Sentenza n. 1950/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento –del verbale dello scrutinio finale della classe -OMISSIS- dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- in data -OMISSIS-con il quale al ricorrente è stato sospeso il giudizio per l’ammissione alla classe successiva per l’insufficienza riportata nella materia di Fisica; -del verbale di ripresa dello scrutinio finale del -OMISSIS- della Classe 3-OMISSIS- dell’-OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva; - degli esami di recupero di Fisica, delle loro valutazioni, delle griglie di valutazione; – di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo, ancorché non conosciuto, lesivo della posizione del minore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali dello scrutinio finale e della successiva ripresa dello scrutinio, culminati nella non ammissione dello studente alla classe successiva per l’insufficienza in Fisica, nonché valutazioni e griglie degli esami di recupero
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I genitori dello studente minorenne hanno impugnato la sospensione del giudizio e la successiva non ammissione alla classe scolastica successiva, nonostante l’alunno avesse riportato una sola insufficienza, in Fisica. Contestavano inoltre gli esami di recupero, le relative valutazioni e le griglie utilizzate. In sede cautelare monocratica era stata rilevata la possibile lacunosità della motivazione e la sua apparente incongruenza rispetto ai voti dell’intero anno scolastico.
La decisione
Dopo il decreto cautelare monocratico che aveva sollecitato il riesame, il Consiglio di classe, riunitosi il 22 settembre 2026, ha annullato i precedenti scrutini e ammesso lo studente alla classe successiva, pur confermando l’insufficienza in Fisica. Il Collegio ha ritenuto che la nuova determinazione avesse integralmente e definitivamente superato gli atti impugnati e soddisfatto la pretesa, dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in conformità alle richieste convergenti delle parti. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale: la nuova decisione aveva considerato il percorso complessivamente positivo nelle altre discipline solo dopo la sollecitazione giudiziale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
ne consegue che la pretesa di parte ricorrente deve ritenersi pienamente soddisfatta, cosicché il Collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a., in conformità alle concordi istanze delle parti.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un provvedimento sopravvenuto supera integralmente e definitivamente gli atti impugnati e soddisfa la pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
Viste le motivate e convergenti richieste delle parti, motivate sulla vista, univoca sopravvenienza provvedimentale, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con decisione in forma semplificata quando ricorrono i presupposti indicati e le parti convergono sulla definizione in ragione di una sopravvenienza provvedimentale univoca.
art. 56 c.p.a.
Il Presidente dell’adita Seconda Sezione, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ha disposto con decreto n. 427/2026 il sollecito riesame della posizione dello studente, rilevando, tra l’altro, che “la motivazione degli atti impugnati, oltre che lacunosa, non pare in linea con i voti riportati dall’alunno nel corso dell’anno scolastico”.
Nel caso concreto la tutela monocratica è stata accordata disponendo il sollecito riesame della posizione dello studente, in ragione dei dubbi sulla completezza della motivazione e sulla sua coerenza con i voti annuali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una determinazione che supera integralmente e definitivamente gli atti impugnati e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna alle spese dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la condotta processuale e il contenuto della nuova determinazione mostrino che la pretesa è stata accolta solo dopo la sollecitazione giudiziale.
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