Cassazione Penale, Sentenza n. 05168/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva parzialmente accolto il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. riconoscendo trattamento inumano e degradante per il periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale (25 giorni) e disponendo la riduzione di 2 giorni di pena e un credito di euro 40; il ricorrente deduceva: (i) difetto di motivazione per mancata valutazione di varie doglianze relative alle condizioni detentive in diversi istituti (Velletri, Napoli-Secondigliano, Cassino, Torino-Le Vallette, Latina, ex O.P.G. Sant'Eframo); (ii) errata applicazione del criterio valutativo per relationem e violazione degli artt. 125 e 111 comma 6 c.p.p.; (iii) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà circa l'adeguatezza delle cure psichiatriche rese al detenuto, sostenendo che non fosse stata valutata integralmente la documentazione medico-legale prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in larga parte, contestazioni della valutazione di merito e della struttura motivazionale non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo esaustivo la valutazione dello stato psichico del detenuto e che aveva accolto il reclamo solo per il periodo relativo a Napoli-Poggioreale, mentre per gli altri periodi si era validamente richiamato, per relationem, alla motivazione del Magistrato di sorveglianza di Udine. Ha richiamato i requisiti che legittimano la motivazione per relationem e ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; inoltre è stata disposta l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Rimedi risarcitori per trattamenti carcerari inumani o degradanti: la Corte ricorda che il rimedio è specifico per le sofferenze psicologiche e morali derivate da condotte carcerarie difformi dai parametri CEDU; il Tribunale lo ha applicato parzialmente per il periodo di Poggioreale
art. 3 CEDU
Parametro comunitario utilizzato per definire trattamento inumano e degradante; il ricorso si fondava sulla presunta violazione di tale norma e il Tribunale ha valutato caso per caso l'esistenza della violazione
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte osserva che le doglianze risultano in gran parte attacchi alla valutazione di merito e non a specifiche violazioni della legge procedurale rilevabili in Cassazione
art. 111, comma 6, Cost. (richiamato per analogia con art. 111 c.p.p.)
Il ricorrente ha invocato profili di legittimità costituzionale/procedurale relativi alla motivazione; la Corte ha ritenuto che le contestazioni non dimostrino vizio di diritto ma contestazione dei fatti e della motivazione, inammissibili in sede di legittimità
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limite processuale alla motivazione in cassazione: la Corte ha motivato i limiti entro i quali sono esposte le ragioni del ricorso, rilevando che le doglianze del ricorrente non soddisfano i requisiti di specificità richiesti
Principio di legittimità della motivazione per relationem (giurisprudenza della Cassazione: Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - Mairajane; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018 - Salcini)
La motivazione per relationem è legittima quando: 1) fa riferimento a un atto del procedimento la cui motivazione sia congrua; 2) dimostra che il giudice ha preso cognizione e meditato le ragioni dell'atto di riferimento; 3) l'atto di riferimento sia conosciuto o ostensibile all'interessato
La Corte ha applicato questo principio e ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Udine avesse fornito motivazione congrua e che il Tribunale di Trieste potesse legittimamente richiamarla per relationem
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (codice privacy, menzione annotazione)
La Corte dispone l'annotazione prevista dalla norma in relazione alla vicenda processuale e ai dati trattati, ritenendo sussistenti le condizioni per l'iscrizione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio di imputazione di responsabilità del ricorrente nella determinazione delle spese e della somma per la Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha valutato che non sussistessero elementi per esenzione
Massime di principio
- Le censure sulla motivazione che si limitano a contestare la valutazione dei fatti e la logica del giudice di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione: occorre dedurre un vizio di diritto specifico e motivato
- La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento di riferimento è congruamente motivato, è stato effettivamente esaminato dal giudice che lo richiama e risulta conoscibile o ostensibile all'interessato
- Per ottenere il rimedio ex art. 35-ter Ord. pen. è necessario dimostrare concretamente che le condizioni detentive (es. mancato spazio vitale minimo, carenza di cure adeguate) abbiano raggiunto la soglia della violazione dell'art. 3 CEDU; valutazioni cliniche e documentazione medico-legale devono essere indicate con precisione e confrontate in modo puntuale
- Se si deduce mancata valutazione di documentazione medico-legale, in Cassazione è fondamentale indicare esattamente quali documenti non siano stati considerati e in che modo la loro omissione integri un vizio di diritto, non solo una diversa valutazione di merito
- Il ricorso va formulato entro i limiti di specificità richiesti dalle norme processuali (art. 173 disp. att. c.p.p. e principi affini): doglianze generiche o aspecifiche aumentano il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese
- In giudizio penitenziario è utile curare la forma e la completezza della motivazione: se il giudice di primo grado adotta una motivazione dettagliata, il richiamo per relationem ad essa è efficace purché sussistano i requisiti indicati dalla giurisprudenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05039/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05040/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05041/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05042/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05044/2026 del 09/02/2026
- Sentenza penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05045/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →