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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6337 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano presentato il 15 dicembre 2005 un'istanza di transazione dei tributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 138/2002, proponendo il pagamento di 37.000 euro, pari al 40% del debito complessivo di 93.188,36 euro. L'Agenzia aveva respinto l'istanza sostenendo che la norma era stata abrogata prima della decisione. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Roma, la CTR del Lazio aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo competente quello amministrativo. In Cassazione i contribuenti hanno contestato sia il difetto di giurisdizione, sostenendo che il diniego riguardasse direttamente una pretesa tributaria, sia la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza d'appello e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso definitivamente la controversia. Ha ritenuto plausibile la tesi secondo cui il diniego dell'istanza di transazione, incidendo sull'importo dei debiti tributari e consolidando l'esposizione per l'intero ammontare, fosse impugnabile davanti al giudice tributario. Ha inoltre richiamato il principio per cui ogni atto dell'amministrazione che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, è impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non ha forma autoritativa e anche se non è espressamente elencato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Poiché la questione di giurisdizione non risultava già risolta dalle Sezioni Unite, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il ricorso è quindi rimasto pendente, senza una pronuncia conclusiva sul merito.

Norme richiamate

  • D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 3, comma 3, convertito dalla L. 8 agosto 2002, n. 178

    Costituiva la base normativa dell'istanza di transazione dei tributi presentata dai contribuenti. La questione riguardava la possibilità di dare seguito a un'istanza presentata quando la norma era ancora vigente, nonostante la sua successiva abrogazione.

  • D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 151

    La disposizione aveva abrogato la norma sulla quale si fondava l'istanza di transazione. L'Agenzia delle Entrate aveva utilizzato tale abrogazione per respingere l'istanza senza esaminarla nel merito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, 2 e 19

    Le norme disciplinano la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili. La Corte ha interpretato l'elenco dell'art. 19 in modo non meramente formalistico: è impugnabile ogni atto che renda concreta e conoscibile una pretesa tributaria, anche se non espressamente ricompreso nell'elenco e anche se privo di forma autoritativa.

  • Costituzione, artt. 24, 53 e 97

    I principi di tutela giurisdizionale, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione impongono di assicurare al contribuente una tutela effettiva contro gli atti che determinano o consolidano una pretesa tributaria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23 e 54

    Sono state invocate in relazione alla regolarità del giudizio d'appello e al rispetto del contraddittorio, in particolare per la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ai contribuenti costituiti.

  • Codice di procedura civile, artt. 91, 360 e 374

    L'art. 91 riguarda la condanna alle spese; l'art. 360 individua i motivi del ricorso per cassazione; l'art. 374 consente la rimessione alle Sezioni Unite delle questioni di particolare rilievo o non ancora risolte in modo uniforme.

Massime di principio

  • Un atto dell'amministrazione finanziaria può essere impugnabile davanti al giudice tributario anche se non rientra formalmente nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, quando rende concreta e conoscibile una pretesa tributaria specifica.
  • Il diniego di una definizione agevolata o di una transazione fiscale può appartenere alla giurisdizione tributaria se incide direttamente sull'ammontare del debito fiscale, anziché limitarsi a una valutazione puramente amministrativa o discrezionale estranea alla pretesa tributaria.
  • La successiva abrogazione della norma applicabile non risolve automaticamente la sorte delle istanze presentate durante il periodo di vigenza: occorre verificare gli effetti temporali dell'abrogazione e se l'istanza avesse già prodotto una posizione giuridicamente rilevante.
  • Nel riparto di giurisdizione conta la sostanza dell'atto e l'effetto concreto prodotto sulla posizione fiscale del contribuente, non soltanto la sua denominazione o la forma utilizzata dall'amministrazione.
  • La mancata comunicazione dell'udienza a una parte ritualmente costituita può ledere il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, con possibili conseguenze sulla validità della decisione d'appello.
  • La pronuncia esaminata non stabilisce definitivamente che la transazione dovesse essere accolta: afferma soltanto che la questione della giurisdizione tributaria era meritevole di esame e la rimette all'eventuale decisione delle Sezioni Unite.

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