Cassazione Penale, Ordinanza n. 11461/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava quindi ferma nella parte relativa alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale; il testo non consente di individuare con precisione l'altro reato richiamato in sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e per altro reato non specificato nel testo. I primi due motivi di ricorso erano diretti a contestare la ricostruzione fattuale delle vicende criminose, proponendo una diversa lettura degli elementi probatori. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sola fuga non sarebbe stata concretamente idonea a integrare la minaccia o comunque la condotta tipica del reato contestato, mancando una concreta capacità intimidatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente fattuali e ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato condotte oppositive violente poste in essere al momento dell'arresto, idonee a sorreggere la sussistenza del reato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da condotte oppositive violente poste in essere al momento dell'arresto; non è decisivo ridurre il fatto alla sola fuga se la motivazione di merito valorizza ulteriori modalità aggressive o ostative.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione delle prove, se non si confrontano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso che contesti la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale non può limitarsi ad affermare l'insufficienza della sola fuga, quando il giudice di merito abbia accertato anche condotte oppositive violente o comunque ostative al momento dell'intervento o dell'arresto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione può dichiarare manifestamente infondato il motivo che si fonda su una lettura parziale del fatto, se la motivazione di merito ha già fornito un apparato argomentativo puntuale, coerente e logicamente adeguato.
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