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Sentenza

Sentenza del 06/10/2022 n. 29135 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006: l'Ufficio aveva rettificato il corrispettivo dichiarato della cessione di un compendio immobiliare (da Euro 1.930.000,00 dichiarati ad Euro 4.088.035,00) fondandosi, tra l'altro, sui valori OMI. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado (C.t.p.), ma la C.t.r. del Veneto aveva riformato ritenendo sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti di sottofatturazione/occultamento dei ricavi (identità soggettiva delle parti, costituzione ad hoc della cessionaria, contratto di locazione contestuale con mantenimento della disponibilità del bene, redditività inferiore alla media e finanziamento in conto soci). In Cassazione la contribuente ha dedotto 13 motivi tra cui violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei valori OMI, omesso esame di fatti decisivi, errata applicazione delle norme sulle presunzioni, illegittima esclusione della rateizzazione della plusvalenza, violazione in materia di IVA (adesione al regime di IVA di gruppo) e omessa pronuncia su tale questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi di ricorso, ritenendo corretta la valutazione della C.t.r. secondo cui i valori OMI sono meri indizi statistici e possono concorrere, solo se corroborati da altri elementi, alla formazione di una prova presuntiva basata su indizi gravi, precisi e concordanti. Ha confermato che il giudice di merito deve valutare il complesso degli indizi in modo non atomistico e che le critiche che prospettano una diversa valutazione dei fatti non integrano in generale vizio di legittimità. Tuttavia la Corte ha accolto il nono motivo per omessa pronuncia: la C.t.r. non si era espressa sulla domanda subordinata della contribuente relativa alla neutralizzazione dell'IVA contestata in ragione dell'adesione al regime dell'IVA di gruppo. Per tale profilo la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale in diversa composizione perché si pronunci anche su quello specifico punto; per il resto la sentenza impugnata è stata confermata. La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e ha respinto le censure sulla presunzione semplice applicata correttamente dalla C.t.r.; ha infine escluso la rateizzazione della plusvalenza essendo questa stata occultata e non dichiarata regolarmente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (gravi motivi per cassazione)

    Dispositivi utilizzati per inquadrare i mezzi di impugnazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità (n.3, n.4, n.5), richiedendo che le doglianze non si riducano a una diversa valutazione dei fatti e che l'omesso esame sia relativo a un fatto decisivo chiaramente individuato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    I valori OMI non costituiscono prova legale del valore normale; la norma va letta nella cornice normativa aggiornata (ripristino regime ante 2006) e lascia al giudice la valutazione complessiva degli elementi probatori.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Analoga applicazione al sistema IVA: l'uso di dati statistici richiede corroborazione e la valutazione spetta al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse ma devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte richiama che il giudice deve analizzare e combinare gli indizi nel loro insieme (convergenza del molteplice).

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 4

    "le plusvalenze realizzate ... concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero ... a scelta del contribuente, in quote costanti ..."

    La rateizzazione della plusvalenza è possibile solo in presenza di plusvalenza regolarmente dichiarata o di comportamenti concludenti che dimostrino l'opzione; non si applica se la plusvalenza è stata occultata.

  • D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, comma 1

    "l'opzione e la revoca di regimi ... si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili"

    Sostiene la possibilità di desumere l'opzione per la rateizzazione da comportamenti concludenti, ma solo se la plusvalenza è stata correttamente emersa e dichiarata.

  • L. n. 88/2009, art. 24, comma 5

    Ha eliminato la presunzione legale introdotta nel 2006, ripristinando la necessità per il giudice di motivare sulla base di presunzioni semplici sempre purché gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, commi 4 e 5

    Norme richiamate nelle censure riguardanti obblighi dichiarativi e sanzionatori; la Corte non ha accolto la censura sulla loro applicazione, salvo l'omessa pronuncia sull'IVA di gruppo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il mancato esame di una domanda o eccezione rilevabile e ritualmente proposta integra omessa pronuncia: la Corte ha rilevato questo vizio in relazione alla richiesta della contribuente sulla neutralizzazione dell'IVA di gruppo.

Massime di principio

  • I valori OMI sono meri indici statistici: non dimostrano di per sé il valore di mercato e devono essere corroborati da altri elementi istruttori per fondare una rettifica.
  • Le presunzioni semplici sono ammesse in materia tributaria, ma il giudice deve accertare che gli indizi siano nel loro insieme gravi, precisi e concordanti; la valutazione è complessiva e non atomistica.
  • La diversa ricostruzione dei fatti o la proposta di inferenze alternative non costituisce di per sé motivo di cassazione: occorre dimostrare un vizio di motivazione grave, illogico o l'omesso esame di un fatto decisivo chiaramente individuato.
  • Se il contribuente contesta anche profili autonomi (es. effetti IVA o neutralizzazione per regime di gruppo) il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi: l'omessa pronuncia su questioni rilevanti è motivo fondato di cassazione.
  • La rateizzazione di una plusvalenza è esclusa se la plusvalenza è stata occultata; l'opzione per la rateizzazione può invece risultare da comportamenti concludenti quando la plusvalenza è regolarmente dichiarata.
  • Nelle operazioni tra parti 'collegate' che prevedono cessione e contestuale locazione è necessario valutare la realtà economica dell'operazione: eventuali elementi di 'addomesticamento' del corrispettivo possono costituire indizi a sostegno dell'accertamento fiscale purché adeguatamente motivati.

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