Cassazione Penale, Ordinanza n. 16166/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo relativo alla nullità dell'accertamento con etilometro per omesso avviso della facoltà di nominare un difensore non era stato espressamente dedotto nei precedenti gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina deducendo, con un unico motivo, la nullità dell'accertamento alcolemico eseguito mediante etilometro per l'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che tale censura non era stata specificamente dedotta nel giudizio di merito; per questo la Corte l'ha ritenuta inammissibile in sede di legittimità. Il testo non consente di ricostruire con ulteriore precisione i fatti storici, se non che il procedimento riguardava un accertamento con etilometro e una condanna già resa in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure che non risultino specificamente prospettate nei giudizi di merito.
- La deduzione della nullità di un accertamento etilometrico richiede che la questione sia stata tempestivamente e specificamente sollevata nei gradi precedenti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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