Cassazione Penale, Ordinanza n. 04680/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/11/2024, articolava un solo motivo: si deduceva il travisamento della prova e si censurava la motivazione sulla responsabilità per ricettazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto che l'imputato si fosse recato presso il porto di Lesina per acquistare, a prezzo vile, imbarcazioni di origine delittuosa al fine di ostacolare le indagini sulla loro provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era immune dai vizi denunciati e che il giudice di merito aveva correttamente e logicamente affermato la piena prova della consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa del gommone. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La norma è richiamata come base della dichiarazione di responsabilità per ricettazione; la Corte conferma che la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene è stata ritenuta pienamente provata dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sul travisamento della prova è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e priva di vizi sulla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del bene.
- In tema di ricettazione, la responsabilità può essere ritenuta quando il giudice di merito accerti in modo coerente e motivato la piena consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o comunque ricevuta.
- In sede di legittimità, la censura che mira a sovvertire l'apprezzamento di merito sulla prova, senza evidenziare reali illogicità o specifici travisamenti, non consente l'annullamento della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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