Sentenza del 28/03/2017 n. 2432 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Ricognizione del debito - Negozio giuridico unilaterale e recettizio - Efficacia esclusivamente probatorio-processuale - Tassabilità ove non risulti tassato l'atto presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricognizione di debito o la promessa di pagamento è tassabile se non risulta tassato l'atto presupposto cui si riferisce. La tassazione non può però fondarsi sulla sola esistenza della dichiarazione: l'Amministrazione deve provare il rapporto obbligatorio o patrimoniale preesistente che essa ricognizione presuppone.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di una ricognizione di debito o promessa di pagamento. Tali dichiarazioni costituiscono negozi giuridici unilaterali e recettizi, con funzione meramente confermativa di un rapporto obbligatorio preesistente e con efficacia principalmente probatorio-processuale. Possono quindi essere tassate qualora l'atto presupposto non risulti già assoggettato a imposta. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza del rapporto patrimoniale sottostante, quale, ad esempio, un precedente prestito tra privati.
Massime di principio
- La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non creano, di regola, una nuova obbligazione, ma confermano un rapporto preesistente e producono soprattutto effetti sul piano della prova.
- Ai fini fiscali, un atto ricognitivo può essere tassato quando l'obbligazione sottostante non è stata precedentemente tassata.
- L'Amministrazione finanziaria deve comunque dimostrare l'esistenza e la natura del rapporto patrimoniale sottostante; non è sufficiente presumere tale rapporto dalla sola dichiarazione unilaterale.
- In una situazione analoga occorre verificare sia il contenuto dell'atto ricognitivo sia l'eventuale precedente atto costitutivo dell'obbligazione, per evitare una doppia imposizione.
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