Sentenza del 01/04/2016 n. 6342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 e la deducibilità di vari costi, tra cui il costo di una linea di rifilatura acquisita in leasing, i costi di componenti di macchinari, i costi relativi ad acquisti da fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e i bolli applicati su effetti emessi per l'acquisto di un impianto agevolato ai sensi della legge Sabatini. Erano inoltre contestati ricavi non contabilizzati e la validità della dichiarazione integrativa relativa ai costi black list.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e apodittica la motivazione della Commissione regionale sulla deducibilità del costo della linea di rifilatura: la sentenza non aveva spiegato adeguatamente se l'investimento fosse riferibile al 2001 o al 2002. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo dell'Agenzia relativo ai componenti dei macchinari, poiché mirava a rivalutare il merito e la valutazione delle prove. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo riguardante i costi black list, poiché la sanatoria derivante dalla dichiarazione integrativa non era stata specificamente censurata ed era quindi coperta da giudicato interno. Sono stati dichiarati inammissibili anche due motivi della società: quello sui ricavi non contabilizzati, perché volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti, e quello relativo alla perdita fiscale, perché non pertinente ai punti ancora controversi. È stato invece accolto il motivo incidentale della società sui bolli: ai sensi dell'art. 64 del TUIR, l'imposta di bollo è deducibile nell'esercizio del pagamento secondo il criterio di cassa e non deve essere necessariamente capitalizzata come onere accessorio del bene. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
Norme richiamate quale base dell'accertamento fiscale relativo alla determinazione del reddito d'impresa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5
Norma richiamata per l'accertamento ai fini IVA.
Legge n. 383 del 2001, art. 4, cd. legge Tremonti bis
La deduzione agevolata dell'investimento dipende dalla corretta individuazione dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato; la Corte ha richiesto una motivazione puntuale sulla data effettiva di realizzazione e utilizzazione del bene.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303
Disposizioni sanzionatorie relative alla mancata separata indicazione in dichiarazione dei costi black list. Nel caso concreto, la questione sanzionatoria non è stata esaminata nel merito perché la sanatoria tramite dichiarazione integrativa risultava non specificamente censurata.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis
Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere l'applicazione della sanzione proporzionale relativa ai costi black list, ma non decisiva per l'esito, data la presenza di un giudicato interno sulla sanatoria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 64, nella formulazione ratione temporis
Mentre le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione, le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
L'imposta di bollo rientra tra le imposte deducibili per cassa. Pertanto, i bolli pagati sugli effetti relativi all'acquisto del macchinario potevano essere dedotti integralmente nell'esercizio del pagamento, senza obbligo di capitalizzazione.
Art. 2697 del codice civile
La società aveva richiamato la norma sull'onere della prova per contestare il recupero di ricavi non contabilizzati, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Art. 360 del codice di procedura civile
La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il merito o sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice tributario, salvo vizi rilevanti di motivazione o violazioni di legge.
Massime di principio
- Una sentenza di merito deve spiegare in modo concreto e verificabile il percorso logico che conduce alla decisione, soprattutto quando esistono documenti o elementi probatori di segno contrario; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione con rinvio.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Le censure devono dimostrare un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione o una violazione di legge, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Per le agevolazioni fiscali sugli investimenti, la data dell'investimento deve essere individuata sulla base di elementi oggettivi, come consegna, installazione, collaudo, entrata in funzione e documentazione contrattuale; la corretta imputazione temporale è essenziale.
- Le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle soggette a rivalsa, come l'imposta di bollo, sono deducibili secondo il criterio di cassa nell'esercizio del pagamento, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Una questione non specificamente impugnata può formare giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi del giudizio. È quindi necessario contestare in modo puntuale ogni autonoma ragione della decisione.
- La dichiarazione integrativa può assumere efficacia sanante quando consente di regolarizzare una violazione formale, purché siano rispettati i requisiti e i termini previsti dalla disciplina applicabile; una volta riconosciuta e non contestata specificamente, la sanatoria può impedire ulteriori pretese sanzionatorie.
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