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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7450/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il lavoratore contestava la natura e la durata effettiva del rapporto di lavoro svolto nella tenuta 'Il Cedro' dal febbraio 1998 al maggio 2009, chiedendo il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno e la corresponsione delle differenze retributive; i datori di lavoro sostenevano che il rapporto fosse stato regolato da contratti a termine e che il lavoratore avesse effettivamente lavorato in regime di part time (circa 65 ore mensili). Il nodo centrale era se, in assenza di una forma scritta comprovante il part time, dovesse presumersi il full time e se gravasse sul datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza dell'accordo di part time.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei datori di lavoro, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a favore del lavoratore differenze retributive e la regolarizzazione contributiva per i periodi non prescritti. La Corte ha ritenuto che non risultassero contratti di part time in forma scritta né prove idonee dell'esistenza di un accordo (anche informale) di riduzione dell'orario; quindi, in presenza di contratti a termine privi di clausola sull'orario, deve presumersi il full time e grava sul datore di lavoro l'onere di provare il contrario. Sono state inoltre rigettate le doglianze processuali dei ricorrenti e confermate le statuizioni in ordine a interessi e contributi. Le spese di cassazione sono a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 61/2000

    La Corte interpreta l'art. 8 come prevedente la forma scritta per l'accordo di part time a fini di prova: in assenza di forma scritta (salvo il caso di perdita incolpevole ai sensi dell'art. 2725 c.c.) l'onere della prova dell'accordo e della riduzione oraria grava sul datore di lavoro

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 46, co. 1, lett. q)

    La soppressione dell'art. 7 d.lgs. 61/2000 ha esteso la disciplina del part time anche al lavoro agricolo; tuttavia ciò non elimina l'obbligo del consenso e della forma richiesta per far valere il part time

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    Fissa l'orario normale in quaranta ore settimanali (salvo diversa previsione collettiva); la Corte lo usa per definire il parametro del full time nei rapporti agricoli

  • art. 16 d.lgs. n. 66/2003

    Prevede deroghe per lavori agricoli per specifiche esigenze tecniche o stagionali; la Corte rileva però che tali deroghe definiscono limiti massimi della prestazione e non autorizzano il datore a ridurre unilateralmente l'orario minimo senza accordo

  • art. 2725 c.c.

    Consente la prova testimoniale se la scrittura privata e' stata incolpevolmente perduta; la Corte osserva che i datori non hanno invocato la perdita incolpevole del documento, quindi la prova testimoniale non è di per sé sufficiente

  • art. 2724 c.c.

    Richiamata implicitamente per il collegamento con l'art. 2725 c.c. e l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (n. 3)

  • clausola 4.1 accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE

    Ricoferma il principio di non discriminazione fra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, quindi l'eventuale trattamento part time non può essere frutto di discriminazione rispetto al full time

  • art. 101 e art. 112 c.p.c.

    Principi del contraddittorio e della domanda: la Corte valuta che non vi sia stata lesione del principio della domanda né del contraddittorio, atteso che i datori di lavoro avevano dedotto l'esistenza di un orario ridotto, ponendo su di sé l'onere probatorio

  • art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al diritto a retribuzione adeguata; la Corte ritiene che, data la situazione fattuale (assenza di part time provato), il riconoscimento della retribuzione piena non violi tali principi

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come ipotesi in cui la mancata esecuzione della prestazione possa essere imputabile a impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore; non applicabile nel caso concreto per giustificare riduzione dell'orario

  • art. 429 c.p.c.

    Norma richiamata per il calcolo degli accessori sulle somme dovute al lavoratore, che devono essere liquidati secondo i principi consolidati

Massime di principio

  • In assenza di un accordo scritto che stabilisca il part time, i contratti di lavoro senza clausola sull'orario si presumono full time: grava sul datore di lavoro la prova che le parti abbiano concordato e effettivamente svolto un orario ridotto
  • La forma scritta per l'accordo di part time è richiesta a fini di prova; la prova testimoniale è ammessa solo se si dimostra la perdita incolpevole del documento (art. 2725 c.c.)
  • Le deroghe previste per il lavoro agricolo non autorizzano il datore a variare unilateralmente al ribasso l'orario minimo esigibile senza un accordo: le deroghe definiscono limiti massimi, non poteri discrezionali sul minimo
  • Se il datore di lavoro eccepisce il part time, incombe a lui l'onere probatorio di dimostrarne l'esistenza e la concreta applicazione; la mancata prova comporta il riconoscimento della retribuzione full time
  • Le richieste di retribuzioni pregresse possono essere soggette a prescrizione quinquennale dal primo atto interruttivo utile (nel caso, la richiesta di tentativo di conciliazione), quindi occorre valutare le date per la maturazione e prescrizione dei crediti
  • Questioni di diritto sollevate in sede di istruttoria vanno trattate nel rispetto del contraddittorio; il giudice può sollecitare posizioni su profili di diritto senza violare il principio della domanda se non introduce nuove domande non prospettate dalle parti

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