Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42620/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 23/02/2024 che confermava la condanna pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Livorno per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187, commi 1 e 1-bis cod. strada). Tre censure: 1) inutilizzabilità delle analisi del sangue per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore e mancata sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.); 3) mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo punto ha ritenuto infondata la censura: le analisi erano state eseguite a fini terapeutici o, in ogni caso, la Corte territoriale ha accertato che l'avviso fu dato; inoltre, eventuali nullità procedurali sarebbero state sanate dal rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Sul secondo motivo ha osservato che, benché una parte della motivazione di merito fosse formulata in termini astratti, la sentenza impugnata aveva anche fornito valide argomentazioni basate sulle concrete modalità del fatto (guida pericolosa, violazione di norme elementari della circolazione, incidente) idonee a escludere la particolare tenuità. Sul terzo motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dell'assunzione di più stupefacenti, dei precedenti specifici e della valutazione del giudice di primo grado; inoltre l'appello non aveva addotto elementi nuovi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è rigettato; la condanna confermata: arresto di mesi sette (pena condizionalmente sospesa), ammenda di €2.000,00 e revoca della patente; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 187, commi 1 e 1-bis

    Norma che incrimina la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti; la Corte segnala che il reato rientra tra quelli per i quali, in astratto, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis può trovare applicazione, ma l'applicazione richiede valutazione concreta del fatto.

  • codice di procedura penale, art. 354 (accertamenti urgenti sulla persona)

    Regola sugli accertamenti urgenti: la mancata sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti non determina automaticamente l'inutilizzabilità se dal complesso degli atti emerge che l'avviso è stato dato o se le analisi sono state eseguite a fini terapeutici.

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 114

    Prevede l'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte distingue i casi in cui l'obbligo della Polizia giudiziaria sussiste (quando richiede il prelievo ai sanitari) da quelli in cui i sanitari eseguono analisi autonomamente e la PG si limita ad acquisire il referto.

  • codice di procedura penale, artt. 356 e 114 disp. att.

    Ribadiscono l'obbligo di informare la persona della facoltà di difensore in specifiche fattispecie; la Corte sottolinea che tale obbligo non ricorre sempre e che la menzione in atti di PG ha valore fidefacente.

  • codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis

    Prevede che determinate nullità procedurali siano sanate con la scelta del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che eventuali omissioni dell'avviso fossero comunque sistemate dal rito abbreviato.

  • codice di procedura penale, artt. 180, 182 comma 2 e 183

    Richiamati in relazione alle nullità e ai termini per dedurle: la decisione sottolinea che le nullità di regime intermedio devono essere dedotte tempestivamente ma possono essere sanate nelle ipotesi previste.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che va valutata sulla concreta manifestazione del fatto e non in termini astratti: occorrono elementi oggettivi e specifici che dimostrino il basso disvalore della condotta.

Massime di principio

  • Le analisi del sangue eseguite a fini terapeutici sono utilizzabili in giudizio e l'obbligo della Polizia giudiziaria di informare circa la facoltà di difensore sussiste soprattutto quando la PG richiede il prelievo; se i sanitari effettuano autonomamente gli esami la PG può limitarsi ad acquisire il referto.
  • La mancata sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti non comporta automaticamente inutilizzabilità delle risultanze se il complesso degli atti attesta l'avviso o se le analisi sono terapeutiche; la menzione nell'atto di polizia giudiziaria ha valore fidefacente.
  • Le nullità formali relative all'avviso del diritto di difesa possono essere saneate dalla scelta del rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis), per cui il ricorrente deve tempestivamente dedurne la nullità o subire la sanatoria con il rito prescelto.
  • Per ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare la concreta modalità del fatto e il suo basso disvalore: la semplice assenza di lesioni o il riferimento a considerazioni astratte non sono sufficienti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che vengano indicate circostanze nuove o argomentazioni non già valutate dal primo giudice; il giudice di appello non è obbligato a riesaminare la stessa documentazione senza nuovi elementi.
  • Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, l'eventuale vizio di una motivazione non invalida la decisione complessiva se le altre ragioni rimangono valide e sufficienti a sorreggerla.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.