Cassazione Penale, Sentenza n. 10492/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) perché, pur autorizzata a recarsi a Torino per visita medica (fissata alle 09:15) e autorizzata ad allontanarsi dagli arresti domiciliari con obbligo di rientro al termine della visita, era rientrata molto oltre l'orario previsto (il rientro effettivo riscontrato era alle 18:15). Il ricorso deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 191 e 199 cod. proc. pen. per l'utilizzo delle sommarie informazioni rese dal convivente senza che questi fosse stato preventivamente avvisato della facoltà di astenersi dal rispondere; (2) vizio di motivazione e mancanza di valutazione delle prove difensive (telefonata della ricorrente ai Carabinieri alle 11:47 riferendo di essere ancora a Torino e di prendere il primo treno utile, produzione dell'orario ferroviario, possibile verifica della permanenza in ospedale da parte della P.G.), sicché sarebbe esistita una giustificazione o comunque elementi che avrebbero dovuto escludere la configurabilità dell'evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché la decisione di appello non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni del convivente: la sentenza d'appello ha fatto rinvio motivato alla ricostruzione di primo grado (motivo per relationem) e ha valutato dati cronologici concreti (telefonata alle 11:47, orario previsto dei treni, tempi di percorrenza, accertamento del rientro effettivo alle 18:15) che giustificano l'esistenza di un eccesso temporale incompatibile con l'autorizzazione concessa. Sul secondo motivo ha ritenuto che la ricorrente non abbia indicato né allegato una causa di giustificazione concreta (le deduzioni generiche non sono ammissibili) e pertanto le deduzioni difensive non scalfiscono la motivazione delle sentenze di merito. Conseguentemente la condanna per evasione è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di evasione; la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione al mancato rientro nel termine di tempo imposto dall'autorizzazione agli arresti domiciliari.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulle sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti; censura difensiva riguardava la regolarità dell'acquisizione delle dichiarazioni del convivente.
art. 199, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che impone l'avvertimento della facoltà di non rispondere per le persone cui sono richieste informazioni; la Corte ha ritenuto che anche se la questione non fosse stata pienamente motivata in appello, la decisione non si fondava esclusivamente su tali dichiarazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese processuali in Cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664)
Principio sulla motivazione per relationem: la Corte di merito può richiamare la motivazione di primo grado se adeguatamente riferita, e la Cassazione può ritenere insindacabile tale motivazione quando fondata su dati fattuali e logici.
Massime di principio
- L'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per motivi di salute impone il rientro immediato al termine dell'evento autorizzato; un rientro molto oltre l'orario può integrare il reato di evasione.
- Le dichiarazioni rese da conviventi possono essere censurate per omissione dell'avvertimento ex art. 199 cod. proc. pen., ma se il giudice di merito si basa su un complesso probatorio e su ricostruzione fattuale coerente (anche richiamando la motivazione di primo grado) la loro esclusione non automaticamente determina l'insussistenza del reato.
- Spetta alla difesa l'onere di allegare e documentare in modo specifico e non generico l'esistenza di una causa di giustificazione o di circostanze esimenti; deduzioni vaghe o non corredate da prove non sono idonee a rovesciare la valutazione di merito.
- Il giudizio sui tempi empirici (telefonate, orari di treni, tempi di percorrenza) è rilevante e può essere decisivo: calcoli cronologici e riscontri oggettivi possono confermare l'inosservanza delle prescrizioni.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti nel merito quando la motivazione delle corti inferiori è basata su elementi fattuali non contrari alla logica e sufficientemente motivati; le questioni di fatto e la valutazione della prova sono in linea di massima insindacabili in Cassazione.
- In casi analoghi, se si contesta l'utilizzabilità di una testimonianza, la strategia difensiva utile è produrre subito elementi alternativi e specifici (documenti, registrazioni, attestazioni ufficiali) che dimostrino la permanenza in luogo autorizzato o la sussistenza di giustificazioni concrete.
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