Sentenza del 17/04/2015 n. 7845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito imponibile ai fini IVA, IRPEG e IRAP, contestando la fittizietà di alcune operazioni documentate da fatture e rideterminando la redditività della società. L'Agenzia sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto le fatture sufficienti a provare i costi e che non avesse valutato gli elementi indiziari risultanti dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento, tra cui l'assenza di una struttura commerciale adeguata, le dichiarazioni di terzi, il meccanismo di operazioni circolari infragruppo e i vantaggi fiscali ottenuti. Contestava inoltre la motivazione della CTR circa la regolarità della contabilità e l'applicazione di una percentuale di redditività o ricarico sui ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni fatturate, spetta all'Ufficio fornire la prova, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, mentre al contribuente spetta la prova contraria. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendo insufficiente e apodittica la motivazione della CTR, che non aveva esaminato né valutato complessivamente gli elementi indiziari indicati dall'Agenzia e aveva considerato in modo generico gli elementi favorevoli alla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, la detrazione IVA, la fatturazione e i poteri di rettifica dell'Amministrazione. La Corte ha ribadito che i costi e la detrazione non possono essere riconosciuti quando l'Ufficio dimostri, anche presuntivamente, l'inesistenza delle operazioni sottostanti.
Art. 2697 c.c.
La norma sul riparto dell'onere della prova è stata interpretata nel senso che, in caso di contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve poi fornire la prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1
La norma consente la rettifica del reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Gli elementi presuntivi devono essere valutati dal giudice in modo concreto, complessivo e non meramente atomistico.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta la fittizietà di fatture o operazioni, non è sufficiente una contestazione generica: deve fornire elementi probatori o presuntivi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni.
- La fattura, la registrazione contabile e la documentazione bancaria o di trasporto possono costituire elementi favorevoli al contribuente, ma non sono necessariamente decisive se l'Ufficio produce un quadro indiziario complessivo contrario.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti gli indizi rilevanti indicati dall'Amministrazione e valutarli nel loro insieme; una motivazione apodittica o basata soltanto su alcuni elementi favorevoli può determinare la cassazione della sentenza.
- La Corte di cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può annullare la decisione quando la motivazione ometta l'esame di elementi decisivi o non spieghi adeguatamente il percorso logico seguito.
- Anche la determinazione della maggiore redditività o del ricarico deve essere adeguatamente motivata e fondata su criteri coerenti con i dati dell'impresa; non è sufficiente applicare una percentuale senza chiarire se si tratti di ricarico sui costi o di redditività sui ricavi.
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