Sentenza del 17/07/2015 n. 4252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione controlli - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem -Validità - Accertamento liquidazione controlli - Rettifica del reddito - Inerenza costi - Operazioni antieconomiche - Rilevanza fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento, deducendo presumibilmente l’insufficienza della motivazione per relationem e la contestazione fiscale dei costi relativi a operazioni ritenute antieconomiche. La questione riguardava anche la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare, ai fini fiscali, la convenienza economica delle operazioni commerciali e di rettificare il reddito sulla base dell’antieconomicità dei comportamenti.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto valido l’avviso motivato per relationem quando richiama altri atti o documenti, come il processo verbale di constatazione, purché ne riproduca il contenuto essenziale e consenta al contribuente di conoscere gli elementi fondamentali della pretesa tributaria. È stata inoltre riconosciuta la rilevanza fiscale dei comportamenti palesemente antieconomici: in assenza di valide giustificazioni, l’antieconomicità può costituire un indice di violazioni tributarie e legittimare la rettifica del reddito.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 109
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede, tra l’altro, che essi siano inerenti all’attività e fiscalmente rilevanti. L’Amministrazione può contestare costi o operazioni che, per la loro manifesta antieconomicità, risultino privi di adeguata giustificazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è valida se l’atto richiamato è individuabile e l’avviso riproduce o espone gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.
- Il semplice richiamo a un processo verbale o ad altra documentazione non è sufficiente se il contribuente non viene posto concretamente in condizione di conoscere i fatti, i calcoli e le ragioni dell’accertamento.
- L’Amministrazione finanziaria può valutare l’antieconomicità delle operazioni, soprattutto quando i costi o i ricavi si discostano in modo evidente dai normali criteri di mercato.
- L’antieconomicità non determina automaticamente l’indeducibilità del costo, ma costituisce un elemento presuntivo che può spostare sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione economica concreta, documentata e coerente.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe dimostrare l’inerenza dei costi, la loro effettiva sostenibilità economica e le ragioni commerciali che giustificano condizioni apparentemente sfavorevoli.
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