Sentenza del 10/12/2018 n. 3482 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte sui redditi delle società - Accertamento analitico induttivo - Compravendita immobiliare di coso futura - Momento generatore dell'imposta- Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società maggiori ricavi e un maggior volume d’affari, ritenendo non contabilizzate somme relative a compravendite immobiliari e qualificando alcuni versamenti come acconti anziché caparre confirmatorie. La società ha contestato la carenza di prova, l’uso illegittimo delle presunzioni, la carenza di motivazione e l’errata individuazione del momento impositivo nelle vendite di immobili futuri. Ha inoltre dimostrato, mediante contratti di finanziamento del socio-amministratore ed estratti conto, la provenienza e la tracciabilità delle somme versate nella disponibilità della società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate sia l’appello incidentale della società, confermando la sentenza della CTP di Bari. È stata ritenuta inverosimile e illogica la presunzione di pagamenti in nero nelle compravendite immobiliari senza la rettifica di alcun contratto. Inoltre, per le compravendite di cosa futura, il momento generatore dell’imposta è stato individuato nell’atto pubblico o, comunque, nella venuta ad esistenza del bene, non nella mera esistenza di caparre non dimostrate. È stata confermata anche l’eliminazione della ripresa IVA relativa all’importo di 202.500 euro, in assenza di contratti di acquisto immobiliari stipulati dall’amministratore con la società. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l’accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi. Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione devono essere logicamente attendibili e adeguatamente collegate a fatti concreti; non è sufficiente presumere ricavi occultati senza riscontri specifici.
Articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972
Riguarda la rettifica dell’IVA. La rettifica non può fondarsi soltanto su una ricostruzione presuntiva priva di adeguati elementi probatori e deve rispettare il momento in cui l’operazione diviene fiscalmente rilevante.
Articoli 49 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Prevedono i requisiti dell’appello nel processo tributario. Nel caso concreto l’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché, pur con formulazione poco chiara, l’appello conteneva elementi sufficienti.
Articolo 342 del codice di procedura civile
Richiede la specificità dei motivi di appello. Anche tale censura è stata respinta, poiché la CTR ha ritenuto comunque individuabili le contestazioni dell’Ufficio.
Sesta direttiva IVA dell’Unione europea
La società ha invocato i principi europei in materia di momento impositivo e onere della prova, ma la decisione ha definito la controversia sulla base della carenza di prova concreta e dell’errata individuazione del momento generatore dell’imposta.
Massime di principio
- Nell’accertamento analitico-induttivo, la presunzione di ricavi non dichiarati deve poggiare su elementi concreti, coerenti e specificamente riferibili alle operazioni contestate; non è normalmente sufficiente dedurre pagamenti in nero dalla sola situazione finanziaria della società.
- Nel settore immobiliare, la rettifica fiscale basata su maggiori corrispettivi è più solida quando l’Amministrazione individua e rettifica specifici contratti, prezzi o atti, anziché presumere genericamente l’esistenza di somme non contabilizzate.
- I versamenti effettuati dal socio o dall’amministratore possono essere giustificati mediante contratti di finanziamento, estratti conto e riscontri bancari che dimostrino la provenienza delle somme e la loro effettiva destinazione alla società.
- Nelle vendite di immobili da costruire o di cosa futura, la mera corresponsione di caparre non determina automaticamente il momento impositivo; occorre verificare quando il bene viene a esistenza e quando si perfeziona l’operazione fiscalmente rilevante secondo la disciplina applicabile.
- La tracciabilità bancaria non esclude ogni possibile contestazione, ma costituisce un elemento probatorio rilevante per superare presunzioni di ricavi occulti o di finanziamenti privi di giustificazione.
- L’assenza di contratti o di operazioni documentate tra la società e il suo amministratore può impedire la ripresa IVA, soprattutto quando l’Amministrazione non dimostri l’effettiva esistenza dell’operazione sottostante.
- L’onere della prova può gravare sul contribuente quando emergono anomalie contabili, come una cassa negativa; tuttavia, una volta fornita una spiegazione documentata e tracciabile delle movimentazioni, la pretesa tributaria deve essere sostenuta da ulteriori elementi concreti.
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