Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13044/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dal licenziamento intimato a un dirigente e dalla sua pretesa di restare in servizio fino al compimento del 70° anno di età, oltre che dalla domanda di pagamento di una somma prevista da accordi intervenuti tra due società del gruppo di appartenenza, qualificata come clausola penale pari a tre annualità di retribuzione. In primo grado la domanda del lavoratore era stata accolta; in appello la decisione era stata confermata; in sede rescindente la Cassazione aveva accolto un motivo relativo alla riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c., rinviando alla Corte d'appello. In sede di rinvio la Corte territoriale ha ridotto l'importo originariamente preteso di 720.000 euro netti a 270.000 euro, ritenendo eccessiva la penale rispetto al danno concretamente ipotizzabile, considerando la durata del demansionamento, la retribuzione percepita e il pensionamento intervenuto pochi mesi dopo. Avverso questa sentenza di rinvio il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente limitato a poco più di un anno la durata del demansionamento, mentre esso sarebbe durato oltre tre anni, con articolazione di vari passaggi di trasferimento e di ulteriore dequalificazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 421 ss. c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avrebbe invertito l'onere della prova e ammesso prove non consentite in appello. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la ratio della sentenza di rinvio e che l'erronea evocazione del vizio di insufficiente motivazione non era più ammissibile, oltre a non incidere sul percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, la quale aveva applicato i criteri indicati dalla precedente ordinanza rescindente per valutare la manifesta eccessività della clausola penale. Sul secondo motivo ha osservato che la precedente ordinanza rescindente non aveva affatto deciso sull'ammissione di nuove prove, ma si era limitata a rilevare profili di specificità e novità della questione prospettata, sicché la censura era fuori bersaglio e comunque non coglieva il decisum. La conseguenza è stata la conferma della condanna del ricorrente alle spese e dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1384 c.c.

    La riduzione equitativa della clausola penale va compiuta valutando la manifesta eccessività in concreto, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, all'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio del rapporto e al danno ipoteticamente risarcibile, senza assumere come criterio esclusivo la sola entità del danno.

  • art. 1467 c.c.

    È richiamato nel precedente giudizio come norma invocata nel ricorso avverso la mancata riduzione della penale, in collegamento con la valutazione dell'eccessività della clausola.

  • art. 99 c.p.c.

    È menzionato nel precedente ricorso definito dalla ordinanza rescindente, nel quadro delle censure mosse contro la sentenza di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato tra le norme invocate nel precedente ricorso, in relazione alla valutazione del materiale probatorio e ai poteri del giudice.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di insufficiente motivazione non è più denunciabile nei termini prospettati dal ricorrente; la censura che lo invochi deve comunque confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 421 ss. c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente al decisum: la sentenza di rinvio non ha ammesso nuove prove né ha invertito l'onere probatorio nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    È ricordato con riferimento al precedente motivo ritenuto inammissibile dall'ordinanza rescindente, ma non costituisce oggetto di accoglimento nella decisione qui in esame.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c. come fondamento dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede applicabili anche nella fase attuativa del rapporto e rilevanti nella riduzione della penale.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato come principio conformativo dell'interpretazione e applicazione dell'istituto della riduzione equitativa della penale.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato come regola di esecuzione secondo buona fede che incide anche sulla valutazione della penale e del suo possibile ridimensionamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • La riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c. va effettuata in concreto, considerando l'interesse del creditore all'adempimento, l'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio del rapporto e il danno che sarebbe stato altrimenti risarcibile; tale valutazione non è rigidamente ancorata al solo ammontare del danno.
  • Nel giudizio di riduzione della penale, il giudice può tenere conto delle circostanze sopravvenute o emerse durante l'esecuzione del rapporto, perché i principi di correttezza e buona fede operano anche nella fase attuativa e conformano il controllo di manifesta eccessività.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti o un diverso periodo di demansionamento, senza attaccare l'effettivo percorso argomentativo adottato, è inammissibile.
  • Il vizio motivazionale va dedotto nei limiti attualmente consentiti e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; inoltre, non è sufficiente richiamare l'erroneità fattuale percepita se la decisione di merito ha applicato i criteri di diritto già fissati nel giudizio rescindente.
  • Non sono ammissibili censure che attribuiscano alla sentenza di rinvio contenuti decisori inesistenti, come l'ammissione di nuove prove o l'inversione dell'onere della prova, quando dal provvedimento risulti invece una diversa e autonoma motivazione sul quantum risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.