Circolare INAIL n. 17 del 25 febbraio 2011
Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione) e nuovi termini per la presentazione delle relative istanze. Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000. D.M. 3 dicembre 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’adeguamento dell’art. 24 del D.M. 12.12.2000 alla tariffa vigente, con la nuova ripartizione percentuale della riduzione del tasso di premio per prevenzione in base alla dimensione aziendale. Vengono confermati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio, fissato il nuovo termine del 28 febbraio per la presentazione delle domande e disciplinate le modalità istruttorie, i controlli di regolarità e gli effetti della concessione. Sono inoltre fornite indicazioni operative per l’anno 2011 e per le istanze già lavorate secondo la disciplina previgente.
Riarticolazione delle percentuali della riduzione per prevenzione (terza oscillazione) e nuovi termini per le istanze
Riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione e nuovi termini per le istanze
La circolare interviene sulla disciplina della cosiddetta terza oscillazione del tasso medio per prevenzione, conseguente alla riscrittura a tariffa vigente dell’art. 24 del D.M. 12.12.2000 approvata con D.M. 3 dicembre 2010. Vengono confermate la finalità incentivante della misura e le condizioni di accesso, ma sono rimodulate le percentuali di riduzione e aggiornati i termini per la presentazione delle domande.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama come fonti principali il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, il D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 3, comma 1, il D.M. 12.12.2000 sulle tariffe dei premi e l’art. 24 sulla riduzione per prevenzione dopo i primi due anni di attività. Viene inoltre richiamato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha devoluto al Presidente dell’Ente le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione. Sul piano degli atti interni, sono menzionate la delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 e il D.M. 3 dicembre 2010 che ne ha approvato il contenuto.
Nuova disciplina della riduzione per prevenzione
Il decreto conferma la possibilità per le aziende operative da almeno un biennio di ottenere la riduzione del tasso di premio se realizzano interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La novità consiste nella diversa articolazione delle percentuali, calibrata sulla dimensione aziendale espressa in lavoratori-anno:
- fino a 10 lavoratori-anno: riduzione del 30%;
- da 11 a 50: riduzione del 23%;
- da 51 a 100: riduzione del 18%;
- da 101 a 200: riduzione del 15%;
- da 201 a 500: riduzione del 12%;
- oltre 500: riduzione del 7%.
La circolare precisa che questa ripartizione è stata introdotta per superare le criticità emerse nella precedente applicazione, soprattutto la scarsa adesione delle piccole e medie imprese. Inoltre, dopo il primo biennio di applicazione delle nuove percentuali, l’Istituto dovrà predisporre una relazione illustrativa per i Ministeri vigilanti sulle risultanze effettive.
Calcolo dei lavoratori-anno e applicazione per singola voce
Ai fini della determinazione della percentuale spettante, i lavoratori-anno del periodo sono calcolati sommando i dati dei singoli anni, con riferimento al primo triennio del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta. La circolare sottolinea che la riduzione va individuata per singola voce assicurativa, in base al numero di lavoratori-anno riferito a quella specifica voce.
Per le P.A.T. con più voci, la verifica deve essere effettuata separatamente per ciascuna voce, senza cumulare i lavoratori-anno di voci differenti. Viene anche chiarito che la stessa azienda può ottenere percentuali diverse su voci diverse, ad esempio 30% su una voce con fino a 10 lavoratori-anno e 7% su una voce con oltre 500 lavoratori-anno. Per le posizioni assicurative migrate con tasso ponderato, conta il numero di lavoratori-anno riferito alla P.A.T.
Soggetti legittimati e requisiti di accesso
Possono presentare domanda tutte le aziende che, al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello cui si riferisce l’istanza, siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, i c.d. pre-requisiti. Oltre a tale regolarità, è necessario che l’azienda abbia effettuato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza ulteriori rispetto agli obblighi di legge.
Termine di presentazione delle istanze e modalità operative
La nuova disciplina fissa al 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta il termine per la presentazione della domanda. L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, alla Sede INAIL territorialmente competente; resta valida anche la presentazione o il ricevimento entro il termine presso qualunque Unità operativa dell’Istituto, che dovrà poi trasmettere la pratica alla sede competente.
La circolare precisa inoltre che, fino alla completa dematerializzazione del procedimento, è ammessa la presentazione cartacea; in tal caso, fanno fede la data di presentazione allo sportello o la data di spedizione postale. Per l’anno 2011 deve essere utilizzato l’attuale modello disponibile sul portale INAIL, mentre per gli anni successivi è previsto un nuovo modello coerente con le modifiche introdotte dal D.M. 3 dicembre 2010.
Istruttoria, regolarità contributiva e regolarità assicurativa
L’istruttoria e la definizione della domanda competono alla sede territorialmente competente. La riduzione può essere concessa solo dopo l’accertamento della regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità del D.M. 24 ottobre 2007. La regolarità deve essere verificata con riferimento al momento in cui viene effettuato concretamente il controllo; se emerge un’irregolarità, l’azienda deve essere invitata a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.
Sul versante assicurativo, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni del rischio assicurato, comprese estensione e natura del rischio. Non assumono invece rilievo, ai fini dell’irregolarità assicurativa, le variazioni relative all’individuazione del titolare dell’azienda, al domicilio, alla residenza e alla sede aziendale. Se l’irregolarità assicurativa incide anche sulla regolarità contributiva, producendo riflessi sul dovuto, l’azienda deve comunque essere invitata a regolarizzare entro quindici giorni.
Provvedimento, decorrenza ed effetti della riduzione
Il provvedimento motivato deve essere comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda. La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
La circolare precisa inoltre che, qualora in qualsiasi momento emerga la mancanza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della riduzione, l’Istituto deve annullare il beneficio, richiedere le integrazioni dei premi dovuti e applicare le sanzioni civili e amministrative vigenti.
Indicazioni operative per il 2011 e gestione delle pratiche già istruite
Le nuove percentuali si applicano anche alle istanze presentate per il 2011, in relazione a interventi realizzati nel corso del 2010. Per le istanze già elaborate dalle Unità territoriali sulla base della disciplina precedente, è prevista un’assegnazione d’ufficio della nuova percentuale tramite applicativo dedicato ed elaborazione centrale, con contestuale trasmissione del provvedimento all’azienda interessata.
Fino al rilascio delle implementazioni procedurali, annunciato con apposito messaggio in GRAWEB, le Unità territoriali possono continuare a operare secondo il normale iter.
Punti principali
Aggiornamento normativo e finalità
Il D.M. 3 dicembre 2010 approva la riscrittura a tariffa vigente dell’art. 24 del D.M. 12.12.2000, relativo all’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività. La modifica mira a rendere più aderenti alle dimensioni aziendali le percentuali di sconto, superando le criticità emerse nel primo decennio di applicazione e la scarsa adesione, soprattutto delle PMI.
Nuove percentuali di riduzione
La riduzione del tasso di premio resta riconosciuta alle aziende operative da almeno un biennio che effettuano interventi migliorativi ulteriori rispetto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ma viene rimodulata in base ai lavoratori-anno: fino a 10, 30%; da 11 a 50, 23%; da 51 a 100, 18%; da 101 a 200, 15%; da 201 a 500, 12%; oltre 500, 7%. Dopo il primo biennio di applicazione delle nuove percentuali, l’Istituto deve redigere una relazione per i Ministeri vigilanti sulle risultanze effettive.
Calcolo dei lavoratori-anno e criteri di applicazione
I lavoratori-anno del periodo si determinano sommando i dati dei singoli anni, con riferimento al primo triennio del quadriennio precedente l’anno per cui si chiede la riduzione. La misura dello sconto va individuata per singola voce assicurativa, sulla base dei lavoratori-anno relativi a ciascuna voce; nelle P.A.T. a più voci la valutazione è quindi separata. Per le posizioni assicurative migrate con tasso ponderato, il numero dei lavoratori-anno è quello riferito alla P.A.T.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda tutte le aziende che, al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda, risultino in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le disposizioni obbligatorie di prevenzione infortuni e sicurezza. È inoltre necessario che nell’anno precedente siano stati realizzati interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza ulteriori rispetto alla normativa vigente.
Termine e modalità di presentazione
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. La domanda deve essere presentata alla Sede INAIL territorialmente competente entro tale data; è valida anche se presentata o pervenuta entro il termine presso qualsiasi Unità operativa dell’Istituto, che la trasmette poi alla sede competente. Fino alla completa dematerializzazione è possibile la presentazione cartacea, assumendo rilievo la data di presentazione allo sportello o di spedizione postale. Per il 2011 va utilizzato l’attuale modello disponibile sul portale INAIL.
Istruttoria, controlli e provvedimento
L’istruttoria e la definizione della domanda spettano alla sede territorialmente competente. La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento della regolarità contributiva secondo il D.M. 24 ottobre 2007; in caso di irregolarità, l’azienda è invitata a regolarizzare entro un termine non superiore a quindici giorni. Sul piano assicurativo rilevano le omissioni o tardività nelle denunce delle variazioni del rischio assicurato, non invece quelle relative al titolare, al domicilio, alla residenza o alla sede dell’azienda. Se l’irregolarità assicurativa incide anche sulla regolarità contributiva, l’azienda è comunque invitata a regolarizzare entro quindici giorni. Il provvedimento motivato deve essere comunicato entro 120 giorni dalla domanda e la riduzione opera per l’anno in corso alla data di presentazione, in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.
Effetti, revoca e sanzioni
L’Istituto annulla la riduzione e richiede le integrazioni dei premi dovuti, applicando le sanzioni civili e amministrative vigenti, se in qualunque momento emerge la mancanza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio.
Indicazioni operative per l’anno 2011
Le nuove percentuali si applicano anche alle istanze presentate per il 2011 con riferimento a interventi effettuati nel 2010. Per le domande già elaborate dalle Unità territoriali secondo la disciplina previgente, l’aggiornamento alla nuova percentuale avviene d’ufficio mediante elaborazione centrale, con contestuale invio del provvedimento all’azienda. Le Unità territoriali possono continuare a operare secondo il normale iter, in attesa delle implementazioni procedurali annunciate tramite messaggio in GRAWEB.
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