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Sentenza

Sentenza n. 12948/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulle istanze, da ultimo quella del Municipio X del 14/02/2021, volte a ottenere l’avvio e la conclusione del procedimento di acquisizione, manutenzione e installazione della pubblica illuminazione in Via Ferruccio Busoni, Via Giovanni Legrenzi e Via Vincenzo Ferroni in Roma (zona Infernetto); - dell’obbligo di Roma Capitale di concludere il predetto procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento da parte di Roma Capitale nel termine fissato, di un Commissario ad acta, che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202601044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato da Roma Capitale sulle istanze dirette ad avviare e concludere il procedimento di acquisizione, manutenzione e installazione della pubblica illuminazione in alcune strade della zona Infernetto

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulle numerose istanze e sollecitazioni presentate dal 2017, e in particolare su quelle del gennaio 2021 e del gennaio 2022, nonché sulla nota del Municipio X del 14 febbraio 2021, con la quale era stata sollecitata l’istruttoria preliminare in ordine allo stato delle strade e alla loro eventuale acquisizione alla manutenzione municipale. Il ricorrente ha sostenuto che tali iniziative avessero determinato l’avvio di un procedimento amministrativo e che l’Amministrazione fosse rimasta inerte senza adottare un provvedimento espresso e motivato. Roma Capitale ha contestato la configurabilità del silenzio-inadempimento, sostenendo che la nota dell’organo politico municipale non costituisse formale avvio del procedimento, che le strade fossero private e che la loro manutenzione competesse ai proprietari frontisti, nonché che la competenza sull’illuminazione spettasse ad Areti S.p.A. Il TAR ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, rilevando che l’ultima istanza formalmente riconducibile a una richiesta di intervento risaliva al 20 gennaio 2022 e che il ricorso era stato notificato il 21 gennaio 2026. Il ricorrente ha invocato, senza successo, le comunicazioni del 3 maggio 2022 e del 6 giugno 2023 come atti di riproposizione dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione. Ha ritenuto che il termine annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. per proporre il ricorso avverso il silenzio fosse ampiamente decorso, considerando come ultima istanza rilevante quella del 20 gennaio 2022: anche assumendo applicabile il termine di 600 giorni previsto dal regolamento comunale per la conclusione del procedimento, tale termine sarebbe scaduto il 12 settembre 2023, mentre il ricorso è stato notificato il 21 gennaio 2026. Il Collegio ha escluso che le comunicazioni del 3 maggio 2022 e del 6 giugno 2023 fossero idonee a riaprire il termine, poiché inviate tramite posta elettronica ordinaria a un Assessore comunale, anziché a Roma Capitale, e contenenti una mera richiesta di informazioni sullo stato della precedente istanza, non una formale riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Il TAR ha osservato che la medesima conclusione sarebbe stata raggiunta anche assumendo quale dies a quo la nota municipale del 14 febbraio 2021. Le questioni relative alla natura pubblica o privata delle strade, alla competenza dell’organo politico e alla possibilità di acquisizione al patrimonio comunale non sono state esaminate nel merito, risultando assorbite dalla tardività. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo per la proposizione del ricorso avverso il silenzio.

    Il ricorso contro il silenzio deve essere notificato entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, salvo una valida riproposizione dell’istanza nei termini e con modalità idonee.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Una comunicazione meramente informativa, indirizzata a un singolo assessore e non all’amministrazione, non costituisce formale riproposizione dell’istanza idonea a riaprire il termine per il ricorso avverso il silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito speciale per il silenzio è soggetto al termine di proposizione previsto dall’art. 31 c.p.a.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie sul punto.

  • Delibera Roma Capitale n. 125 del 24 giugno 1996

    Anche assumendo applicabile il termine regolamentare di 600 giorni per la conclusione del procedimento di acquisizione delle strade, il ricorso notificato il 21 gennaio 2026 sarebbe comunque tardivo.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento; decorso tale termine, il ricorso è irricevibile per tardività della notificazione.
  • La riproposizione dell’istanza idonea a riaprire il termine annuale per il ricorso contro il silenzio deve avere carattere formale e contenere una rinnovata richiesta di provvedimento; una mera domanda di informazioni sullo stato di una precedente pratica non è sufficiente.
  • Una comunicazione inviata a un singolo assessore, anziché all’amministrazione competente, non costituisce, di per sé, formale riproposizione dell’istanza ai fini dell’art. 31, comma 2, c.p.a.
  • La tardività del ricorso avverso il silenzio impedisce l’esame delle questioni sostanziali relative all’obbligo dell’amministrazione di provvedere e alla fondatezza della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazione

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