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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24011 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento sostenendo di aver definito le annualità contestate mediante il condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9. La CTR aveva dichiarato il ricorso tardivo perché spedito in busta chiusa anziché in plico e ricevuto dall'ufficio oltre il termine di 60 giorni. Il contribuente ha contestato sia l'asserita ultrapetizione della CTR sia l'errata interpretazione delle regole sulla spedizione postale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il condono fosse comunque inammissibile perché non comprendeva tutte le annualità fiscali, incluso il 1997.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo del contribuente, ritenendo che la CTR non avesse pronunciato oltre i limiti della domanda. Ha invece accolto il secondo motivo: la spedizione del ricorso tributario in busta chiusa, anziché in plico, costituisce una mera irregolarità se il contenuto e la provenienza dell'atto non sono contestati. In tal caso, la tempestività si valuta con riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricezione. Tuttavia, ha accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia: il condono tombale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 doveva riguardare tutti i periodi d'imposta definibili, non soltanto alcune annualità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2

    La notificazione mediante servizio postale produce effetti, per il notificante, dalla data di spedizione, purché la ricezione avvenga.

    La spedizione del ricorso tributario in busta chiusa, anziché in plico, non determina automaticamente l'inammissibilità. Se il contenuto della busta e la riferibilità dell'atto non sono contestati, si tratta di una mera irregolarità e rileva la data di spedizione.

  • Art. 156 c.p.c.

    Le irregolarità formali non comportano la nullità dell'atto quando questo ha comunque raggiunto il suo scopo processuale, in particolare quando il destinatario si costituisce e svolge le proprie difese.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda. Non vi è ultrapetizione quando la decisione sulla tardività costituisce una conseguenza espressamente richiesta dalla parte dell'eccezione relativa all'irregolare modalità di spedizione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Il condono previsto dalla norma ha natura di definizione globale o condono tombale. Deve essere richiesto per tutti i periodi d'imposta i cui termini dichiarativi erano scaduti entro il 31 dicembre 2002; non è possibile limitarlo arbitrariamente ad alcune annualità.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • Art. 111 Cost.

    La legge assicura la ragionevole durata del processo.

    Il principio di ragionevole durata può giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione, evitando il rinvio al giudice di merito quando il ritorno della causa sarebbe inutile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un errore nella modalità materiale di spedizione, come l'uso della busta chiusa invece del plico, può essere considerato una mera irregolarità se il destinatario riconosce l'atto e può difendersi; in tal caso, per il rispetto del termine, rileva la data di spedizione.
  • La regola sulla data di spedizione non elimina l'esigenza di dimostrare il contenuto e la provenienza dell'atto: se tali elementi sono contestati, l'onere della prova ricade sul ricorrente.
  • Le eccezioni processuali devono essere valutate anche nelle loro conseguenze: il giudice può dichiarare la tardività quando essa è stata dedotta come effetto dell'irregolare spedizione, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • I condoni fiscali aventi natura globale devono normalmente comprendere tutte le annualità definibili previste dalla legge. L'adesione soltanto ad alcuni periodi può rendere inefficace o inammissibile l'intera definizione.
  • Anche quando il contribuente supera una contestazione processuale, può comunque perdere la causa nel merito se la sanatoria o il condono invocato non rispetta integralmente le condizioni stabilite dalla legge.

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