Sentenza del 27/06/2019 n. 17240 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’IVA versata e non detratta nell’anno 2002 per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di autovetture, nonché per carburanti e lubrificanti. La società sosteneva che l’imposta fosse stata indebitamente pagata in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), disposizioni successivamente dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione europea dalla Corte di giustizia nella sentenza 14 settembre 2006, causa C-228/05. La questione principale riguardava la decorrenza del termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso: dalla data del versamento oppure dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge n. 278 del 2006 di conversione del D.L. n. 258 del 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia né dall’entrata in vigore della legge n. 278 del 2006. L’efficacia retroattiva della pronuncia europea non può riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. La disciplina del D.L. n. 258 del 2006 riguarda gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 e non si applica agli acquisti del 2002. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre M. s.p.a. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso
Il termine decorre, in via generale, dalla data del versamento dell’imposta; non viene automaticamente posticipato alla data di una successiva pronuncia europea o di una norma nazionale attuativa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d)
Prevedeva limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa ad autovetture, manutenzione, riparazioni, carburanti e lubrificanti, successivamente dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
D.L. n. 258 del 2006, art. 1, convertito dalla L. n. 278 del 2006
Ha disciplinato le modalità di recupero dell’IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Non è stato ritenuto applicabile agli acquisti effettuati nel 2002.
Cass., Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha affermato che la sopravvenuta incompatibilità della norma fiscale con il diritto dell’Unione europea non riapre i termini di rimborso già scaduti. La certezza dei rapporti giuridici prevale sull’efficacia retroattiva della pronuncia europea quando il rapporto è ormai esaurito per decadenza o prescrizione.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 14 settembre 2006, causa C-228/05
Ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario alcune limitazioni nazionali alla detraibilità dell’IVA relativa alle autovetture e ai relativi costi, ma la pronuncia non consente di riaprire termini di rimborso già definitivamente scaduti.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società.
Massime di principio
- Quando una successiva sentenza europea dichiara illegittima o incompatibile una norma fiscale nazionale, il termine per chiedere il rimborso non decorre necessariamente dalla sentenza europea, ma resta normalmente ancorato alla data del versamento o all’ordinario dies a quo previsto dalla legge.
- Una pronuncia europea non riapre i rapporti fiscali già esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione, perché la certezza delle situazioni giuridiche costituisce un limite all’efficacia retroattiva.
- Le norme nazionali adottate per attuare una pronuncia europea devono essere applicate nei limiti temporali e oggettivi espressamente previsti; non possono essere estese automaticamente ad annualità o operazioni diverse da quelle disciplinate.
- Per valutare un’istanza di rimborso occorre verificare separatamente la data del versamento, il termine decadenziale applicabile, l’eventuale esistenza di una disciplina speciale e se il rapporto fosse ancora pendente alla data della pronuncia europea o fosse già definitivamente esaurito.
- L’eventuale errore interpretativo sulla decorrenza del termine o l’assenza, al momento del versamento, di una pronuncia europea favorevole non giustificano di per sé la riapertura di un termine decadenziale già maturato.
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