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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 814 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Accertamento con adesione - Sottoscrizione atto - Mancato versamento - Effetti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della sottoscrizione di un accertamento con adesione e del successivo mancato versamento delle somme dovute. La Commissione ha distinto tra la fase di definizione dell'accordo, che si realizza con la sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente e dell'Ufficio, e la fase di perfezionamento, che avviene successivamente mediante il pagamento integrale o della prima rata entro il termine previsto. Secondo la decisione, la mancata esecuzione del pagamento non incide sull'esistenza dell'accordo già sottoscritto, ma riguarda gli adempimenti necessari alla sua attuazione.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l'accordo di accertamento con adesione si perfezioni sul piano negoziale con la sottoscrizione delle parti, momento in cui viene accettato il nuovo importo dovuto. Il successivo versamento entro venti giorni, o il pagamento della prima rata in caso di rateazione, costituisce un adempimento successivo per rendere operativo il concordato. Pertanto, l'accordo sottoscritto è considerato valido e idoneo a produrre effetti tra le parti anche se il contribuente non versa successivamente le somme dovute, fermo restando che il mancato pagamento può comportare conseguenze sull'attuazione e sulla riscossione del debito.

Norme richiamate

  • Articolo 7 del D.Lgs. 218/1997

    l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato

    La sottoscrizione congiunta dell'atto costituisce il momento in cui l'accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria viene definito, con accettazione dell'importo rideterminato.

  • D.Lgs. 218/1997, disciplina dell'accertamento con adesione

    versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto, ovvero versamento della prima rata in caso di rateazione

    Il pagamento, integrale o della prima rata, rappresenta un adempimento successivo collegato al perfezionamento e all'attuazione dell'accordo, distinto dalla sua definizione mediante sottoscrizione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento con adesione occorre distinguere tra la conclusione dell'accordo, che avviene con la sottoscrizione delle parti, e il suo perfezionamento esecutivo, collegato al pagamento delle somme dovute.
  • La mancata effettuazione del pagamento successivo non elimina necessariamente l'esistenza o la validità dell'accordo già sottoscritto, ma può impedire l'attuazione dei suoi effetti favorevoli e consentire all'Amministrazione di procedere al recupero del dovuto secondo le regole applicabili.
  • La sottoscrizione dell'atto dimostra l'accettazione del quantum rideterminato e vincola le parti sul contenuto dell'accordo; per ottenere i benefici pratici della definizione, il contribuente deve comunque rispettare i termini e le modalità di pagamento.
  • In casi analoghi è essenziale verificare il testo dell'atto, la data di sottoscrizione, i termini di versamento, l'eventuale rateazione e le conseguenze espressamente previste per il mancato pagamento.

Testo integrale

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