Cassazione Penale, Ordinanza n. 25501/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'unico motivo non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza d'appello e si limitava a riproporre questioni già vagliate e disattese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per un reato contro il patrimonio, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione. In particolare ha contestato la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a furto, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe correttamente escluso la derubricazione nella ipotesi più lieve di cui all'art. 624 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato solo per indicare la fattispecie più lieve di furto rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la derubricazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
Applicato nella parte dispositiva per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una riproposizione acritica delle stesse contestazioni già disattese.
- La mancata derubricazione del fatto in una fattispecie meno grave non è censurabile in cassazione quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione coerente e specifica sulla qualificazione giuridica del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
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