Cassazione Penale, Ordinanza n. 41038/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 3 febbraio 2025. Il procedimento riguardava una responsabilità per concorso in truffa. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ex artt. 110 e 640 c.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproduceva censure già formulate in appello e già disattese, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito e presentando inoltre profili di genericità, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha osservato che tale questione non risultava dedotta in appello, né richiamata nelle conclusioni, con conseguente preclusione in sede di legittimità per interruzione della catena devolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla natura meramente reiterativa e generica della censura relativa alla responsabilità per truffa in concorso, dall'altro sulla mancata deduzione in appello della questione relativa alla particolare tenuità del fatto, con conseguente inammissibilità in cassazione.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato
art. 640 c.p.
norma incriminatrice della truffa per la quale era stata affermata la responsabilità
art. 131-bis c.p.
la sua applicazione non può essere richiesta in cassazione se la questione non è stata previamente devoluta con l'appello
art. 606, comma 3, c.p.p.
la mancata deduzione del motivo di appello comporta preclusione e inammissibilità della censura di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare censure già proposte in appello e già specificamente disattese, quando si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La censura di violazione di legge o di vizi motivazionali deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza può essere dichiarata inammissibile per genericità.
- In tema di concorso nel delitto di truffa, l'incameramento del profitto su una carta intestata al soggetto beneficiario può costituire elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità del concorrente.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere previamente dedotta nei gradi di merito; se non è stata devoluta in appello, la sua proposizione per la prima volta in cassazione è preclusa.
- La mancata devoluzione di una questione nel giudizio di appello interrompe la catena devolutiva e impedisce al giudice di legittimità di esaminarla.
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