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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 49 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento doganale - diritto al contraddittorio preventivo - obbligatorietà - non sussiste - rilevanza del contraddittorio - prova - spetta a contribuente. Accertamento doganale - frode in merito all'origine della merce - allegazione del verbale OLAF - è necessaria - omissione - nullità dell'avviso - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto nullo perché l'ufficio aveva omesso di allegare il verbale OLAF relativo alla presunta frode sull'origine della merce. La decisione chiarisce inoltre che la sola violazione del contraddittorio preventivo non sarebbe stata sufficiente a invalidare l'atto senza la prova, a carico del contribuente, della concreta rilevanza difensiva della partecipazione procedimentale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo e, dall'altro, l'illegittimità dell'accertamento per mancata allegazione del verbale OLAF relativo alla presunta frode sull'origine della merce. Secondo la decisione, il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio in ogni accertamento doganale e la sua omissione determina l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente che, partecipando al procedimento, avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificarne l'esito. Tuttavia, quando l'accertamento si fonda sulla contestazione della diversa origine della merce e della conseguente applicazione di dazi antidumping, il verbale OLAF posto a fondamento della contestazione deve essere allegato all'avviso.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio procedimentale in materia doganale

    La violazione del diritto al contraddittorio inficia la validità dell'atto solo qualora il contribuente dimostri che, se il contraddittorio si fosse svolto, l'esito della verifica sarebbe stato diverso.

    Il contraddittorio preventivo non è necessariamente obbligatorio in ogni accertamento doganale. La sua omissione rileva soltanto quando il contribuente dimostri in concreto quali difese o documenti avrebbe potuto presentare e come questi avrebbero potuto incidere sul risultato dell'accertamento.

  • Obbligo di allegazione del verbale OLAF all'avviso di accertamento doganale

    Se l'accertamento contesta l'origine della merce sulla base di una presunta frode rilevata dall'OLAF, il verbale o rapporto OLAF utilizzato dall'ufficio deve essere allegato all'atto, così da consentire al contribuente di conoscere integralmente i presupposti della pretesa e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. La mancata allegazione comporta la nullità dell'avviso.

  • Dazi antidumping connessi all'origine della merce

    La determinazione dell'origine effettiva della merce può incidere sull'applicazione di dazi antidumping. Qualora l'ufficio sostenga che l'origine dichiarata sia fraudolenta e fondi tale conclusione su un'indagine OLAF, gli elementi essenziali di tale indagine devono essere portati a conoscenza del contribuente mediante allegazione all'atto impositivo.

Massime di principio

  • In materia doganale, l'omissione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: il contribuente deve indicare concretamente quali argomenti, documenti o prove avrebbe presentato e dimostrare che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
  • Quando l'accertamento si basa su un rapporto, verbale o indagine di un'autorità terza, come l'OLAF, l'atto deve normalmente consentire al contribuente di conoscere e contestare gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
  • La mancata allegazione del verbale OLAF può determinare la nullità dell'avviso se il documento costituisce il supporto essenziale della contestazione relativa all'origine fraudolenta della merce.
  • Per contestare efficacemente un accertamento doganale è opportuno distinguere tra vizi procedurali privi di concreta incidenza e vizi che impediscono la conoscenza dei presupposti dell'atto: i primi richiedono una prova specifica del pregiudizio, mentre i secondi possono comportare direttamente l'invalidità dell'accertamento.
  • L'importatore dovrebbe verificare se l'avviso indica e allega tutti i documenti essenziali, inclusi i rapporti investigativi richiamati, e dovrebbe specificare quali difese avrebbe potuto svolgere se tali documenti fossero stati messi tempestivamente a disposizione.

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