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Sentenza

Sentenza del 08/01/2024 n. 558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni 2013, 2016 e 2017 sostenendo di non possedere un'autonoma struttura organizzativa: svolgeva esclusivamente attività di consulenza a favore di KPMG Advisory Spa, di cui era socio e dalla quale percepiva quasi tutti i compensi. La CTP e poi la CTR avevano rigettato i ricorsi ritenendo che il ricorrente si avvalesse della struttura organizzativa della società e, in quanto socio, fosse in posizione di concrete disponibilità e di preminenza rispetto a tale struttura, che inoltre gli forniva clientela e supporti materiali e gestionali. In Cassazione la questione centrale è stata se l'uso della struttura societaria imponga di far gravare sull'individuo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, in particolare alla luce del principio che l'autonoma organizzazione rileva solo se il professionista sia il 'responsabile' di tale organizzazione e tragga da essa un vantaggio autonomo in termini di valore aggiunto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il ragionamento della C.T.R. che aveva imputato al ricorrente l'organizzazione della società sulla sola base della sua qualità di socio e dell'uso della struttura societaria. La Corte ha richiamato l'indirizzo consolidato secondo cui l'attività professionale svolta nell'ambito della struttura organizzata di una società di cui il professionista è socio non costituisce automaticamente autonoma organizzazione ai fini IRAP, salvo che il professionista sia effettivamente 'responsabile' dell'organizzazione e si avvalga di beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi di A.A. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di cassazione quantificate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 2

    il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'elemento organizzativo è il presupposto essenziale dell'IRAP; per i professionisti l'autonoma organizzazione sussiste solo se il professionista è 'responsabile' dell'organizzazione e questa è idonea a generare valore aggiunto autonomo rispetto al lavoro personale

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Stabilisce il principio generale sull'onere della prova nei giudizi tributari; nel caso di rimborso IRAP l'onere probatorio circa l'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4

    Norme invocate come parametri di legittimità per censurare violazione di legge e omissione di motivazione nella decisione della CTR

  • Cass. Sez. U., n. 9451/2016

    Precisa i criteri per valutare l'autonoma organizzazione: il contribuente deve essere 'responsabile' dell'organizzazione e impiegare beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile; l'accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito se congruamente motivato

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001

    Conferma che l'IRAP è un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e differenzia l'elemento organizzativo tra impresa e lavoro autonomo

Massime di principio

  • Il semplice utilizzo, da parte di un professionista, della struttura organizzativa di una società (anche se ne è socio) non basta a configurare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP: bisogna verificare se il professionista è 'responsabile' della struttura e ne trae un valore aggiunto autonomo
  • L'onere della prova sull'assenza di autonoma organizzazione, nei casi di rimborso IRAP, grava sul contribuente: è quindi importante depositare documentazione che dimostri la mancanza di responsabilità organizzativa, l'assenza di poteri di comando sui fattori produttivi e la percezione esclusiva di compensi dalla società
  • Fattori probanti dell'esistenza di autonoma organizzazione sono l'impiego stabile di beni strumentali eccedenti il minimo necessario e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia di collaboratori con funzioni esecutive o tecniche, non meramente segretarili
  • Il ruolo formale (es. qualifica di socio o cariche sociali) non è di per sé decisivo: rileva la concreta disponibilità e responsabilità sull'organizzazione nella pratica operativa ed economica
  • La valutazione è annuale: il possesso di autonoma organizzazione può variare di anno in anno e va accertato separatamente per ciascun periodo d'imposta
  • In fase probatoria è utile acquisire e depositare documenti che attestino la natura della prestazione (esclusiva per la società), l'assenza di personale proprio, l'assenza di beni strumentali personali significativi, e gli statuti/contratti che descrivono i rapporti e le responsabilità gestionali

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