Sentenza del 14/09/2015 n. 3849 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Disconoscimento di credito - Art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Non esperibile - Avviso di rettifica - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IRES 2008, emessa dopo il disconoscimento di un credito d'imposta per ricerca scientifica utilizzato in compensazione ma non indicato nel modello Unico. L'Agenzia aveva recuperato il credito mediante iscrizione a ruolo sulla base del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. La contribuente sosteneva che l'errore fosse stato corretto mediante dichiarazione integrativa e che il disconoscimento del credito richiedesse un motivato avviso di accertamento o rettifica, non un semplice controllo automatizzato.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità della pretesa azionata tramite cartella. Ha stabilito che il disconoscimento di un credito d'imposta non costituisce una mera correzione cartolare o di calcolo, poiché richiede verifiche e valutazioni giuridiche, anche sulla validità della dichiarazione integrativa. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto emettere un motivato avviso di rettifica prima di procedere alla riscossione. Le spese del grado d'appello sono state compensate, mentre è rimasta ferma la condanna alle spese disposta in primo grado.
Norme richiamate
Art. 36-bis d.P.R. 600/1973
ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione
La norma consente l'iscrizione diretta a ruolo soltanto quando il controllo sia meramente cartolare e basato sui dati dichiarati, oppure riguardi errori materiali o di calcolo. Non può essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche o per valutare elementi esterni alla dichiarazione.
Art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
Consente la presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, nei limiti temporali previsti dalla normativa applicabile. Nel caso esaminato, la dichiarazione integrativa rilevava ai fini della valutazione della spettanza e dell'utilizzabilità del credito.
Art. 6, comma 1, Decreto interministeriale n. 225 del 22 luglio 1998
L'Agenzia sosteneva che l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione comportasse la decadenza dal beneficio. La sentenza, tuttavia, non ha esaminato definitivamente tale questione sostanziale, ritenendo preliminare e assorbente l'illegittimità della procedura di recupero adottata.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 14070/2011
Il controllo automatizzato è limitato alla verifica cartolare dei dati dichiarati e alla correzione di errori materiali o di calcolo; non può definire questioni giuridiche.
Cassazione civile, Sezione VI, n. 5318/2012
Il disconoscimento di un credito d'imposta e la conseguente iscrizione a ruolo devono essere preceduti da un motivato avviso di rettifica, poiché non si tratta di una semplice verifica automatizzata.
Cassazione civile, Sezione VI, n. 25521/2014
Il principio dell'obbligo di previo avviso di rettifica si applica anche alle imposte dirette, non soltanto all'IVA.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è utilizzabile per errori aritmetici, materiali o per dati che risultano oggettivamente e immediatamente dalla dichiarazione, ma non per contestare la spettanza sostanziale di un credito d'imposta.
- Quando l'Amministrazione deve interpretare norme, verificare la validità di una dichiarazione integrativa o esaminare documenti e fatti ulteriori rispetto alla dichiarazione, deve emettere un motivato avviso di accertamento o rettifica.
- La cartella emessa esclusivamente sulla base di un controllo automatizzato può essere illegittima se il recupero del credito presuppone valutazioni giuridiche non meramente cartolari.
- L'illegittimità della procedura di riscossione può essere decisiva anche senza stabilire se il contribuente avesse effettivamente diritto al credito: prima deve essere rispettato il corretto procedimento di accertamento.
- La mancata indicazione di un credito nella dichiarazione può sollevare una questione sostanziale di decadenza, ma tale questione deve essere fatta valere attraverso un atto motivato e impugnabile, non mediante un'iscrizione automatica a ruolo quando siano necessarie valutazioni ulteriori.
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