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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05049/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è diretto avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dalla Procura, ha applicato ad Alfieri la misura cautelare degli arresti domiciliari subordinandone l'efficacia alla definitività dell'ordinanza. Alfieri deduce tre motivi: (1) carenza/mancata adeguatezza della motivazione e contraddittorietà in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in relazione alla sua partecipazione all'associazione a delinquere, rilevando che i suoi rapporti erano limitati al Malandrino e che elementi evocati dal Tribunale (colloqui tra altri associati) non sarebbero opponibili a lui; (2) insufficiente gravità degli indizi rispetto ai reati "fine", in quanto le condotte sarebbero state compiute nell'esercizio dell'attività professionale senza consapevolezza della loro illiceità; (3) sopravvenuta mancanza del pericolo di reiterazione, per la sua cancellazione dall'Albo dei dottori commercialisti e dall'elenco dei revisori, per la presunta inesattezza temporale della nomina a legale rappresentante di una società e perché la vicenda processuale del Malandrino in altra sede non riguarderebbe Alfieri.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che il Gip aveva già riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi a carico di Alfieri e che l'appello cautelare della Procura verteva esclusivamente sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a rimettere in discussione i gravi indizi senza che l'Alfieri li avesse confutati davanti al giudice dell'appello; in ogni caso le deduzioni attengono a una rivalutazione dei fatti. Il terzo motivo è stato invece esaminato nel merito e giudicato infondato: la cancellazione dall'Albo non esclude la persistenza del pericolo, posto che la professionalità e le conoscenze tecniche dell'indagato possono essere comunque messe a disposizione di attività illecite, direttamente o tramite altri professionisti, e rileva altresì la vicinanza di Alfieri al promotore del sodalizio (Malandrino) e la natura non occasionale della sua condotta. È stata confermata l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'art. 616 è richiamato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte lo applica per disporre le spese a carico di chi ha proposto ricorso infondato.

  • Principio devolutivo dell'appello cautelare (giurisprudenza della Corte di cassazione)

    Il giudice dell'appello cautelare è limitato ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi; non può essere richiesta una piena revisione non sollevata in sede di gravame. Perciò le censure che tentano una rivalutazione integrale dei gravi indizi senza che siano state efficacemente prospettate davanti al giudice dell'appello risultano inammissibili.

Massime di principio

  • Se il Gip ha già riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi, il tema centrale nell'appello cautelare è la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.); contestare nuovamente i gravi indizi in cassazione è spesso inammissibile se non erano stati confutati in sede di appello.
  • La cancellazione dall'albo professionale non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: la Corte valuta la professionalità, le conoscenze tecniche pregresse e la possibilità di usare tali competenze attraverso altri soggetti o in maniera non formalmente vincolata all'iscrizione all'albo.
  • La vicinanza al promotore o a figura centrale del sodalizio e la partecipazione continuativa all'organizzazione costituiscono elementi che rafforzano la valutazione del rischio di reiterazione.
  • Le doglianze di mera contraddittorietà della motivazione devono dimostrare un concreto vizio logico o fattuale rilevante; obiezioni che si esauriscono in una rivalutazione dei fatti sono spesso respinte.
  • Nel proporre rimedi cautelari il termine intercorso tra le condotte contestate e la richiesta di misura è un elemento rilevante ma non determinante: tempi relativamente brevi e natura professionale dell'attività illecita possono mantenere attuale il pericolo di reiterazione.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione è utile comprovare, con fatti nuovi e verificabili, l'effettiva cessazione dei contatti con il sodalizio e l'impossibilità pratica di ripetere le condotte (es. impossibilità tecnica, prova dell'assenza di ruoli apicali, concreta interruzione dei rapporti con gli altri indagati).

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