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Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 24 marzo 2011

DURC Aggiornamento del servizio "sportellounicoprevidenziale.it". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore del DPR n. 207/2010 e le principali regole sul DURC nei contratti pubblici: definizione, ambito applicativo, fasi in cui è obbligatorio, soggetti tenuti a richiederlo e durata di validità. Inoltre descrive il completo aggiornamento del servizio telematico sportellounicoprevidenziale.it alla versione 4.0, con nuove tipologie di richiesta, modifiche ai certificati, nuovi criteri di accesso per stazioni appaltanti, SOA e altre PA, nonché nuove funzionalità per la lavorazione interna delle pratiche. La circolare fissa anche le finestre di sospensione del servizio, le modalità di migrazione delle pratiche e l’assistenza tecnica disponibile dal 28 marzo 2011.

Aggiornamento del servizio DURC su sportellounicoprevidenziale.it e istruzioni sul nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici

DURC: aggiornamento del servizio telematico e regole del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici

La circolare interviene su due piani strettamente collegati: da un lato illustra le principali disposizioni del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva; dall’altro comunica il rilascio della nuova versione 4.0 del servizio telematico sportellounicoprevidenziale.it, con modifiche sostanziali alle modalità di richiesta, rilascio, consultazione e gestione interna dei DURC.

Definizione di DURC e ambito di applicazione

Il DURC viene descritto come il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico nei confronti di INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa edile, sulla base della normativa di rispettiva competenza. La nozione di operatore economico è intesa in senso ampio e comprende imprenditori, fornitori, prestatori di servizi, raggruppamenti temporanei e consorzi, purché siano soggetti tenuti all’iscrizione presso almeno due degli enti coinvolti nel rilascio del documento.

La circolare chiarisce inoltre che il DURC opera, in linea generale, per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza eccezioni per acquisti in economia o di modesta entità. Spetta alla pubblica amministrazione verificare se la fattispecie concreta rientri nell’ambito del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC.

Fasi del procedimento in cui il DURC è richiesto

Per i contratti pubblici il DURC è necessario:

  • per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di gravi violazioni contributive;
  • per l’aggiudicazione definitiva;
  • per la stipula del contratto;
  • per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
  • per collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità e pagamento del saldo finale.

Nelle fasi di verifica dell’autodichiarazione e di aggiudicazione/partecipazione a gara si applicano regole differenti: nel primo caso il DURC va richiesto con la tipologia specifica di verifica autodichiarazione e opera il criterio dello "scostamento non grave"; nel secondo caso, quando il precedente DURC è scaduto, la verifica è piena e ogni irregolarità deve essere regolarizzata. Per i SAL, la data indicata nella richiesta vincola soltanto la Cassa edile, mentre INPS e INAIL attestano l’esito alla data di conclusione dell’istruttoria.

Altri casi di obbligo del DURC

Oltre ai contratti pubblici, il DURC è richiesto anche per:

  • la valutazione dei lavori ai sensi dell’articolo 86 del Regolamento;
  • il rilascio dell’attestazione SOA;
  • l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali.

In questi casi la richiesta va effettuata con la tipologia corrispondente oppure, nei casi indicati, con la tipologia "altri usi consentiti dalla legge" o "verifica autodichiarazione", a seconda che la domanda provenga dall’impresa o dall’amministrazione procedente.

Soggetti tenuti a richiedere il DURC

Per i contratti pubblici il DURC deve essere acquisito d’ufficio dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche con strumenti informatici. Le imprese pubbliche non rientranti nella categoria delle amministrazioni aggiudicatrici non hanno tale obbligo, ma possono richiedere l’utenza se dimostrano i requisiti previsti. Nei casi diversi dai contratti pubblici, come SOA e qualificazione dei contraenti generali, la richiesta spetta all’operatore economico, fermo restando che gli enti o amministrazioni interessate possono anche richiedere direttamente il documento agli istituti competenti.

Validità temporale del DURC

La circolare conferma che la validità del DURC emesso per contratti pubblici, attestazione SOA e iscrizione all’albo fornitori è trimestrale, decorrente dalla data di emissione. La validità si estende, se il documento è ancora valido, anche alla stipula del contratto. Per i contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto della prestazione e non al singolo contratto, consentendo l’utilizzo del medesimo documento presso più stazioni appaltanti per la stessa tipologia di prestazione.

Resta fermo che un DURC rilasciato per una specifica finalità non può essere impiegato per un uso diverso da quello indicato nel certificato.

Aggiornamento del servizio on-line

Il portale sportellounicoprevidenziale.it è stato completamente rinnovato e la nuova versione 4.0 sostituisce la 3.5 dal 28 marzo 2011. Il servizio è rimasto chiuso dal 24 marzo alle ore 23.00 al 28 marzo alle ore 9.00; durante tale finestra non era possibile inoltrare richieste, consultare lo stato delle pratiche o lavorare le posizioni da parte degli enti.

All’apertura della nuova versione, gli utenti sono tenuti a verificare i dati personali, cambiare la password e completare la nuova autenticazione. Sul sito sono anche disponibili i nuovi modelli e le istruzioni per la compilazione delle richieste.

Accesso al servizio e rilascio delle utenze

Con la versione 4.0 cambiano le modalità di accesso per stazioni appaltanti pubbliche, SOA e altre pubbliche amministrazioni:

  • l’accesso avviene con il codice fiscale del titolare dell’utenza;
  • è richiesta una nuova autenticazione;
  • le stazioni appaltanti pubbliche devono ottenere l’abilitazione tramite una sede INAIL, INPS o Casse edili;
  • l’utenza è rilasciata al dirigente o responsabile della struttura;
  • il titolare può creare e revocare utenze delegate per il proprio personale.

Per le SOA e per le altre PA il rilascio delle utenze è centralizzato e subordinato all’autorizzazione della Direzione Centrale Rischi INAIL, con verifica della documentazione allegata. Le utenze delle aziende e degli intermediari, invece, restano sostanzialmente invariate.

Nuove tipologie di richiesta e modifiche operative

La procedura introduce nuove fattispecie di domanda, in particolare:

  • i contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
  • la tipologia residuale "altri usi consentiti dalla legge".

Sono inoltre ridefinite le tipologie esistenti. Gli appalti pubblici di forniture e servizi seguono ora la stessa logica degli appalti di lavori pubblici, con indicazione dei dati della stazione appaltante, dell’importo, del luogo di esecuzione e con possibilità di gestire il subappalto. È introdotta la tipologia "affidamento" per raggruppamenti temporanei e consorzi, in modo da tracciare il collegamento tra appaltatore e imprese esecutrici o associate.

La tipologia "verifica autodichiarazione alla data del..." diventa autonoma e utilizzabile non solo per gli appalti, ma per tutte le ipotesi in cui una pubblica amministrazione debba controllare la veridicità di una dichiarazione sostitutiva. Anche la tipologia "partecipazione/aggiudicazione appalto" è autonoma. Per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni è obbligatorio indicare la motivazione specifica.

In tutte le richieste deve essere selezionato un corretto "tipo ditta" tra quelli previsti e devono essere indicati l’indirizzo e-mail, oltre alla PEC o al fax della ditta per eventuali inviti alla regolarizzazione.

Contenuto del nuovo certificato

I DURC rilasciati con la versione 4.0 contengono informazioni più dettagliate sulla richiesta e sull’esito della verifica. In particolare, il certificato riporta:

  • la tipologia completa della richiesta, con fase del contratto e, se del caso, descrizione dell’oggetto;
  • i dati di stazione appaltante e subappaltatore/mandante/consorziata nei casi pertinenti;
  • la motivazione specifica per gli "altri usi consentiti dalla legge";
  • la tipologia di ditta selezionata e, per i datori di lavoro, il settore del CCNL applicato;
  • le eventuali note inserite dal responsabile del procedimento;
  • i dati del cantiere per i soli DURC relativi ad appalti di lavori nelle fasi successive alla stipula;
  • la dicitura di ristampa quando il documento è riprodotto da un DURC già emesso;
  • la dicitura che segnala l’annullamento e la sostituzione di un precedente certificato;
  • il periodo di validità e i limiti di utilizzo.

Ogni certificato contiene inoltre un contrassegno elettronico che consente di verificare autenticità e conformità della copia cartacea tramite un software gratuito disponibile sul sito.

Emissione del DURC, sospensione e silenzio-assenso

Il DURC viene emesso quando tutti gli enti hanno concluso la verifica e, comunque, entro il 31° giorno dalla richiesta. Se la pratica è sospesa per esigenze istruttorie o per regolarizzazione e l’ente che ha sospeso non conclude l’istruttoria nel termine massimo, il documento viene emesso al 46° giorno; se la sospensione si chiude prima, il termine finale si computa sommando i giorni di sospensione al termine ordinario.

Per INAIL e INPS opera il silenzio-assenso: trascorsi i termini previsti senza risposta, la regolarità si considera attestata per l’ente rimasto inerte. La circolare insiste sulla necessità di monitorare costantemente le pratiche sospese, perché l’emissione del DURC dipende dalla valida conclusione dell’istruttoria.

Gestione interna delle pratiche e funzioni nuove

Per il personale di INAIL, INPS e Casse edili la circolare disciplina il periodo transitorio e l’uso delle nuove funzioni:

  • rettifica dell’esito prima dell’emissione del DURC, con rimessione in istruttoria e possibilità di nuovo esito;
  • annullamento di un DURC già emesso con emissione di un nuovo certificato sostitutivo;
  • inserimento di note istruttorie in campo libero, riportate poi sul certificato;
  • cambio competenza, per inoltrare la pratica alla sede corretta in caso di errore di assegnazione;
  • nuova gestione delle ditte cessate o non più iscritte, con diciture aggiornate e regole specifiche per INAIL e INPS;
  • sospensione della pratica fino al 30° giorno dalla richiesta, con obbligo di motivazione.

La versione 4.0 consente inoltre di abilitare uno stesso operatore a più ruoli e di consultare l’intero archivio delle pratiche pregresse, grazie alla migrazione delle informazioni dalla vecchia banca dati.

Assistenza tecnica

Dal 28 marzo 2011 è attivo un servizio di assistenza tecnica per l’utilizzo della procedura, accessibile tramite il modulo online presente nella home page, oltre al contact center integrato INPS-INAIL al numero gratuito 803-164.

Punti principali

Regole generali sul DURC nei contratti pubblici

La circolare chiarisce che il DURC è il certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva dell’operatore economico verso INPS, INAIL e, nei lavori, Cassa edile. L’obbligo riguarda tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi gli acquisti in economia. Il DURC deve essere acquisito nelle principali fasi del rapporto: verifica dell’autodichiarazione, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, pagamenti SAL o fatture, collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità e saldo finale.

Validità temporale e utilizzo del DURC

La validità ordinaria del DURC emesso per contratti pubblici, attestazione SOA e iscrizione all’albo fornitori è trimestrale, decorrente dalla data di emissione. Nei contratti pubblici il documento può essere riutilizzato per le fasi successive solo se ancora valido; per gli affidamenti in economia di beni e servizi con affidamento diretto la validità trimestrale vale in relazione all’oggetto e non al singolo contratto. La circolare ribadisce anche che un DURC rilasciato per una specifica finalità non può essere utilizzato per fini diversi.

Soggetti tenuti alla richiesta e casi particolari

Le amministrazioni aggiudicatrici devono acquisire d’ufficio il DURC in via telematica; invece, nei casi diversi dai contratti pubblici, come attestazione SOA o qualificazione dei contraenti generali, la richiesta compete in linea generale all’operatore economico, pur restando possibile una richiesta diretta da parte dell’ente competente. Per le imprese pubbliche non qualificate come amministrazioni aggiudicatrici non sussiste l’obbligo di acquisizione d’ufficio, ma è possibile ottenere l’utenza se ne ricorrono i requisiti. La circolare segnala inoltre i casi in cui, per effetto di norme speciali, il termine DURC può riferirsi a regolarità verso un solo ente previdenziale, con necessità di certificazioni e attestazioni separate.

Aggiornamento del portale e blocco del servizio

L’applicativo sportellounicoprevidenziale.it è stato reingegnerizzato e sostituito dalla versione 4.0, disponibile dal 28 marzo 2011. Il sistema è stato chiuso dalle ore 23.00 del 24 marzo alle ore 9.00 del 28 marzo 2011, con impossibilità di inviare nuove richieste o consultare le pratiche durante l’intervallo. Alla riapertura, gli utenti sono invitati a verificare i dati personali, cambiare la password e completare la nuova autenticazione.

Nuove modalità di accesso e rilascio utenze

Per stazioni appaltanti pubbliche, SOA e altre PA l’accesso avviene con il codice fiscale del titolare dell’utenza e richiede una riautenticazione. Le stazioni appaltanti pubbliche ottengono l’abilitazione presso INAIL, INPS o Casse edili, con rilascio al dirigente o responsabile della struttura, che può a sua volta creare utenze delegate. Per SOA e altre PA il rilascio è centralizzato e subordinato ad autorizzazione della Direzione Centrale Rischi INAIL, con verifica della documentazione allegata. Aziende e intermediari non subiscono modifiche e continuano a usare le credenziali già in uso.

Nuove tipologie di richiesta e modifiche alla compilazione

La versione 4.0 introduce le richieste per "contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto" e per "altri usi consentiti dalla legge". Le tipologie esistenti sono state ampliate: gli appalti di forniture e servizi seguono ora le regole dei lavori pubblici, compare il tipo contratto "affidamento" per raggruppamenti e consorzi, e la verifica autodichiarazione diventa una tipologia autonoma utilizzabile anche per altre dichiarazioni sostitutive della PA. È inoltre richiesto, in tutte le domande, l’indicazione del tipo ditta, dell’indirizzo e-mail e, per la ditta, PEC o fax.

Contenuto del certificato e controlli tecnici

I nuovi DURC riportano informazioni più analitiche sulla richiesta, sulle fasi del contratto, sull’oggetto del contratto, sul tipo ditta, su eventuali note istruttorie, sui dati del cantiere e sul periodo di validità. Nei casi di ristampa o sostituzione per annullamento compaiono apposite diciture. Tutti i certificati recano un contrassegno elettronico che consente di verificare autenticità e conformità del documento cartaceo tramite software gratuito disponibile sul sito.

Tempi di emissione, silenzio-assenso e sospensioni

Il DURC viene emesso quando tutti gli enti hanno concluso la verifica e comunque al 31° giorno dalla richiesta; se la pratica è sospesa per istruttoria o regolarizzazione, l’emissione può slittare fino al 46° giorno nei casi previsti. Per INAIL e INPS opera il silenzio-assenso al decorso dei termini. La circolare disciplina anche la sospensione delle pratiche fino al 30° giorno e la necessità di motivare sempre la sospensione.

Funzioni interne per INAIL, INPS e Casse edili

Per il personale degli enti sono previste istruzioni specifiche sul periodo transitorio, sulla gestione dei codici utente e sulle nuove funzionalità di rettifica, annullamento, note istruttorie, cambio competenza, gestione delle ditte cessate e nuove regole sulla sospensione delle pratiche. È ribadita la necessità di monitorare costantemente le pratiche in lavorazione, specialmente quelle sospese, per evitare emissioni tardive o non allineate.

Assistenza tecnica

Dal 28 marzo 2011 è disponibile un servizio di assistenza tecnica tramite il modulo online accessibile dall’icona "Assistenza" nella home page e tramite il contact center integrato INPS-INAIL al numero gratuito 803-164.

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