Cassazione Civile, Ordinanza n. 22854/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non è stata affrontata nel merito la censura proposta.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio agrario relativo alla cessazione di un contratto e al rilascio di un fondo rustico. La Corte d'appello aveva accolto nei limiti indicati l'appello della società resistente, dichiarando cessato il contratto a una certa data e condannando la controparte al rilascio del fondo, oltre a regolare le spese. La parte indicata come ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro tale decisione. Prima che la Corte esaminasse nel merito i motivi, entrambe le parti hanno depositato rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia, con contestuale rinuncia al controricorso.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia accettata non si provvede sulle spese processuali
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese processuali se ricorrono i presupposti di legge.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, è ultroneo scrutinare i motivi di ricorso, perché manca un oggetto decisionale sul merito.
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