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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13746 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2001, emesso dal Comune dopo l'attribuzione di una rendita catastale definitiva. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'avviso ritenendo che l'immobile fosse completamente inagibile a causa di lavori di ristrutturazione e di condizioni di pericolosità documentate. Il Comune ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, che l'appello della contribuente fosse inammissibile per genericità e, dall'altro, che la questione dell'inagibilità, sollevata per la prima volta in appello, costituisse una domanda o eccezione nuova vietata nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficientemente specifici i motivi dell'appello della contribuente, poiché circoscrivevano la materia del contendere e contestavano le statuizioni della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo del Comune: la deduzione dell'inagibilità, fondata su fatti mai allegati in primo grado, ampliava la materia del contendere e introduceva una diversa causa petendi, in violazione del divieto di nuove domande e nuove eccezioni in appello previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    I motivi dell'appello tributario devono essere sufficientemente specifici, ma tale requisito è soddisfatto quando individuano le statuizioni contestate, circoscrivono la materia del contendere e chiedono una diversa valutazione dei fatti o delle norme applicate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57

    Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello domande o eccezioni fondate su fatti nuovi che ampliano la materia del contendere. È quindi preclusa la deduzione, per la prima volta in appello, di una diversa causa di nullità dell'atto impositivo, anche se astrattamente rilevabile d'ufficio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 36

    La disposizione è stata richiamata dal Comune insieme all'art. 53 in relazione ai requisiti dell'atto di appello; la Corte, tuttavia, ha ritenuto infondata la censura sull'insufficiente specificità dell'appello.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La CTR aveva ritenuto applicabile la rendita catastale definitiva attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999, considerando l'avviso di accertamento idoneo a comunicarla. La Cassazione non ha deciso definitivamente questo profilo, poiché la sentenza è stata cassata per la violazione delle regole sulle domande nuove.

  • L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 11

    La CTR aveva richiamato la norma per affermare che, fino alla comunicazione della nuova rendita catastale, non sono dovuti sanzioni e interessi. Anche questo profilo non è stato definito in via conclusiva dalla Cassazione.

  • Costituzione, art. 53

    La CTR aveva qualificato la questione dell'inagibilità come attinente alla capacità contributiva e quindi di ordine pubblico. La Cassazione ha chiarito che tale qualificazione non consente comunque di introdurre in appello una domanda fondata su fatti nuovi, in violazione degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello può riproporre eccezioni già dedotte e respinte in primo grado anche con una diversa argomentazione, purché siano identificabili i capi della sentenza contestati e la richiesta di riforma.
  • Non è invece consentito introdurre per la prima volta in appello una nuova causa di nullità o un nuovo fatto costitutivo della pretesa difensiva, se ciò amplia la materia del contendere.
  • La circostanza che un'eccezione possa essere rilevata d'ufficio non elimina automaticamente il divieto di domande nuove: occorre distinguere tra una mera questione giuridica rilevabile sugli stessi fatti e una nuova domanda fondata su fatti mai allegati.
  • Le circostanze relative all'inagibilità o all'inidoneità all'uso di un immobile devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso introduttivo, con la relativa documentazione e indicazione degli effetti fiscali invocati.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, non significa necessariamente che il ricorrente abbia ottenuto definitivamente l'imposta o la pretesa: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i profili ancora rilevanti secondo i principi fissati dalla Cassazione.

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