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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19250/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 4, c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato la prescrizione del reato tenendo conto di un periodo di sospensione di 6 mesi e 4 giorni previsto dalla legge n. 103/2017, disposizione che egli assumeva abrogata dalla legge n. 134/2021 e quindi non più applicabile in virtù del principio di favor rei. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello nel computare la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina Orlando per un reato commesso nel giugno 2019. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, anche dopo la legge n. 134/2021. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare in questa sede un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria ex art. 129 c.p.p. Condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.

    è invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della legge più favorevole in tema di prescrizione; la Corte ne esclude la violazione

  • art. 159 c.p.

    commi secondo, terzo e quarto

    nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione rilevante per il caso

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    art. 2, comma 1, lett. a)

    non rende inapplicabile la disciplina previgente per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019

  • art. 129 c.p.p.

    non può essere applicato per dichiarare cause di non punibilità quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • legge 134/2021

    richiamata come riforma successiva in materia di prescrizione, ma non applicabile in senso favorevole al ricorrente nel caso concreto

  • legge 103/2017

    richiamata come disciplina applicabile ratione temporis alla sospensione della prescrizione

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, anche dopo l'intervento della legge n. 134/2021.
  • Il principio di lex mitior non comporta l'automatica disapplicazione della disciplina previgente quando la successione delle leggi, interpretata secondo il diritto vivente, conserva efficacia alla normativa più risalente per un determinato arco temporale di commissione del reato.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una lettura della disciplina della prescrizione in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere pronunciata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso non ravvisabile senza colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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