Sentenza del 13/04/2015 n. 267 - Comm. Trib. Prov. Brescia
RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISE - Termine di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine entro cui il contribuente poteva recuperare le eccedenze versate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, dopo la soppressione del tributo ad opera della legge n. 44/2012. La questione consiste nello stabilire se il recupero mediante compensazione con i versamenti in acconto dell'accisa dovesse essere richiesto entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 del Testo unico delle accise oppure se fosse sufficiente esercitare tale facoltà in un momento successivo.
La decisione
Secondo il principio richiamato, la facoltà di recuperare il credito doveva essere esercitata entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 del TUA. In alternativa, entro lo stesso termine il contribuente avrebbe dovuto almeno manifestare in modo chiaro la volontà di procedere al recupero del credito. Decorso tale termine senza richiesta o manifestazione di volontà, il diritto al recupero deve ritenersi decaduto. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza né l'esito concreto tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 44/2012
La legge ha soppresso l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, consentendo il recupero delle eventuali eccedenze dai versamenti in acconto dell'accisa.
La soppressione del tributo non elimina il credito eventualmente maturato, ma il suo recupero deve avvenire secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina generale delle accise.
Art. 14 del Testo unico delle accise (TUA)
Termine biennale di decadenza.
La richiesta di rimborso o la compensazione del credito derivante da versamenti eccedenti deve essere esercitata entro due anni. Entro tale termine deve essere presentata la richiesta oppure deve risultare una manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di recuperare il credito.
Massime di principio
- Quando una norma consente di recuperare un credito tributario mediante compensazione o rimborso, occorre verificare non solo l'esistenza del credito, ma anche il termine decadenziale entro cui esercitare il diritto.
- La mera esistenza di un'eccedenza versata non è sufficiente a conservare indefinitamente il diritto al recupero: il contribuente deve attivarsi entro il termine previsto dalla legge.
- Se il recupero materiale non è ancora effettuato, può essere necessario presentare entro il termine una richiesta formale o una dichiarazione inequivoca della volontà di recuperare il credito.
- La soppressione di un tributo non comporta automaticamente la proroga dei termini per il rimborso o la compensazione delle somme versate in eccesso.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la documentazione dei versamenti, quantificare tempestivamente il credito e presentare una richiesta formalmente idonea prima della scadenza del termine di decadenza.
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