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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1832

Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo esteso sul quadro tecnico delle omologazioni dei veicoli leggeri, aggiornando il regolamento (UE) 2017/1151, il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE. L’obiettivo è rafforzare l’affidabilità delle prove WLTP e RDE, ampliare e rendere più rigorosi i controlli di conformità in servizio, introdurre prescrizioni comuni per il monitoraggio a bordo di consumi e energia, e migliorare trasparenza, accreditamento e scambio di dati. Sono inoltre rivisti numerosi allegati tecnici, certificati e modelli documentali, con effetti diretti sui fascicoli di omologazione e sulla documentazione di conformità dei costruttori.

Modifica le procedure UE di omologazione per le emissioni dei veicoli leggeri, introducendo e aggiornando WLTP, RDE, conformità in servizio e dispositivi OBFCM.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori, alle autorità di omologazione, ai servizi tecnici e ai laboratori coinvolti nell’omologazione CE e nazionale dei veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, con focus sui veicoli passeggeri e commerciali leggeri e, per specifiche disposizioni, anche su veicoli ibridi, elettrici, a pile a combustibile, bi-fuel, veicoli completati o omologati in più fasi. Riguarda principalmente le omologazioni per emissioni allo scarico, emissioni per evaporazione, RDE, conformità in servizio e monitoraggio a bordo dei consumi di carburante/energia elettrica. Le nuove prescrizioni si applicano dal 1º gennaio 2019, con numerosi regimi transitori e date differenziate fino al 2022; resta rilevante anche per il SEE.

Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione

Il regolamento aggiorna in profondità il sistema tecnico di omologazione UE per i veicoli leggeri, intervenendo su WLTP, RDE, conformità in servizio, evaporative emissions, OBD e monitoraggio a bordo dei consumi. La finalità è rendere le prove più rappresentative delle condizioni reali, aumentare la trasparenza dei costruttori e rafforzare il controllo delle autorità di omologazione.

Finalità e contesto

Il testo muove dal regolamento (CE) n. 715/2007 e dalla direttiva 2007/46/CE, prendendo atto dell’introduzione del WLTP e delle prove RDE e delle esigenze emerse nella pratica applicativa. I considerando evidenziano in particolare la necessità di normalizzare alcune tolleranze di prova, integrare i dati di consumo reale, armonizzare l’uso delle AES, migliorare la conformità in servizio e garantire maggiore trasparenza tramite piattaforme elettroniche e relazioni annuali.

Oggetto delle modifiche

Il regolamento non crea un regime autonomo, ma modifica numerosi articoli e allegati del regolamento (UE) 2017/1151, del regolamento (CE) n. 692/2008 e della direttiva 2007/46/CE. L’impatto operativo è rilevante per i costruttori perché incide su dossier di omologazione, schede informative, certificati di conformità, verbali di prova, criteri di selezione dei veicoli e obblighi documentali nei rapporti con servizi tecnici e autorità.

Ambito applicativo soggettivo e oggettivo

Le nuove regole riguardano i veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e, per taluni aspetti di documentazione e prova, anche i veicoli omologati in più fasi, completati o oggetto di omologazione individuale. Le disposizioni si applicano alle omologazioni CE e nazionali in materia di emissioni allo scarico, evaporative, RDE, OBD, conformità in servizio e monitoraggio del consumo di carburante/energia elettrica. Sono previste esclusioni o regimi differenziati per piccoli costruttori, alcune categorie speciali e per i veicoli con determinate soglie di vendita annuale nell’Unione.

Nuovi obblighi di monitoraggio a bordo

Con il nuovo articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151, alcuni veicoli M1 e N1 devono essere dotati di dispositivi in grado di determinare, memorizzare e rendere disponibili dati sulla quantità di carburante e/o energia elettrica utilizzata. L’allegato XXII definisce i parametri obbligatori, i requisiti di accesso ai dati, il criterio di accuratezza da verificare rispetto alle prove WLTP e la conservazione dei valori di ciclo di vita. Il sistema deve essere standardizzato e accessibile tramite la diagnostica di bordo.

Rafforzamento della conformità in servizio

La nuova Parte B dell’allegato II introduce una metodologia di ISC molto più strutturata: raccolta di informazioni sui guasti e sulle emissioni in uso, valutazione del rischio, selezione dei veicoli mediante criteri e tabelle, prove su campioni sequenziali, regole per valori anomali, criteri di accettazione/rifiuto e chiusura dei procedimenti statistici. Le autorità devono effettuare controlli annuali, pubblicare risultati e, in caso di non conformità, gestire indagini approfondite e interventi di ripristino, con tempi e oneri documentali stringenti.

AES, trasparenza e documentazione

La disciplina delle AES viene irrigidita. Il costruttore deve presentare una documentazione tecnica ampliata, strutturata, limitata a 100 pagine, con valutazione del rischio e giustificazione tecnica delle eccezioni al divieto di impianti di manipolazione. È prevista una valutazione preliminare, la conservazione della documentazione per almeno 10 anni e la pubblicazione annuale di un elenco di AES non accettabili da parte del TAAEG.

Emissioni per evaporazione e OBD

L’allegato VI riformato introduce una disciplina più dettagliata per la prova di tipo 4, comprensiva di invecchiamento del filtro a carboni, determinazione del coefficiente di permeabilità, gestione dei serbatoi sigillati e procedure differenziate per sistemi continui e indipendenti. L’allegato XI aggiorna la parte OBD, allineando i limiti e i requisiti tecnici al quadro UE, chiarendo i monitoraggi obbligatori e le modalità di accesso alle informazioni diagnostiche.

Certificati, schede e allegati tecnici

Una parte molto ampia del regolamento riguarda la revisione dei modelli documentali: schede informative, verbali di prova, addenda dei certificati, liste di trasparenza, allegati per famiglie di interpolazione, famiglie di resistenza all’avanzamento, famiglie Ki, ATCT, PEMS ed Evap. Ciò ha effetto diretto sulle procedure di omologazione e sul contenuto minimo dei fascicoli tecnici e dei certificati di conformità rilasciati ai veicoli.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2019. Tuttavia, numerose disposizioni tecniche e divieti di mercato operano con decorrenze ulteriori, in particolare nel 2019, 2020, 2021 e 2022, a seconda della categoria di veicolo e della tipologia di prescrizione interessata.

Disposizioni principali

Modifiche definitorie e tecniche al regolamento (UE) 2017/1151

Vengono aggiornate numerose definizioni chiave dell’articolo 2, tra cui veicolo bi-fuel, veicolo ICE, potenza nominale del motore, sistemi a rigenerazione periodica, serbatoio e coefficiente di permeabilità. Si rivede l’articolo 3 sulle prove per l’omologazione CE, chiarendo l’uso degli allegati tecnici e specificando la prova per GPL e GN/biometano. È inserito l’articolo 4 bis, che impone ai veicoli M1 e N1 individuati di disporre di dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e/o energia elettrica conformi all’allegato XXII.

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES)

L’articolo 5 è modificato per rafforzare la disciplina delle AES: la documentazione estesa è conservata per almeno 10 anni, può essere valutata preliminarmente su richiesta del costruttore, ed è introdotta una procedura di valutazione preliminare valida 18 mesi, prorogabile di 12 mesi. La documentazione ampliata è limitata a 100 pagine e deve contenere una giustificazione tecnica dettagliata, con struttura standardizzata. Il TAAEG redige annualmente un elenco delle AES non accettabili, reso pubblico dalla Commissione.

Conformità in servizio (ISC)

L’articolo 9 viene riscritto: i controlli ISC coprono ora emissioni allo scarico ed evaporative e si applicano ai veicoli tra specifici chilometraggi/anzianità, fino a 5 anni dopo l’ultimo certificato. Sono previste esenzioni per famiglie con vendite annue sotto 5 000 veicoli nell’Unione, ma con obbligo di relazione su garanzie, riparazioni e OBD. Le autorità di omologazione devono eseguire controlli su una quota percentuale annua di tipi omologati, pubblicare un report annuale e usare una piattaforma elettronica della Commissione. Sono disciplinati campionamento, accreditamento dei laboratori, criteri di accettazione/rifiuto, gestione dei valori anomali, indagini approfondite e programmi di ripristino.

Scadenze transitorie e divieti di omologazione/immatricolazione

L’articolo 15 fissa date differenziate: dal 1º settembre 2019 le autorità nazionali rifiutano omologazioni e vietano immatricolazione/vendita/entrata in servizio per nuovi veicoli non conformi all’allegato VI, salvo una transizione limitata per alcune procedure evaporative fino al 31 agosto 2019. Dal 1º gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021 scattano ulteriori divieti per i veicoli soggetti all’articolo 4 bis, con ulteriori date di mercato al 1º gennaio 2021 e 1º gennaio 2022 a seconda della categoria. Sono previste esclusioni per i piccoli costruttori.

Aggiornamento degli allegati WLTP e RDE

Numerosi allegati del regolamento (UE) 2017/1151 sono sostituiti o modificati: definizioni e famiglie di veicoli, resistenza all’avanzamento, cycle test, prove di emissione, prove RDE, metodi di validazione, trasmissione dati, verbali di prova, schede informative e certificati. Le modifiche includono nuove regole su WLTP, famiglie di interpolazione, famiglie di resistenza all’avanzamento, veicoli OVC-HEV/PEV/FCHV, gestione della rigenerazione periodica, correzioni per temperatura ambiente, distanza/velocità target e procedure di correlazione con strumenti NEDC e WLTP.

Monitoraggio a bordo dei consumi e dell’energia elettrica

È introdotto l’allegato XXII sui dispositivi OBFCM: definisce il dispositivo, il ciclo di vita dei dati e i parametri da determinare, conservare e rendere accessibili. Per i veicoli diversi dagli OVC-HEV sono richiesti dati su carburante totale consumato, distanza totale percorsa, flusso carburante e velocità; per gli OVC-HEV si aggiungono dati separati per modalità charge-depleting e charge-sustaining e l’energia di rete. È prevista una soglia di accuratezza da verificare rispetto alle prove WLTP, con accesso standardizzato ai dati tramite porta diagnostica e conservazione dei contatori di ciclo di vita.

Emissioni per evaporazione

L’allegato VI è riscritto in modo organico: sono aggiornate definizioni, prescrizioni generali, prove di invecchiamento del filtro a carboni, determinazione del coefficiente di permeabilità (PF), uso del coefficiente assegnato APF per serbatoi metallici o multistrato, e procedure di prova continua/indipendente per perdite diurne, sosta a caldo e sistemi sigillati del serbatoio. È confermato un valore limite finale di 2,0 g/prova per il risultato complessivo MHS + MD1 + MD2 + (2 × PF).

OBD e anomalie dei sistemi OBD

L’allegato XI è sostanzialmente aggiornato rispetto alla disciplina UNECE n. 83: sono precisati i limiti OBD Euro 6, le eccezioni per alcune componenti, le anomalie ammissibili, i requisiti di accesso alle informazioni diagnostiche e i collegamenti con la direttiva 2007/46/CE. Sono introdotte precisazioni su monitoraggio continuo, cancellazione dei codici guasto, informazioni da rendere disponibili, e sulle prescrizioni aggiuntive per veicoli con strategie di spegnimento del motore.

Veicoli con eco-innovazioni e omologazioni in più fasi

L’allegato XII è riformulato per disciplinare la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli omologati in più fasi o individualmente, compreso l’uso di famiglie di matrici di resistenza all’avanzamento e di strumenti di calcolo forniti dal costruttore del veicolo di base. Sono previste regole specifiche per il riporto delle informazioni nel certificato di conformità del veicolo completato.

Come è indicizzato

Materietrasportiambienteomologazione dei veicoliemissioni inquinantimercato interno

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