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Circolare

Circolare INAIL n. 16 del 15 febbraio 2011

Riduzione dei premi per gli artigiani per gli anni 2008 - 2009 2010 ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2010.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione della riduzione dei premi assicurativi INAIL per le imprese artigiane prevista dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto ministeriale 2 dicembre 2010. Vengono indicati le misure della riduzione per ciascun anno, i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di calcolo e le esclusioni. La circolare distingue inoltre tra applicazione per il 2008, il 2009 e il 2010, precisando che per alcuni casi l’INAIL procederà d’ufficio e che la richiesta di ammissione viene acquisita con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in sede di autoliquidazione.

Riduzione dei premi INAIL per le imprese artigiane per gli anni 2008, 2009 e 2010

Riduzione dei premi per gli artigiani per gli anni 2008, 2009 e 2010

La circolare INAIL n. 16 del 15 febbraio 2011 disciplina l’applicazione della riduzione dei premi assicurativi spettanti alle imprese artigiane per gli anni 2008, 2009 e 2010, in attuazione dell’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2010. Il documento chiarisce i presupposti normativi, i requisiti richiesti, le modalità di calcolo della riduzione e le regole operative per l’applicazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Quadro normativo e finalità

La legge finanziaria 2007 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, una riduzione dei premi assicurativi a favore delle aziende artigiane, entro limiti di spesa determinati dalle risorse disponibili e comunque non superiori a 300 milioni di euro. La misura è concepita come incentivo legato, in via ordinaria, alla regolarità in materia di sicurezza sul lavoro, all’adozione di piani pluriennali di prevenzione e all’assenza di infortuni nel biennio precedente alla richiesta.

La circolare richiama il quadro normativo di riferimento del sistema assicurativo INAIL, includendo il DPR n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi e il decreto ministeriale 2 dicembre 2010, che disciplina specificamente la riduzione per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Requisiti soggettivi e oggettivi

In linea generale, il beneficio spetta alle imprese artigiane che:

  • siano in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro;
  • non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione.

Ai fini della verifica, l’INAIL considera gli infortuni denunciati nel biennio di osservazione, sia a seguito di certificato medico sia a seguito di denuncia del datore di lavoro, escludendo gli infortuni in franchigia e quelli in itinere.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, tenuto conto del carattere strutturale della riduzione e del mancato avvio dei piani pluriennali di prevenzione, l’Istituto ha deciso d’intesa con i Ministeri vigilanti di applicare la riduzione d’ufficio.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La riduzione si applica:

  • ai premi della polizza artigiani, cioè al premio speciale unitario;
  • ai premi della polizza dipendenti, cioè ai premi ordinari.

Non si applica invece:

  • ai premi evasi;
  • ai premi calcolati d’ufficio dall’Istituto ai sensi dell’articolo 28, ottavo comma, del DPR n. 1124/1965, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni;
  • alle posizioni assicurative territoriali per le quali il biennio di osservazione non è completo.

Sono pertanto escluse le posizioni con inizio attività successivo al 1° gennaio del biennio considerato.

La circolare precisa inoltre che, in caso di variazioni di inquadramento che comportino l’ingresso o l’uscita dal settore artigianato, il premio deve essere ricalcolato dalla data di decorrenza della riclassificazione. Se la variazione riguarda retribuzioni effettive e non origina da evasione salariale, la riduzione continua ad applicarsi sulle relative integrazioni, purché permangano i requisiti di inquadramento e di assenza di infortuni.

Misure della riduzione per ciascun anno

Le percentuali stabilite sono le seguenti:

  • 2% per l’anno 2008;
  • 1,88% per l’anno 2009;
  • 2,10% per l’anno 2010.

Tali percentuali si applicano sull’ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per i rispettivi anni, con le modalità illustrate dalla circolare.

Modalità di calcolo del premio

La circolare indica che il calcolo deve seguire i seguenti passaggi:

  • determinare l’importo del premio, sia che si tratti di retribuzioni soggette a tasso sia di premio fisso artigiani;
  • applicare la riduzione spettante e determinare l’importo della stessa;
  • applicare eventuali altre riduzioni sull’importo iniziale;
  • sommare le riduzioni ottenute e sottrarle dall’importo base;
  • aggiungere al premio così ottenuto l’1% dovuto all’ANMIL.

Il premio di regolazione va ridotto al lordo di eventuali altre riduzioni spettanti.

Applicazione per l’anno 2008

Per il 2008, a seguito del decreto ministeriale 27 marzo 2009, l’INAIL ha applicato una riduzione del 2% in via provvisoria. Il beneficio è stato riconosciuto d’ufficio in sede di autoliquidazione 2008/2009 ai premi di regolazione 2008 per le imprese artigiane senza infortuni nel biennio 2006/2007, con esclusione di quelli in franchigia e in itinere.

La riduzione non è stata applicata ai codici ditta con infortuni registrati su almeno una PAT. La circolare osserva che l’abrogazione del decreto del 27 marzo 2009, disposta dal decreto ministeriale 2 dicembre 2010, ha reso necessario procedere nel corso del 2011 all’applicazione definitiva della riduzione sulle posizioni in precedenza escluse, sempre che sussistano i requisiti di inquadramento nella gestione artigianato e di assenza di infortuni nel biennio.

Applicazione per l’anno 2009

Per il 2009 la riduzione del 1,88% viene applicata d’ufficio nel corso del 2011 mediante elaborazione centrale. Anche per questo anno l’INAIL prevede di comunicare l’effettiva applicazione della misura, dalla quale potrà derivare un credito a favore delle imprese in regola con i versamenti contributivi.

Applicazione per l’anno 2010

Per il 2010 la riduzione del 2,10% viene applicata d’ufficio in occasione dell’autoliquidazione 2010/2011 con scadenza al 16 febbraio 2011. Poiché il decreto ministeriale è già stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le imprese artigiane sono autorizzate ad applicare la riduzione ai premi dovuti a titolo di regolazione per l’anno 2010.

La circolare aggiunge che, se l’impresa beneficia anche di altre riduzioni contributive, il calcolo del premio di regolazione deve essere effettuato secondo le modalità specificate dall’Istituto.

Modalità di presentazione della richiesta

La legge finanziaria 2007 subordina il beneficio alla presentazione di una specifica richiesta di ammissione. Per semplificare gli adempimenti, la circolare stabilisce che tale richiesta venga acquisita con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in sede di autoliquidazione, così da evitare un adempimento separato per le imprese.

Punti principali

Base normativa e finalità della riduzione

La misura deriva dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, che prevede dal 1° gennaio 2008 una riduzione dei premi assicurativi a favore delle aziende artigiane entro determinati limiti finanziari. La circolare richiama inoltre il quadro normativo INAIL e i decreti ministeriali del 27 marzo 2009 e del 2 dicembre 2010, quest’ultimo riferito ai premi degli anni 2008, 2009 e 2010.

Requisiti per accedere al beneficio

La riduzione spetta alle imprese artigiane in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta. Ai fini dell’istruttoria sono considerati gli infortuni denunciati nel biennio di riferimento, esclusi gli infortuni in franchigia e quelli in itinere. L’INAIL verifica la sussistenza dei requisiti, ma per gli anni 2008-2010 la riduzione viene applicata d’ufficio per effetto della disciplina speciale richiamata nella circolare.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La riduzione si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario) sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). Non si applica ai premi evasi, né ai premi calcolati d’ufficio dall’Istituto per mancata presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni. È esclusa anche per le PAT con biennio di osservazione incompleto, in particolare quelle con inizio attività successivo al 1° gennaio del biennio di riferimento.

Misure della riduzione per i singoli anni

Per il 2008 la riduzione è pari al 2%; per il 2009 al 1,88%; per il 2010 al 2,10%. La circolare precisa che tali percentuali si applicano sull’ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per i rispettivi anni, secondo le modalità operative indicate dall’INAIL.

Modalità di calcolo del premio ridotto

Il premio va determinato calcolando prima l’importo base, che può derivare da retribuzioni soggette a tasso oppure dal premio fisso artigiani. Su tale importo si applica la riduzione spettante; eventuali altre riduzioni vengono calcolate sull’importo iniziale, sommate tra loro e sottratte. Al premio così ottenuto va aggiunto l’1% dovuto per l’ANMIL. La circolare specifica anche che, in caso di variazione di inquadramento, il premio viene ricalcolato dalla data di decorrenza della riclassificazione, con o senza riduzione a seconda che la posizione rientri o meno nella gestione artigianato.

Applicazione per l’anno 2008

Per il 2008 l’INAIL ha applicato provvisoriamente la riduzione del 2% in favore delle imprese artigiane senza infortuni nel biennio 2006/2007, esclusi quelli in franchigia e in itinere, nell’ambito dell’autoliquidazione 2008/2009 sui premi di regolazione 2008. La circolare spiega che le posizioni con infortuni registrati su almeno una PAT erano state escluse e che nel 2011 sarebbe intervenuta l’applicazione definitiva sulle posizioni inizialmente escluse, con possibile credito per le imprese in regola con i versamenti.

Applicazione per l’anno 2009

Per il 2009 la riduzione del 1,88% viene applicata d’ufficio nel corso del 2011 mediante elaborazione centrale. Anche in questo caso l’INAIL si riserva di comunicare l’effettiva applicazione, dalla quale potrà derivare un credito per le imprese in regola con i versamenti contributivi.

Applicazione per l’anno 2010

Per il 2010 la riduzione del 2,10% è applicata d’ufficio in occasione dell’autoliquidazione 2010/2011 con scadenza al 16 febbraio 2011. Poiché il decreto ministeriale è già stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le imprese artigiane sono autorizzate ad applicare subito la riduzione ai premi dovuti a titolo di regolazione per l’anno 2010, secondo le modalità indicate in presenza di ulteriori agevolazioni contributive.

Presentazione della richiesta di ammissione

La legge finanziaria 2007 subordina il beneficio alla presentazione di un’apposita richiesta di ammissione. Per semplificare gli adempimenti, la circolare stabilisce che tale richiesta venga acquisita con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in sede di autoliquidazione.

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