Circolare INAIL n. 21 del 24 marzo 2011
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per il 2011, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi INAIL, distinguendo tra premi ordinari e premi speciali unitari. Vengono richiamate le regole generali sul minimale giornaliero, i casi in cui le retribuzioni effettive non vanno adeguate al minimale, le retribuzioni convenzionali e le categorie disciplinate da specifiche norme o decreti ministeriali. La circolare si inserisce nel quadro normativo già richiamato dalle precedenti istruzioni INAIL e coordina l’aggiornamento per l’anno 2011 con gli altri parametri previdenziali e assicurativi vigenti.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2011
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - anno 2011
La circolare INAIL n. 21 del 24 marzo 2011 determina i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2011. Il documento si inserisce nel quadro della normativa previdenziale e assicurativa già vigente e richiama numerose disposizioni del Testo Unico INAIL, del TUIR e della legislazione speciale che disciplinano la base imponibile ai fini del premio.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in modo esteso il D.P.R. n. 1124/1965, con particolare riferimento agli articoli 4, 29, 30, 41, 42 e 116, oltre al D.P.R. n. 602/1970, alla legge n. 160/1975, ai decreti-legge n. 402/1981, n. 462/1983, n. 726/1984 e n. 338/1989, al D.P.R. n. 917/1986, al D.Lgs. n. 38/2000, al D.Lgs. n. 61/2000 e ad altri interventi normativi in materia di lavoro, previdenza e contribuzione. Sono inoltre richiamati decreti ministeriali e circolari INAIL precedenti, tra cui quelli relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche, alle retribuzioni convenzionali per il 2011 e alle istruzioni sulla base imponibile contributiva.
Premessa generale sui premi ordinari
Per i premi ordinari, la circolare precisa che il premio assicurativo dipende da due elementi: il tasso di premio riferito alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori, determinata secondo il combinato disposto dell’art. 51 del TUIR e dell’art. 29 del Testo Unico INAIL, deve essere confrontata con i minimi legali: se inferiore, deve essere adeguata ai valori minimi previsti dalla legge.
Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori
La determinazione della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori deve rispettare sia il minimo imponibile o minimo contrattuale sia il minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. La circolare afferma che, qualora la retribuzione effettiva sia inferiore ai limiti normativi, essa deve essere ricondotta a tali valori minimi ai fini del calcolo del premio assicurativo.
Limiti minimi imponibili e casi di esclusione
La circolare richiama anche il tema dei limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive e individua alcune ipotesi in cui l’adeguamento al minimale giornaliero non opera. In particolare, sono menzionati gli operai agricoli, alcune erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste dal contratto di lavoro intermittente. Il documento rimanda a specifiche sottosezioni per la trattazione puntuale di tali casi.
Retribuzioni convenzionali
Una parte centrale della circolare riguarda le retribuzioni convenzionali, cioè le basi imponibili determinate non sulla retribuzione effettiva ma su valori convenzionali fissati dalla normativa. Il testo distingue tra minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in generale e rinvia alle disposizioni applicabili per l’anno 2011, includendo anche il caso dei lavoratori a domicilio.
Categorie con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
La circolare dedica specifiche sezioni alle categorie di lavoratori per le quali la retribuzione convenzionale è stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale e a quelle per cui il parametro è fissato a livello provinciale. Viene inoltre richiamata la disciplina delle categorie per cui le retribuzioni convenzionali nazionali sono soggette a variazione secondo quanto previsto dall’art. 116 del Testo Unico n. 1124/1965.
Categorie con retribuzioni convenzionali stabilite con legge
Il documento esamina anche le categorie per le quali la base imponibile è stabilita direttamente dalla legge. Tra queste figurano i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori a tempo parziale, il lavoro ripartito e i lavoratori dell’area dirigenziale. La circolare distingue i diversi criteri applicabili a ciascuna tipologia contrattuale o soggettiva.
Retribuzione di ragguaglio, parasubordinati e sportivi professionisti
La circolare affronta inoltre la retribuzione di ragguaglio, la disciplina dei lavoratori parasubordinati e delle prestazioni occasionali, nonché quella degli sportivi professionisti dipendenti. Per queste categorie sono previsti criteri specifici di determinazione dell’imponibile assicurativo, coerenti con la particolare natura del rapporto di lavoro o dell’attività svolta.
Premi speciali unitari
La seconda sezione del documento è dedicata ai premi speciali unitari. Dopo una premessa specifica, la circolare rinvia a una disciplina autonoma per la determinazione di tali premi, distinta rispetto a quella dei premi ordinari. L’impostazione conferma che la circolare non si limita alla sola retribuzione ordinaria, ma coordina anche i regimi contributivi speciali.
Struttura complessiva della circolare
L’indice mostra che la circolare è articolata in tre sezioni: premi ordinari, premi speciali unitari e profilo risarcitivo. La struttura evidenzia l’intento di fornire un quadro organico dei criteri di calcolo dei premi INAIL per il 2011, aggiornando i valori minimi e coordinando le diverse categorie di lavoratori con le rispettive basi imponibili e regole applicative.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare si fonda su un ampio insieme di disposizioni del Testo Unico INAIL e della normativa previdenziale e lavoristica che disciplina la base imponibile per i premi assicurativi. Sono richiamati, tra gli altri, il D.P.R. n. 1124/1965, il D.P.R. n. 602/1970, la legge n. 160/1975, i decreti-legge n. 402/1981, n. 462/1983, n. 726/1984, n. 338/1989, il D.Lgs. n. 38/2000 e il D.Lgs. n. 61/2000, oltre a leggi e decreti ministeriali successivi fino al D.M. 3 dicembre 2010, relativo alle retribuzioni convenzionali per il 2011.
Oggetto della determinazione per il 2011
La circolare ha per oggetto la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare nel calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2011. L’aggiornamento riguarda sia la generalità dei lavoratori sia le categorie assoggettate a regole speciali, con riferimento ai premi ordinari e ai premi speciali unitari.
Premi ordinari: criteri generali di calcolo
Per i premi ordinari il premio assicurativo dipende da due elementi: il tasso di premio della lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. Per la generalità dei lavoratori la retribuzione effettiva, determinata secondo gli articoli 51 del TUIR e 29 del Testo Unico INAIL, deve essere adeguata agli importi giornalieri minimi fissati dalla legge se risulta inferiore a tali limiti.
Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori
La circolare chiarisce che la retribuzione da assumere ai fini del premio deve rispettare sia il minimo imponibile o minimo contrattuale sia il minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti legali, deve essere ricondotta a tali valori minimi.
Limiti minimi imponibili e casi di esclusione dall’adeguamento
La circolare prevede anche la disciplina dei limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive e indica alcune fattispecie escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero. Tra queste sono richiamati gli operai agricoli, alcune erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente.
Retribuzioni convenzionali
Una parte rilevante della circolare è dedicata alle retribuzioni convenzionali, distinguendo tra quelle applicate in generale, quelle stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale o provinciale e quelle fissate direttamente dalla legge. Sono inclusi anche i lavoratori a domicilio e altre categorie per le quali il parametro di calcolo non coincide con la retribuzione effettiva.
Categorie con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
La circolare elenca le categorie di lavoratori per le quali la retribuzione convenzionale è fissata con decreto ministeriale, sia a livello nazionale sia a livello provinciale. La disciplina è articolata in sottocategorie, comprendendo anche le fattispecie per cui il valore convenzionale è periodicamente variato ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico n. 1124/1965.
Categorie con retribuzioni convenzionali stabilite con legge
Sono richiamate le categorie per le quali la retribuzione imponibile è determinata direttamente da norme di legge, tra cui i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori a tempo parziale, il lavoro ripartito e i lavoratori dell’area dirigenziale. La circolare distingue i diversi regimi applicabili a tali rapporti di lavoro.
Retribuzione di ragguaglio, parasubordinati e sportivi professionisti
La circolare tratta anche la retribuzione di ragguaglio, i lavoratori parasubordinati e le prestazioni occasionali, nonché gli sportivi professionisti dipendenti. Per queste categorie sono previsti criteri specifici di determinazione della base imponibile ai fini assicurativi.
Premi speciali unitari
La seconda sezione è dedicata ai premi speciali unitari, con una premessa specifica e un capitolo autonomo di disciplina. Il documento indica che tali premi seguono una regolazione distinta rispetto ai premi ordinari e sono oggetto di parametri propri di determinazione.
Struttura del documento e raccordo con la disciplina risarcitoria
L’indice evidenzia che la circolare è articolata in tre sezioni: premi ordinari, premi speciali unitari e profilo risarcitivo. Il documento non si limita a fissare i valori di riferimento, ma colloca la determinazione dei minimi retributivi nel più ampio sistema di tutela INAIL e dei criteri di calcolo correlati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 24 mar 2011Circolare INAIL n. 20 del 24 marzo 2011
- Circolare · 24 mar 2011Circolare INAIL n. 22 del 24 marzo 2011
- Circolare · 28 mar 2011Circolare INAIL n. 23 del 28 marzo 2011
- Circolare · 14 apr 2011Circolare INAIL n. 25 del 14 aprile 2011
- Circolare · 18 apr 2011Circolare INAIL n. 26 del 18 aprile 2011
- Circolare · 25 feb 2011Circolare INAIL n. 17 del 25 febbraio 2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →