Ordinanza n. 133/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 173 del 13 marzo 2002, recante “Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel Comune di Catania”, unitamente agli Allegati: cartografia e nuovo regolamento (GURS n. 24 del 24 maggio 2002); - ove occorra, della nota del Comune di Catania – Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, prot. 10625 del 9 gennaio 2026, con la quale è stata rigettata l’istanza di rettifica del Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 274782 del 10/06/2025, avanzata dal ricorrente, ed è stata affermata l’attuale vigenza del vincolo di Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto - Zona A” sulle particelle di proprietà del medesimo, giusta la modifica della perimetrazione della Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto intervenuta mediante il qui impugnato Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 173 del 13 marzo 2002, conosciuto solo in quanto menzionato a supporto della suddetta nota comunale; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o collegato, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di modifica della perimetrazione della Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto, nonché nota comunale di rigetto dell'istanza di rettifica del certificato di destinazione urbanistica e conferma della vigenza del vincolo di riserva sulle particelle dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del decreto regionale del 13 marzo 2002, con i relativi allegati cartografici e regolamentari, che ha modificato la perimetrazione della Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto nel Comune di Catania. Hanno inoltre impugnato, ove occorrente, la nota comunale del 9 gennaio 2026, con cui è stata respinta l'istanza di rettifica del certificato di destinazione urbanistica e affermata l'attuale vigenza del vincolo di Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto - Zona A" sulle particelle di loro proprietà. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire la documentazione amministrativa rilevante.
La decisione
Il TAR non definisce il merito della controversia e dispone un incombente istruttorio. Richiamando l'art. 46, comma 2, c.p.a., rileva che le amministrazioni devono depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a base della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto utile alla decisione. Ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., ordina quindi alle amministrazioni intimate di depositare tali atti entro il termine di legge, in vista dell'udienza di merito fissata per il 9 luglio 2026. Precisa che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La Segreteria è incaricata della comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’amministrazione l’onere di depositare la documentazione amministrativa rilevante per la decisione della controversia.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti di cui al comma 1.
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La nozione di atti utili al giudizio comprende anche gli atti idonei a incidere sulla valutazione dell'eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l'amministrazione deve depositare non solo il provvedimento impugnato, ma anche gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
- Quando l'amministrazione non adempie all'obbligo di deposito della documentazione rilevante, il presidente, il magistrato delegato o il collegio può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
- La valutazione dell'utilità degli atti da acquisire deve essere ampia e comprende anche la documentazione necessaria a verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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