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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-49/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2018. — Koppers Denmark ApS contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Fatto generatore d’imposta – Consumo di prodotti energetici fabbricati all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici – Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Consumo di solvente come combustibile nell’impianto di distillazione di catrame. — Causa C-49/17

Giurisprudenza europea62017CJ0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo l’eccezione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE. Il consumo di un prodotto energetico autoprodotto nello stabilimento non è escluso da tassazione se serve a fabbricare altri prodotti energetici che non sono destinati a carburante per motori o combustibile per riscaldamento. La soluzione tutela la coerenza del sistema armonizzato e impedisce che prodotti, in linea di principio soggetti ad accisa, sfuggano alla tassazione.

Interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE: esclusione dall’eccezione al fatto generatore d’imposta del consumo interno di prodotti energetici autoprodotti quando i prodotti finali non sono usati come carburante o combustibile per riscaldamento.

La questione giuridica

Se l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE debba essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici autoprodotti all’interno di uno stabilimento, impiegati per fabbricare altri prodotti energetici, sia esente da imposta anche quando i prodotti finali non sono utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento; e, in subordine, se gli Stati membri possano limitare tale esenzione ai casi in cui il prodotto energetico consumato sia utilizzato per produrre un prodotto energetico equivalente imponibile.

Principio di diritto

L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE va interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che li ha prodotti non è sottratto al fatto generatore d’imposta quando tali prodotti sono impiegati per fabbricare altri prodotti energetici che, nell’attività principale dello stabilimento, sono destinati a usi diversi dal carburante per motori o dal combustibile per riscaldamento. L’eccezione opera solo se i prodotti energetici finali rientrano nel campo di applicazione della direttiva perché destinati a tali usi tassati; altrimenti si creerebbe una lacuna nel regime armonizzato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

Interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in materia di tassazione dei prodotti energetici. Il giudice nazionale chiede se il consumo di un prodotto energetico autoprodotto all’interno di uno stabilimento, utilizzato per fabbricare altri prodotti energetici, possa rientrare nell’eccezione al fatto generatore d’imposta prevista dalla direttiva 2003/96/CE anche quando i prodotti finali non sono impiegati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

Fatti e procedimento principale

Koppers Denmark ApS produce, nei propri impianti di Nyborg, diversi prodotti derivanti dal raffinamento e dalla distillazione di catrame di carbon fossile, tra cui pece di carbone, nerofumo, creosoto, naftalene, residuo fermo di naftalene e solvente. Il solvente, fabbricato in via accessoria, viene usato come combustibile nell’impianto di distillazione del catrame e anche come combustibile di supporto nei processi di combustione interna degli impianti.

La società aveva inizialmente dichiarato soggetto a imposta il consumo di solvente, ma ha poi chiesto il rimborso dell’imposta sull’energia versata per il periodo 1° ottobre 2005 - 31 dicembre 2007. L’autorità tributaria danese ha respinto la richiesta ritenendo che il consumo non fosse esente, poiché il solvente non era impiegato per produrre energia equivalente tassabile. Tale impostazione è stata confermata dalla commissione tributaria nazionale danese.

Normativa rilevante

La direttiva 2003/96/CE stabilisce un quadro armonizzato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In particolare:

  • l’articolo 1 impone agli Stati membri di tassare i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, definisce i "prodotti energetici";
  • l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), esclude dall’ambito della direttiva i prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento;
  • l’articolo 21, paragrafo 3, dispone che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore d’imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento.

La Corte richiama anche i considerando 2-7, 11, 12, 22 e 24, che evidenziano il duplice obiettivo della direttiva: buon funzionamento del mercato interno e tutela dell’ambiente.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

  • se l’articolo 21, paragrafo 3, copra il consumo di prodotti energetici autoprodotti quando i prodotti finali dello stabilimento non sono usati come carburante o combustibile per riscaldamento;
  • se gli Stati membri possano restringere l’esenzione ai soli casi di produzione di un prodotto energetico equivalente imponibile.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 21, paragrafo 3, non specifica i fini di utilizzo dei prodotti finali fabbricati nello stabilimento. Per interpretare la disposizione occorre quindi guardare all’economia generale e alla finalità della direttiva.

Dal combinato disposto dell’articolo 2, paragrafi 1 e 4, lettera b), e dal considerando 22 emerge che la direttiva si applica ai prodotti energetici essenzialmente quando sono utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento. I prodotti energetici destinati a usi diversi sono esclusi dall’ambito della direttiva, salvo la specifica eccezione prevista per l’articolo 20, non per l’articolo 21, paragrafo 3.

La Corte rileva che, se si ammettesse l’eccezione anche quando i prodotti finali non sono soggetti alla direttiva, si creerebbe una lacuna nel sistema armonizzato: il prodotto consumato all’interno dello stabilimento sfuggirebbe a tassazione senza che la tassazione dei prodotti finali potesse compensare tale effetto. Ciò pregiudicherebbe il buon funzionamento del mercato interno, uno degli obiettivi della direttiva.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sulla tutela ambientale e sull’incentivo all’autoproduzione, osservando che la direttiva concilia già gli obiettivi ambientali con quelli di armonizzazione fiscale. L’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, attribuisce agli Stati membri solo una facoltà per alcuni casi di consumo di prodotti non autoprodotti; la prima frase, invece, prevede l’eccezione obbligatoria soltanto per i consumi collegati a prodotti energetici che ricadono effettivamente nel regime di tassazione armonizzato.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che li ha prodotti, ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, non rientra nell’eccezione al fatto generatore d’imposta quando i prodotti energetici fabbricati nell’attività principale dello stabilimento sono usati per fini diversi dall’utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

Poiché la prima questione viene risolta in senso negativo per la società ricorrente, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda questione.

Principio affermato

L’eccezione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE è limitata ai casi in cui il consumo interno di prodotti energetici autoprodotti serva alla fabbricazione di prodotti energetici che restano nel campo di applicazione della direttiva perché destinati a carburante per motori o combustibile per riscaldamento; in caso contrario, il consumo resta imponibile.

Come è indicizzato

Materietassazione dei prodotti energeticiimposte ambientalienergiamercato internoaccise

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