali tra coniugi e verso i terzi; "convenzione matrimoniale" come accordo sull’organizzazione del regime patrimoniale; "atto pubblico", "decisione" e "transazione giudiziaria" ai fini della circolazione nello spazio giudiziario europeo. La nozione di "autorità giurisdizionale" è intesa in senso ampio e può includere, a certe condizioni, notai e professionisti legali che esercitino funzioni giudiziarie o operino sotto controllo giudiziario.

Competenza giurisdizionale

La competenza è costruita in modo da favorire il coordinamento con i procedimenti di successione e con le controversie sullo status matrimoniale. Se è pendente un procedimento successorio ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, l’autorità giurisdizionale di quello Stato è competente anche sulle questioni patrimoniali connesse (articolo 4). Lo stesso criterio vale, con limiti specifici, quando è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 (articolo 5); in alcuni casi la concentrazione richiede l’accordo dei coniugi.

In assenza di tali collegamenti, operano criteri successivi: residenza abituale dei coniugi al momento dell’adizione del giudice, ultima residenza abituale comune, residenza abituale del convenuto, cittadinanza comune (articolo 6). L’articolo 7 consente alle parti di scegliere il foro competente tra quello dello Stato la cui legge è applicabile o dello Stato di celebrazione del matrimonio, mediante accordo scritto, datato e firmato, anche in forma elettronica durevole. L’articolo 8 prevede una competenza fondata sulla comparizione del convenuto, con obbligo di informarlo del diritto di eccepire l’incompetenza.

Gli articoli 9-11 introducono correttivi eccezionali: possibilità di declinare la competenza se il diritto internazionale privato del foro non riconosce il matrimonio ai fini del procedimento; competenza sussidiaria sul solo bene immobile situato nello Stato membro; forum necessitatis quando un giudizio non possa ragionevolmente essere promosso o svolto in uno Stato terzo con stretto collegamento e la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

Regole processuali di coordinamento

Gli articoli 12-19 disciplinano gli strumenti processuali di base. Il giudice adito è competente anche sulla domanda riconvenzionale se rientra nel campo di applicazione del regolamento (articolo 12). L’articolo 13 consente, nei casi collegati a successioni che comprendano beni situati in Stati terzi, di limitare il procedimento se la decisione non è presumibilmente riconoscibile o eseguibile in quello Stato.

Ai fini della competenza rileva il momento di adizione del giudice, fissato dall’articolo 14. Se il giudice non è competente, deve dichiararsi d’ufficio incompetente (articolo 15). In caso di contumacia del convenuto residente in altro Stato, il procedimento è sospeso finché non sia accertata una notifica o comunicazione tempestiva e corretta dell’atto introduttivo; si applicano, in via di rinvio, il regolamento (CE) n. 1393/2007 o, in subordine, la convenzione dell’Aia del 1965 (articolo 16).

Sono poi previste le norme sulla litispendenza, che impongono la sospensione del secondo giudizio fino alla verifica della competenza del primo giudice adito, e sulla connessione, che consentono sospensione o declinatoria per evitare decisioni incompatibili (articoli 17 e 18). L’articolo 19 riconosce la possibilità di chiedere provvedimenti provvisori o cautelari al giudice dello Stato membro, anche quando il merito spetti a un altro Stato membro.

Legge applicabile

Il capo III stabilisce l’applicazione universale della legge designata, anche se non è di uno Stato membro (articolo 20), e il principio di unità della legge applicabile all’intero patrimonio compreso nel regime, indipendentemente dalla collocazione dei beni (articolo 21).

La scelta di legge è disciplinata dall’articolo 22: i coniugi o nubendi possono designare la legge della residenza abituale di uno di essi al momento dell’accordo oppure la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi/nubendi abbia la cittadinanza. La modifica della legge produce effetti solo per il futuro, salvo accordo contrario, e non pregiudica i diritti dei terzi. La validità formale dell’accordo di scelta richiede, come minimo, forma scritta, data e firme; sono ammessi i messaggi elettronici durevoli. Ulteriori requisiti formali possono derivare dalla legge dello Stato di residenza abituale al momento dell’accordo, secondo regole differenziate a seconda che i coniugi risiedano nello stesso Stato, in Stati diversi o che solo uno di essi sia residente in uno Stato membro (articolo 23). L’articolo 24 regola consenso e validità sostanziale dell’accordo, con una tutela particolare per il coniuge che invochi la mancanza di consenso.

La convenzione matrimoniale è disciplinata dall’articolo 25, con analoghi requisiti formali minimi e eventuali formalità aggiuntive. In mancanza di scelta, l’articolo 26 adotta una scala di criteri: prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, cittadinanza comune al momento del matrimonio, collegamento più stretto al momento del matrimonio. È prevista un’eccezione, su richiesta di uno dei coniugi, per applicare la legge di un altro Stato con cui vi sia stato un più lungo periodo di ultima residenza abituale comune e rispetto al quale entrambi abbiano fatto affidamento; resta salva la tutela dei terzi e l’eccezione non vale se esiste già una convenzione matrimoniale precedente al trasferimento.

L’articolo 27 elenca il contenuto della legge applicabile: classificazione e trasferimento dei beni, responsabilità per debiti dell’altro coniuge, poteri e obblighi sui beni, scioglimento e liquidazione, effetti verso i terzi e validità sostanziale della convenzione matrimoniale.

Tutela dei terzi, diritti reali e limiti di ordine pubblico

L’articolo 28 limita l’opponibilità ai terzi: la legge del regime patrimoniale non può essere fatta valere contro il terzo se questi non la conosceva e non avrebbe dovuto conoscerla con la dovuta diligenza. Il testo indica anche presunzioni di conoscenza, in particolare quando la legge applicabile coincide con quella della transazione, della residenza abituale comune o del luogo in cui si trovano gli immobili, oppure quando siano stati adempiuti obblighi di pubblicità o registrazione previsti da tali leggi.

L’articolo 29 prevede l’adattamento dei diritti reali non conosciuti dall’ordinamento del foro al diritto reale equivalente più vicino. L’articolo 30 riconosce le norme di applicazione necessaria della lex fori; l’articolo 31 consente il rifiuto dell’applicazione della legge straniera solo in caso di manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico del foro. L’articolo 32 esclude il rinvio. Gli articoli 33-35 affrontano i casi di ordinamenti plurilegislativi territoriali o personali e chiariscono che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il regolamento ai conflitti interni di legge tra le proprie unità territoriali.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Il capo IV stabilisce il riconoscimento automatico delle decisioni emesse in uno Stato membro negli altri Stati membri, senza procedura particolare, salvo contestazione (articolo 36). I motivi di diniego sono tassativi: ordine pubblico, difetto di notifica o comunicazione al contumace, incompatibilità con decisioni rese nello Stato richiesto o con precedenti decisioni estere riconoscibili (articolo 37). Il regolamento impone di applicare tali motivi nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non discriminazione (articolo 38).

Non è ammesso riesame della competenza del giudice d’origine, né del merito (articoli 39 e 40). Se la decisione è impugnata con mezzo ordinario nello Stato d’origine, il giudice dello Stato richiesto può sospendere il procedimento di riconoscimento (articolo 41). Per l’esecuzione, è necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro dell’esecuzione, richiesta secondo il procedimento degli articoli 44-57 (articolo 42).

La domanda si propone all’autorità competente comunicata dallo Stato membro; la procedura è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, e il richiedente non deve avere domicilio eletto o rappresentante locale (articoli 43-45). Occorrono copia autentica della decisione e attestato standard rilasciato dallo Stato d’origine; in mancanza dell’attestato il giudice può concedere un termine, accettare equivalenti o dispensarne la produzione (articolo 46). La dichiarazione di esecutività è resa senza esame dei motivi di diniego, ma deve essere notificata alla parte contro cui si procede (articoli 47-48).

Il ricorso contro la dichiarazione è ammesso entro 30 giorni, oppure 60 giorni se la parte contro cui si procede è domiciliata in un altro Stato membro; il termine non è prorogabile per distanza (articolo 49). La decisione sul ricorso è a sua volta impugnabile solo secondo i mezzi resi noti dallo Stato membro interessato (articolo 50). Il rifiuto o la revoca della dichiarazione di esecutività sono possibili solo per i motivi di cui all’articolo 37 (articolo 51), e il procedimento può essere sospeso se l’esecutività è sospesa nello Stato d’origine (articolo 52).

L’articolo 53 consente provvedimenti provvisori o cautelari anche prima della dichiarazione di esecutività; fino alla definizione del ricorso, possono essere adottati solo provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui si procede. È ammessa l’esecutività parziale (articolo 54). Gli articoli 55-57 prevedono il patrocinio più favorevole o l’esenzione più ampia, il divieto di cauzioni o garanzie imposte per ragioni di cittadinanza o residenza e il divieto di tasse proporzionali al valore della controversia nei procedimenti di exequatur.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Il capo V estende la circolazione anche agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha negli altri Stati membri la stessa efficacia probatoria o quella più comparabile, salvo contrasto manifesto con l’ordine pubblico del foro (articolo 58). Le contestazioni sull’autenticità si propongono nello Stato d’origine; quelle sul contenuto giuridico davanti al giudice competente ai sensi del regolamento. La contestazione sospende l’efficacia probatoria dell’atto contestato negli altri Stati membri per i punti oggetto di impugnazione.

Se l’atto pubblico è esecutivo nello Stato d’origine, può essere dichiarato esecutivo in un altro Stato membro secondo la procedura generale (articolo 59). Regola analoga vale per le transazioni giudiziarie approvate o concluse davanti al giudice (articolo 60). Per entrambe le categorie, l’unico motivo espressamente previsto per il rifiuto dell’esecutività è la manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Disposizioni finali, cooperazione e tempi di applicazione

L’articolo 61 esonera da legalizzazione e formalità analoghe gli atti e documenti emessi ai sensi del regolamento. L’articolo 62 disciplina il rapporto con convenzioni internazionali già in vigore: il regolamento non pregiudica tali convenzioni, ma prevale tra Stati membri sulle convenzioni concluse tra loro sulle stesse materie, salve le convenzioni nordiche richiamate dal testo. Gli articoli 63-67 impongono agli Stati membri di fornire informazioni pubbliche sulle proprie procedure, sulle autorità competenti e sull’opponibilità ai terzi, e attribuiscono alla Commissione il compito di pubblicare elenchi e moduli standard mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva.

La clausola di revisione dell’articolo 68 prevede una relazione generale entro il 29 gennaio 2027 e una relazione specifica sugli articoli 9 e 38 entro il 29 gennaio 2024. Quanto al regime transitorio, l’articolo 69 limita l’applicazione ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 29 gennaio 2019; le norme del capo III si applicano solo ai coniugi sposati o che abbiano scelto la legge successivamente a tale data. L’articolo 70 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 29 gennaio 2019, con anticipazione al 29 aprile 2018 per gli articoli 63 e 64 e al 29 luglio 2016 per gli articoli 65, 66 e 67.

Disposizioni principali

Ambito oggettivo ed esclusioni

L’articolo 1 delimita l’ambito ai regimi patrimoniali tra coniugi e esclude espressamente materia fiscale, doganale e amministrativa, oltre a capacità giuridica, matrimonio, alimenti, successione, sicurezza sociale, diritti pensionistici specifici, natura dei diritti reali e iscrizioni nei registri e loro effetti. L’articolo 3 definisce regime patrimoniale tra coniugi, convenzione matrimoniale, atto pubblico, decisione, transazione giudiziaria e Stato membro d’origine/esecuzione.

Competenza giurisdizionale

Gli articoli 4 e 5 concentrano la competenza nello Stato membro della successione del coniuge o del procedimento di divorzio/separazione/annullamento, con alcune ipotesi che richiedono l’accordo dei coniugi. L’articolo 6 disciplina i casi residuali con criteri successivi (residenza abituale, ultima residenza abituale, residenza del convenuto, cittadinanza comune); l’articolo 7 consente l’elezione del foro; gli articoli 8-11 prevedono competenza fondata sulla comparizione, competenza alternativa in casi eccezionali, competenza sussidiaria su beni immobili e forum necessitatis.

Regole processuali e coordinamento con altri procedimenti

Gli articoli 12-19 regolano domanda riconvenzionale, limitazione del procedimento, momento dell’adizione del giudice, verifica della competenza e della ricevibilità, litispendenza, connessione e misure provvisorie e cautelari. Sono richiamati il regolamento (UE) n. 650/2012, il regolamento (CE) n. 2201/2003, il regolamento (CE) n. 1393/2007 e la convenzione dell’Aia del 1965 per le notifiche all’estero.

Legge applicabile e autonomia delle parti

Gli articoli 20-27 sanciscono l’applicazione universale, l’unità della legge applicabile e la possibilità per i coniugi/nubendi di scegliere tra la legge della residenza abituale o della cittadinanza di uno dei coniugi al momento dell’accordo. In mancanza di scelta, l’articolo 26 adotta criteri successivi: prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, cittadinanza comune al momento del matrimonio, collegamento più stretto; è prevista un’eccezione su richiesta di un coniuge in presenza di un’ultima residenza abituale comune di lunga durata in altro Stato e affidamento su quella legge.

Tutela dei terzi, diritti reali e limiti all’applicazione della legge straniera

Gli articoli 28-35 disciplinano opponibilità ai terzi, adattamento dei diritti reali non conosciuti, norme di applicazione necessaria, ordine pubblico, esclusione del rinvio e conflitti nei sistemi plurilegislativi territoriali o personali. La legge del regime patrimoniale non è opponibile al terzo se questi non la conosceva né avrebbe dovuto conoscerla con la dovuta diligenza.

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni

Gli articoli 36-57 prevedono il riconoscimento automatico delle decisioni, i limitati motivi di diniego, il divieto di riesame del merito e della competenza del giudice d’origine, nonché una procedura di dichiarazione di esecutività con termini di ricorso di 30 giorni o 60 giorni se la parte è domiciliata in un altro Stato membro. Sono escluse cauzioni e imposte proporzionali al valore della controversia; è possibile l’esecutività parziale e il patrocinio più favorevole nello Stato di esecuzione.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Gli articoli 58-60 attribuiscono agli atti pubblici efficacia probatoria e, se esecutivi nello Stato d’origine, la possibilità di essere dichiarati esecutivi negli altri Stati membri; analoga disciplina vale per le transazioni giudiziarie. Le contestazioni sull’autenticità si propongono nello Stato d’origine; quelle sul contenuto giuridico davanti ai giudici competenti. L’ordine pubblico dello Stato di esecuzione resta l’unico limite rilevante per il rifiuto dell’esecutività degli atti pubblici e delle transazioni.

Disposizioni generali, transitorie e applicazione nel tempo

Gli articoli 61-70 escludono legalizzazione e formalità analoghe, regolano il rapporto con convenzioni internazionali e con le convenzioni nordiche, impongono agli Stati membri di fornire informazioni e moduli standard, affidano alla Commissione l’adozione di atti di esecuzione e prevedono una clausola di revisione (relazioni entro il 29 gennaio 2024 e 29 gennaio 2027). L’applicazione sostanziale decorre dal 29 gennaio 2019, con anticipazione al 29 aprile 2018 per gli articoli informativi e al 29 luglio 2016 per l’adozione di moduli e atti di esecuzione.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privatofamigliasuccessionicooperazione giudiziaria civilebeni e diritti reali

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