Regolamento (UE) 2024/1787
Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per la prima volta un quadro armonizzato UE per misurare, quantificare, monitorare, comunicare, verificare e ridurre le emissioni di metano nel settore dell’energia. Il testo disciplina in modo dettagliato gli obblighi per operatori del petrolio, del gas e del carbone, incluse regole su LDAR, divieti o limiti a rilascio e combustione in torcia, inventari e piani di mitigazione, nonché un regime specifico per importatori e produttori di paesi terzi. Il regolamento rafforza inoltre trasparenza, controlli, verifica indipendente e sanzioni, demandando alla Commissione e ad ACER compiti tecnici e di supporto, e modifica il regolamento (UE) 2019/942 per gli indicatori di costo degli investimenti.
Regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia, con obblighi di monitoraggio, comunicazione, verifica, mitigazione e trasparenza per operatori UE e importatori di petrolio, gas e carbone, e modifica del regolamento (UE) 2019/942.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività del settore energetico nell’Unione relative a petrolio e gas fossile, pozzi inattivi/tappati/abbandonati, trasporto e distribuzione del gas naturale, stoccaggio sotterraneo e impianti GNL, nonché alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive e alle miniere sotterranee chiuse o abbandonate. Si applica anche alle emissioni di metano generate al di fuori dell’Unione con riferimento a petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell’Unione, imponendo obblighi specifici agli importatori e prevedendo regole di equivalenza per i paesi terzi. Restano rilevanti alcune esclusioni tecniche, tra cui i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e alcune parti delle linee di servizio nella distribuzione gas, nonché talune deroghe per pozzi offshore profondi e per miniere/pozzi in specifiche condizioni tecniche o di rischio climatico trascurabile.
Regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia
Il regolamento nasce nell’ambito del Green Deal europeo e della strategia UE sul metano, con l’obiettivo di colmare il vuoto normativo esistente per il settore energetico e di contribuire alla neutralità climatica entro il 2050. Il legislatore evidenzia che il metano ha un impatto climatico di breve periodo molto elevato e che la riduzione delle emissioni nel settore energia è essenziale anche per la qualità dell’aria, la salute pubblica e la sicurezza dell’approvvigionamento.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica a tutta la filiera energetica rilevante per petrolio, gas naturale e carbone: upstream petrolio/gas, raccolta e trattamento, pozzi inattivi o tappati, trasporto e distribuzione del gas, stoccaggio sotterraneo, terminali e impianti GNL, miniere di carbone attive e miniere chiuse o abbandonate. Il capo 5 estende gli obblighi anche alle emissioni generate fuori dall’Unione, quando petrolio greggio, gas naturale o carbone sono immessi sul mercato UE.
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’operatività del testo: tra le altre, “emissioni di metano” comprende rilasci, combustione incompleta in torcia e altre fuoriuscite; “gestore” e “gestore della miniera” individuano il soggetto responsabile dell’attivo o della miniera; “verificatore” è il soggetto indipendente accreditato; “evento ad alte emissioni” è quello superiore a 100 kg di metano/ora.
Governance, costi e controlli pubblici
Lo Stato membro deve designare una o più autorità competenti, notificarle alla Commissione entro il 5 febbraio 2025 e assicurarne risorse e poteri adeguati. Le autorità competenti devono cooperare tra loro, con la Commissione e, ove utile, con autorità di paesi terzi; la Commissione istituisce una rete di autorità competenti per lo scambio di informazioni e buone pratiche.
Sul piano economico-regolatorio, l’articolo 3 impone di considerare i costi sostenuti per adempiere agli obblighi del regolamento nella determinazione delle tariffe. ACER deve pubblicare ogni tre anni indicatori e benchmark sui costi unitari di investimento relativi alle attività di misurazione, quantificazione, monitoraggio, comunicazione, verifica e riduzione delle emissioni di metano.
Petrolio e gas: monitoraggio, reporting, LDAR e divieti di rilascio/torcia
Per petrolio e gas, il regolamento impone una progressione verso sistemi di misurazione sempre più accurati. Entro il 5 agosto 2025 i gestori devono presentare relazioni con quantificazione a livello di fonte basata almeno su fattori generici; per attivi gestiti e non gestiti sono fissate ulteriori scadenze nel 2026 e 2027. Dal 2027 in avanti, per gli attivi gestiti e poi per quelli non gestiti, le relazioni devono integrare anche misurazioni a livello di sito. Le relazioni devono essere verificate da terzi indipendenti e includere dati sulle fonti, sui metodi e sulle emissioni, con attenzione specifica alle discrepanze fra livello di fonte e livello di sito, da spiegare mediante un processo di riconciliazione.
L’articolo 14 disciplina il programma LDAR, che deve essere presentato entro il 5 maggio 2025 per i siti esistenti e entro 6 mesi dall’entrata in funzione dei nuovi siti. Il testo prevede frequenze minime dettagliate nell’allegato I, consente tecnologie di rilevamento avanzate se approvate e stabilisce soglie di intervento, termini di riparazione e obblighi di registrazione e reporting annuale. Il regime è molto puntuale: riparazione immediata ove possibile, nuovo tentativo entro 5 giorni, completamento entro 30 giorni, e controllo post-riparazione entro 45 giorni; tutte le fuoriuscite vanno registrate e conservate per almeno 10 anni.
Il rilascio di metano è in linea generale vietato, mentre la combustione in torcia di routine è espressamente vietata. L’articolo 15 ammette rilascio e torcia solo in emergenza, malfunzionamento o in casi inevitabili e strettamente necessari, e impone che la combustione in torcia sia usata solo se reiniezione, uso in loco, stoccaggio o invio a mercato non sono fattibili per ragioni diverse da quelle economiche. Dal 5 febbraio 2026 i siti esistenti devono rispettare le prescrizioni, mentre i nuovi siti devono farlo entro 12 mesi dall’entrata in funzione.
L’articolo 16 introduce l’obbligo di notifica, entro 48 ore, degli eventi di rilascio e combustione in torcia rilevanti, nonché una relazione annuale. L’articolo 17 impone per i nuovi impianti e per le riqualificazioni l’adozione di camini/dispositivi con autoaccensione o bruciatore pilota continuo e con efficienza minima del 99 %, da rispettare in via generale entro il 5 febbraio 2026 per gli impianti esistenti.
Pozzi inattivi, tappati e abbandonati
Per i pozzi inattivi, tappati temporaneamente e tappati permanentemente e abbandonati, gli Stati membri devono redigere un inventario pubblico entro il 5 agosto 2025. Il regolamento prevede una disciplina di monitoraggio e reporting continuativo, con piani di mitigazione, bonifica, risanamento e tappatura permanente quando siano rilevate emissioni. Sono previste deroghe/percorsi graduali per Stati con numerosissimi pozzi e deroghe tecniche per alcuni pozzi offshore profondi, se l’impatto climatico potenziale è dimostrato come trascurabile.
Miniere di carbone attive
Per il carbone attivo il regolamento distingue tra miniere sotterranee e a cielo aperto. Nelle miniere sotterranee sono richieste misurazioni in continuo dei pozzi di ventilazione e delle stazioni di drenaggio, con accuratezza minima predeterminata; nelle miniere a cielo aperto si usano fattori di emissione specifici del giacimento, aggiornati trimestralmente, per quantificare le emissioni. Le relazioni annuali devono essere verificate e pubblicate.
Sul piano della mitigazione, l’articolo 22 vieta dal 1° gennaio 2025 il rilascio dai sistemi di drenaggio e la combustione in torcia con efficienza inferiore al 99 %, salvo eccezioni; dal 1° gennaio 2027 e poi dal 1° gennaio 2031 scattano divieti progressivi per il rilascio dai pozzi di ventilazione oltre specifiche soglie di emissione, con deroga solo per emergenza. Per le miniere di carbone coke la Commissione dovrà adottare un atto delegato entro il 5 agosto 2027 per ulteriori restrizioni.
Miniere chiuse e abbandonate
Per le miniere sotterranee chiuse e abbandonate cessate dopo il 3 agosto 1954, gli Stati membri devono istituire l’inventario entro il 5 agosto 2025, avviare misurazioni dal 5 maggio 2026 e predisporre relazioni annuali verificate. Se una miniera risulta completamente allagata da almeno 10 anni, il responsabile può chiedere un’esenzione; in caso contrario, devono essere predisposti e attuati piani di mitigazione. Dal 1° gennaio 2030 è vietato il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature monitorate, salvo impossibilità tecnica o rischi per sicurezza, ambiente o salute.
Importazioni, equivalenza e intensità di metano
Il capo 5 è una delle parti più innovative del regolamento. Gli importatori devono fornire informazioni annuali dettagliate sui prodotti importati e sulle pratiche di monitoraggio, comunicazione, verifica e mitigazione adottate dai produttori/esportatori esteri. Dal 1° gennaio 2027 gli importatori devono dimostrare che i nuovi contratti o i rinnovi riguardano solo prodotti soggetti a misure equivalenti a quelle UE; per i contratti anteriori devono compiere ogni ragionevole sforzo in tal senso. La Commissione può riconoscere l’equivalenza per singoli paesi terzi tramite atti di esecuzione e può revocarla se le condizioni vengono meno.
L’articolo 29 introduce la nozione di intensità di metano della produzione e prevede una metodologia europea da adottare con atto delegato entro il 5 agosto 2027. Entro il 5 agosto 2029 la Commissione deve valutare l’impatto di eventuali valori massimi di intensità di metano; sulla base di tale valutazione potrà fissare, con atti delegati, classi e valori massimi per petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell’Unione.
Trasparenza, monitoraggio globale e reazione rapida
La Commissione deve istituire entro il 5 febbraio 2026 una banca dati per la trasparenza sul metano, pubblica e gratuita, con informazioni su Stati membri, paesi terzi, imprese, importatori, volumi e profili di prestazione. Entro il 5 agosto 2026 devono essere pubblicati i profili di prestazione in materia di metano per Stati membri, produttori/importatori dell’Unione e paesi terzi fornitori.
Entro il 5 agosto 2026 deve inoltre essere operativo uno strumento di monitoraggio mondiale del metano, basato su dati satellitari e su fornitori certificati, insieme a un meccanismo di reazione rapida entro il 5 febbraio 2026. Tali strumenti servono a individuare eventi ad alte emissioni, notificare rapidamente le autorità competenti e i produttori interessati, e alimentare i dialoghi bilaterali con i paesi terzi fornitori.
Norme tecniche, sanzioni e riesame
L’articolo 32 affida alla Commissione il compito di promuovere norme armonizzate europee e, in subordine, di adottare prescrizioni tecniche vincolanti tramite atti delegati per misurazione, quantificazione, LDAR e apparecchiature di rilascio/torcia. L’articolo 33 richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; per le persone giuridiche le sanzioni pecuniarie non possono superare il 20 % del fatturato annuo precedente, mentre per le persone fisiche il limite è il 20 % del reddito annuo precedente. Sono sanzionabili numerose condotte, tra cui omessa comunicazione, violazioni LDAR, rilascio e combustione in torcia non consentiti e mancato rispetto dei valori massimi di intensità di metano.
Infine, il regolamento prevede un riesame generale della Commissione entro il 1° gennaio 2028 e poi ogni 5 anni, con possibilità di proposte legislative ulteriori. L’articolo 37 modifica il regolamento (UE) 2019/942 attribuendo ad ACER il compito di pubblicare indicatori e benchmark dei costi di investimento connessi al metano ogni tre anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito materiale
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, nonché per ridurle tramite LDAR, obblighi di riparazione e restrizioni a rilascio e combustione in torcia. Il regolamento introduce anche strumenti di trasparenza sulle emissioni di metano.
Ambito soggettivo e territoriale
Si applica alla ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, alla raccolta e trattamento del gas fossile, ai pozzi inattivi/tappati/abbandonati, al trasporto, distribuzione e stoccaggio sotterraneo del gas naturale e agli impianti GNL, nonché alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive e alle miniere sotterranee chiuse o abbandonate. Il capo 5 estende l’azione regolatoria alle emissioni di metano associate a petrolio greggio, gas naturale e carbone prodotti fuori UE e immessi sul mercato dell’Unione.
Definizioni chiave
L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali quali emissioni di metano, componente, gestore, attivo, sito, impresa, gestore di miniera, verificatore, misurazione diretta, quantificazione, rilascio, combustione in torcia, combustione in torcia di routine, emergenza, malfunzionamento, pozzo inattivo/tappato/abbandonato, miniera di carbone attiva/sotterranea/a cielo aperto, produttore, importatore, esportatore, profilo di prestazione in materia di metano ed evento ad alte emissioni (>100 kg/h).
Costi sostenuti dagli operatori e ruolo di ACER
L’articolo 3 impone alle autorità di regolazione di tenere conto, nella fissazione/approvazione delle tariffe, dei costi e investimenti sostenuti per conformarsi al regolamento, purché riferibili a un operatore efficiente e comparabile e trasparenti. ACER deve stabilire ogni tre anni indicatori e valori di riferimento per confrontare i costi unitari di investimento legati a misurazione, quantificazione, monitoraggio, comunicazione, verifica e riduzione delle emissioni di metano, anche da fuoriuscite, rilascio e combustione in torcia.
Autorità competenti, cooperazione e pubblicità
Gli articoli 4 e 5 impongono a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità competenti, notificarle alla Commissione entro il 5 febbraio 2025 e garantirne risorse adeguate e un punto di contatto. Le autorità devono cooperare tra loro, con la Commissione e, se del caso, con autorità di paesi terzi; le informazioni rese pubbliche devono essere disponibili gratuitamente in formato accessibile e leggibile meccanicamente, nel rispetto delle eccezioni per riservatezza e dati personali.
Ispezioni, violazioni gravi, reclami e azioni correttive
L’articolo 6 disciplina ispezioni di routine e straordinarie, basate sul rischio, con prima ispezione di routine entro il 5 maggio 2026 e intervalli non superiori a tre anni; dopo una violazione grave, l’ispezione successiva va svolta entro 10 mesi. In caso di violazione grave, l’autorità può imporre azioni correttive con scadenze chiare o richiederne la proposta al soggetto interessato. L’articolo 7 riconosce a chiunque il diritto di presentare reclamo motivato e impone all’autorità di informare il reclamante sugli sviluppi e, se il reclamo è respinto per insufficienza probatoria, di motivare il diniego entro due mesi.
Verifica indipendente e accreditamento
Gli articoli 8 e 9 prevedono la verifica delle relazioni sulle emissioni da parte di verificatori indipendenti, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o, se lo Stato membro lo consente, autorizzati come persone fisiche. La verifica deve esaminare fonti dati, fattori di emissione, metodologie, calcoli, campionamenti e controlli di qualità; se la relazione è conforme, il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica, altrimenti richiede una revisione.
Uso delle informazioni internazionali e banca dati UE
L’articolo 10 impone a Commissione, autorità competenti e verificatori di considerare informazioni pubbliche di IMEO, OGMP e altre fonti internazionali, con attenzione a metodologie statistiche, convalida dei dati, eventi ad alte emissioni e discrepanze rilevanti. La Commissione trasmette a IMEO i dati pubblici sulle emissioni che ritiene pertinenti.
Obblighi per petrolio e gas: monitoraggio, reporting e mitigazione
Gli articoli 12 e 13 richiedono ai gestori e imprese di quantificare e comunicare annualmente le emissioni di metano per fonte, inizialmente con fattori generici e poi con fattori specifici e misurazioni a livello di sito, secondo scadenze differenziate per attivi gestiti e non gestiti. Le relazioni devono includere almeno tipologia e localizzazione delle fonti, dati in tonnellate di metano e CO2 equivalente, metodologie e quote di proprietà; le discrepanze tra livello di fonte e livello di sito vanno comunicate e sottoposte a processo di riconciliazione. È imposto un obbligo generale di mitigazione per prevenire e ridurre al minimo le emissioni.
LDAR nei settori petrolio e gas
L’articolo 14 richiede un programma LDAR entro il 5 maggio 2025 per i siti esistenti e entro 6 mesi dall’entrata in funzione per i nuovi siti. Dopo una prima indagine LDAR di tipo 2, i gestori devono rispettare frequenze minime di controllo, con regole specifiche per componenti fuori terra, sotterranei, offshore, reti di distribuzione/trasporto e altri componenti; sono previste tecnologie di rilevamento avanzate, soglie di riparazione (ad esempio 7.000 ppm per tipo 1 e 500/1.000 ppm per tipo 2, secondo il caso), tempi stringenti per riparazione o sostituzione, registrazione di tutte le fuoriuscite e relazione annuale con i calendari di riparazione e monitoraggio. Sono previste deroghe limitate per operatori con bassissima incidenza di perdite, e possibili esenzioni per componenti offshore oltre 700 metri di profondità con impatto climatico trascurabile.
Divieti e limitazioni a rilascio e combustione in torcia
L’articolo 15 vieta il rilascio, salvo eccezioni specifiche, e vieta la combustione in torcia di routine. Il rilascio o la combustione in torcia sono consentiti solo in emergenza, malfunzionamento o in casi inevitabili e strettamente necessari elencati dal regolamento; la combustione in torcia è ammessa solo se reiniezione, uso in loco, stoccaggio o invio a mercato non sono fattibili per ragioni non economiche. Dal momento di costruzione, sostituzione o riqualificazione, i siti devono usare solo apparecchiature a zero emissioni dove disponibili; i gestori devono conformarsi, per i siti esistenti, non oltre il 5 febbraio 2026.
Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia
L’articolo 16 impone la notifica senza indugio, e comunque entro 48 ore, degli eventi causati da emergenza/malfunzionamento o di durata almeno pari a 8 ore in 24 ore, con relazioni annuali su tutti gli eventi. L’allegato III elenca le informazioni minime da comunicare, comprese cause, quantità, apparecchiature interessate, misure correttive e risultati delle ispezioni sui camini di torcia.
Efficienza della combustione in torcia
L’articolo 17 impone, per nuove costruzioni, sostituzioni o riqualificazioni, l’uso di camini di torcia/dispositivi di combustione con autoaccensione o bruciatore pilota continuo e con efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione pari almeno al 99 %. Tutti i dispositivi già esistenti devono essere conformi entro il 5 febbraio 2026 e vanno ispezionati ogni 15 giorni, o prima di ogni utilizzo se non usati regolarmente, salvo monitoraggio a distanza o automatizzato approvato.
Pozzi inattivi, tappati temporaneamente e abbandonati
L’articolo 18 impone agli Stati membri di redigere e rendere pubblico entro il 5 agosto 2025 un inventario dei pozzi inattivi, tappati temporaneamente e tappati permanentemente e abbandonati, con obblighi di quantificazione, monitoraggio della pressione ove presente e piani di mitigazione. Sono previste deroghe/approcci graduali per Stati con almeno 40.000 pozzi e per pozzi offshore oltre 700 metri, e regole specifiche per la responsabilità quando il soggetto obbligato non sia identificabile o non abbia mezzi finanziari.
Miniere di carbone attive: monitoraggio e reporting
Gli articoli 19 e 20 distinguono miniere sotterranee e a cielo aperto attive, imponendo misurazioni in continuo per i pozzi di ventilazione e le stazioni di drenaggio, uso di fattori di emissione specifici per i giacimenti nelle miniere a cielo aperto e relazioni annuali entro il 5 agosto 2025 e poi ogni 31 maggio. Le relazioni devono essere verificate e includere gli elementi degli allegati VI.
Mitigazione nelle miniere di carbone sotterranee attive
L’articolo 22 vieta dal 1° gennaio 2025 il rilascio dai sistemi di drenaggio e la combustione in torcia con efficienza inferiore al 99 %, salvo eccezioni limitate; dal 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2031 vieta progressivamente il rilascio dai pozzi di ventilazione per miniere che superano determinate soglie di emissione, con eccezione per emergenze. È previsto un atto delegato entro il 5 agosto 2027 per le miniere di carbone coke e la possibilità per gli Stati membri di introdurre incentivi o tariffe nel rispetto degli aiuti di Stato.
Miniere chiuse o abbandonate: inventario, monitoraggio e mitigazione
Gli articoli 24-26 disciplinano le emissioni di metano da miniere sotterranee chiuse o abbandonate cessate dopo il 3 agosto 1954. Gli Stati membri devono istituire inventari entro il 5 agosto 2025, avviare misurazioni dal 5 maggio 2026, presentare relazioni annuali verificate e adottare un piano di mitigazione entro il 5 febbraio 2027. Dal 1° gennaio 2030 sono vietati rilascio e combustione in torcia dalle apparecchiature monitorate, salvo impossibilità tecnica o rischi per sicurezza e salute; sono previste regole per usi alternativi delle miniere abbandonate e per esenzioni in caso di allagamento stabile.
Obblighi degli importatori e equivalenza per paesi terzi
Gli articoli 27 e 28 impongono agli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone di fornire annualmente informazioni dettagliate sulle fonti, sulle pratiche di monitoraggio, comunicazione e verifica e sulle misure di mitigazione applicate dagli esportatori/produttori esteri. Dal 1° gennaio 2027 gli importatori devono dimostrare che i contratti nuovi o rinnovati riguardano solo prodotti soggetti a misure equivalenti al livello del produttore; per i contratti preesistenti devono compiere ogni ragionevole sforzo. La Commissione può adottare atti di esecuzione sull’equivalenza paese terzo e raccomandare clausole tipo contrattuali, con possibilità di esenzione dagli obblighi informativi se l’equivalenza è riconosciuta.
Intensità di metano, valori massimi e profili di prestazione
L’articolo 29 prevede una metodologia UE per calcolare l’intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone, da adottare con atto delegato entro il 5 agosto 2027. Entro il 5 agosto 2029 la Commissione deve valutare gli impatti di eventuali valori massimi; sulla base di tale valutazione, potrà fissare classi e valori massimi di intensità di metano per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione. L’articolo 30 istituisce una banca dati pubblica sulla trasparenza sul metano entro il 5 febbraio 2026 e, entro il 5 agosto 2026, profili di prestazione in materia di metano per Stati membri, paesi terzi, produttori e importatori.
Monitoraggio mondiale del metano e reazione rapida
L’articolo 31 impone alla Commissione di istituire entro il 5 agosto 2026 uno strumento di monitoraggio mondiale del metano, basato su dati satellitari e su fornitori certificati, e entro il 5 febbraio 2026 un meccanismo di reazione rapida per gli eventi ad alte emissioni. È previsto anche l’avvio di dialoghi bilaterali con i paesi terzi fornitori dell’Unione, salvo rischio di elusione di misure restrittive dell’Unione.
Norme tecniche, sanzioni e attuazione
L’articolo 32 affida alla Commissione la richiesta di norme armonizzate europee e, in mancanza, il potere di adottare prescrizioni tecniche tramite atti delegati per misurazione, quantificazione, LDAR, apparecchiature di rilascio/torcia e attività nel settore carbone. L’articolo 33 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, inclusi ammende e penalità di mora; per le persone giuridiche le sanzioni pecuniarie non possono superare il 20 % del fatturato annuo precedente. Sono elencate numerose violazioni sanzionabili, incluse omissioni informative, mancata adozione di LDAR, rilascio/torcia vietati e mancato rispetto dei valori massimi di intensità di metano.
Delega, comitologia, riesame e modifica del regolamento ACER
Gli articoli 34 e 35 disciplinano durata, revoca e esercizio della delega alla Commissione, nonché la procedura di comitato con il comitato dell’Unione dell’energia. L’articolo 36 prevede un riesame generale entro il 1° gennaio 2028 e poi ogni 5 anni. L’articolo 37 modifica il regolamento (UE) 2019/942 aggiungendo un paragrafo all’articolo 15 per attribuire ad ACER il compito triennale sugli indicatori e valori di riferimento dei costi di investimento relativi al metano.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 38, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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