Ordinanza n. 209/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS- con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- rilasciato in favore del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi comprese le eventuali comunicazioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato, con eventuali comunicazioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi. L'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che la questione necessita di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora e, conseguentemente, ha accolto l'istanza cautelare. Ha sospeso gli atti impugnati e autorizzato interinalmente il ricorrente a svolgere regolare attività lavorativa fino all'udienza di merito, fissata al 21 aprile 2027. Il Collegio ha precisato che la questione necessita di approfondimento nella fase di merito; l'ordinanza, pertanto, fonda la misura cautelare espressamente sul periculum in mora, senza svolgere una valutazione approfondita del fumus boni iuris. L'Amministrazione è stata incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza. Non è indicata una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati e adottando l'autorizzazione interinale allo svolgimento dell'attività lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuta applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base normativa per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il giudice ritenga sussistente il periculum in mora e la questione necessiti di ulteriore approfondimento nel merito, può sospendere gli atti impugnati e adottare una misura interinale coerente con la tutela urgente richiesta, rinviando l'esame approfondito della controversia alla fase di merito.
- La sospensione cautelare di un provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere accompagnata dall'autorizzazione interinale allo svolgimento dell'attività lavorativa fino alla definizione della fase di merito, quando ciò sia necessario per neutralizzare il pregiudizio derivante dall'efficacia dell'atto.
Come è indicizzato
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