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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) degli atti di indizione e di aggiudicazione della procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ASReM – CIG B8895E7827e segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 2057 del 10.04.2026 della Regione Molise - Servizio centrale unica di committenza della Regione Molise, di aggiudicazione in favore della predetta gara in favore della GB Sapri SpA; b) della determinazione dirigenziale della Regione Molise - Servizio centrale unica di committenza della Regione Molise n. 5854 del 03.10.2025 di indizione della procedura di gara sub a); c) della determinazione dirigenziale della Regione Molise - Servizio centrale unica di committenza della Regione Molise n. 7749 del 16.12.2025 di nomina della Commissione giudicatrice, d) del disciplinare di gara adottato relativamente alla procedura indicata sub a); e) del Capitolato speciale d’appalto, adottato relativamente alla procedura indicata sub a); nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente - in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. e) n. 1) c.p.a. alla aggiudicazione – previa declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore, stipulato; subordinatamente, per l’annullamento della gara e di tutti gli atti adottati nel corso del suo espletamento;

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione, nomina della commissione giudicatrice e aggiudicazione di una gara centralizzata per il servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’operatore economico controinteressato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato gli atti di indizione e aggiudicazione della procedura di gara comunitaria centralizzata, nonché la nomina della commissione giudicatrice, il disciplinare e il capitolato speciale, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. Ha inoltre domandato, in sede di giurisdizione esclusiva, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato, e in subordine l’annullamento della gara e degli atti della procedura. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Ai fini istruttori, il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire l’offerta tecnica integrale e non oscurata dell’aggiudicataria, poiché non risultava presentata un’istanza di oscuramento né effettuata dalla stazione appaltante una concreta valutazione sull’eventuale presenza di segreti tecnici o commerciali.

La decisione

Il TAR ha disposto che l’Amministrazione acquisisca al fascicolo di causa, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, copia integrale e non oscurata dell’offerta tecnica della società controinteressata. Il Collegio ha ritenuto necessario tale adempimento per poter decidere, in assenza di una richiesta della controinteressata di oscuramento e di una specifica valutazione della stazione appaltante circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali. La domanda cautelare è stata accolta esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito al 15 luglio 2026, senza sospensione degli atti di gara e senza decisione definitiva sui motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    in sede di giurisdizione esclusiva

    La ricorrente ha richiamato la giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; l’ordinanza dà atto della giurisdizione e della competenza del TAR, senza sviluppare ulteriormente la questione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    al limitato fine di una sollecita fissazione del merito della causa

    Il giudice può accogliere la domanda cautelare disponendo la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a una procedura di gara, quando l’esame dei motivi richiede la conoscenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il giudice può disporre l’acquisizione della versione integrale e non oscurata dell’offerta, ove non risulti presentata una specifica istanza di oscuramento né effettuata dalla stazione appaltante una concreta valutazione sulla presenza di segreti tecnici o commerciali.
  • La tutela cautelare può essere accordata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, quando il Collegio ritenga prioritario definire la controversia all’esito degli adempimenti istruttori necessari.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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