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Sentenza

Sentenza n. 16218/2026 - Roma, Sezione 2

ricorso per l’annullamento: - del provvedimento di differimento dell’accesso datato 8 giugno 2026, prot. QN 108835 di Roma Capitale – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Infrastrutture Viarie e Territorio, U.O. Opere Stradali, Ufficio 4 – gestione Sinistri G.V., Contenziosi Giuridici e Reclami, trasmesso in data 8 giugno 2026, con il quale Roma Capitale ha disposto il differimento del termine per provvedere sull’istanza di accesso avanzata da Thales Alenia Space Italia S.p.A. in data 12.5.2026 e mirata a richiedere l’ostensione della documentazione relativa ai lavori terminati sulla rete di collettamento acque meteoriche/fognarie presumibilmente negli anni 2024/2025 in via Tiburtina, effettuati su commissione dell’Amministrazione comunale nell’ambito dell’allargamento di via Tiburtina; - ove occorrer possa, dell’art. 14 del Regolamento di Roma Capitale per l’esercizio del diritto di Accesso ai documenti ed alle informazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003 e successive eventuali modificazioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’effetto, ove occorrer possa accertare, per dichiarare il diritto della ricorrente all’accesso richiesto e per l’effetto ordinare all’Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 comma 4 c.p.a., l’esibizione della documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202607953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: differimento di 30 giorni del riscontro all’istanza di accesso documentale relativa ai lavori sulla rete di collettamento delle acque meteoriche e fognarie in via Tiburtina

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato il differimento disposto da Roma Capitale l’8 giugno 2026, che aveva prorogato di ulteriori 30 giorni solari e consecutivi il termine per rispondere all’istanza di accesso del 12 maggio 2026. L’amministrazione aveva motivato il differimento con la particolare gravosità dell’istruttoria, qualificando l’istanza come massiva, generalizzata ed esplorativa e rilevando l’assenza di riferimenti, come numeri di protocollo, utili a individuare i documenti nel sistema documentale. La ricorrente chiedeva l’annullamento del differimento, l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione della documentazione.

La decisione

La ricorrente ha comunicato di aver ricevuto la documentazione il 7 luglio 2026 e, dopo un’indagine tecnica del 16 settembre 2026, di aver verificato la piena soddisfazione della pretesa ostensiva. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando un interesse alla decisione sull’atto di differimento, ormai cessato per effetto dell’ostensione. Ha compensato le spese, rilevando che il ricorso era stato depositato quando l’eventuale interesse residuo era già migrato verso il successivo provvedimento di ostensione e che, all’esito delle verifiche, tale interesse era risultato insussistente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva, verificata dalla ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nella domanda della ricorrente per chiedere l’ordine di esibizione, ma la sentenza non la applica né ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, se l’amministrazione ostende la documentazione richiesta e il ricorrente verifica che la pretesa ostensiva è stata integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione dell’atto di differimento per effetto della successiva ostensione e l’insussistenza di un interesse residuo alla decisione giustificano la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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