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Parere

Parere del Garante n. 80 del 13/02/2025

Parere su istanza di accesso civico - 13 febbraio 2025

Garante Privacy80

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Amelia nell’ambito di un riesame di un diniego parziale a istanze di accesso civico generalizzato. La documentazione riguarda permessi di costruire, elaborati progettuali e piani regolatori relativi a immobili destinati alla cura e tutela della salute. L’Autorità distingue tra dati riferiti a persone giuridiche, non coperti dal GDPR, e dati personali di rappresentanti legali e tecnici incaricati, che possono essere oscurati. Ritiene non giustificato un diniego totale fondato sulla sola presenza di dati personali, e invita il Comune a valutare l’accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013. Quanto agli elaborati progettuali e ai piani regolatori generali, non emergono motivi di protezione dei dati personali idonei a impedirne l’ostensione, ferma restando la possibile incidenza di altri limiti di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, non sindacabili dal Garante in questo parere.

Parere su istanza di accesso civico relativa a permessi di costruire, elaborati progettuali e piani regolatori del Comune di Amelia

Parere su istanza di accesso civico relativa a permessi di costruire, elaborati progettuali e piani regolatori del Comune di Amelia

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Amelia relativa al riesame di un diniego parziale a istanze di accesso civico generalizzato. L’oggetto dell’accesso riguarda documentazione edilizia e urbanistica connessa a permessi di costruire per immobili destinati alla cura e tutela della salute, nonché elaborati progettuali e piani regolatori generali.

Contesto normativo di riferimento

Il parere richiama il quadro dell’accesso civico generalizzato introdotto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, che consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti dell’art. 5-bis. In particolare, viene in rilievo il limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), relativo al pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Ai fini della nozione di dato personale, il Garante richiama l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Sono altresì menzionati l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e le Linee guida ANAC sull’accesso civico.

Valutazione dei documenti relativi ai permessi di costruire

Dall’istruttoria emerge che i documenti richiesti contengono, in via prevalente, informazioni riferite alla società e all’ente pubblico richiedenti i permessi di costruire. Per tali soggetti, essendo persone giuridiche o enti, il GDPR non si applica e quindi non può essere invocato il limite fondato sulla protezione dei dati personali. La presenza di dati riferiti al soggetto giuridico non giustifica dunque un diniego basato sulla tutela privacy.

Dati personali di terzi e necessità di oscuramento

Le richieste di permesso di costruire contengono però anche dati personali di terzi, in particolare dei rappresentanti legali e dei tecnici incaricati: dati anagrafici, recapiti, firme autografe e, in un caso, copia del documento di identità. Su tali elementi il Garante ritiene che l’ostensione generalizzata sia sproporzionata e idonea a determinare un’interferenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà degli interessati, con conseguente possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.

Diniego totale non condiviso e accesso parziale

Pur riconoscendo la necessità di tutelare i dati personali di terzi, il Garante non condivide la scelta del Comune di negare l’accesso in modo indistinto all’intera documentazione. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di un accesso parziale, oscurando solo i dati personali non ostensibili e consentendo la visione del resto degli atti, in conformità all’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, secondo cui, se i limiti riguardano solo alcuni dati o alcune parti del documento, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.

Elaborati progettuali e piani regolatori generali

Con riferimento alla richiesta di accesso agli elaborati progettuali e ai precedenti piani regolatori generali, il Garante rileva che non emergono elementi per negare l’ostensione per ragioni di protezione dei dati personali. Gli elaborati progettuali esaminati contengono caratteristiche tecniche dell’intervento, planimetrie, prospetti, distribuzione degli ambienti, collocazione degli arredi, entrate e uscite, posizionamento delle scale, finestre e quadri elettrici. Si tratta di informazioni tecniche rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi, ma non qualificabili, di per sé, come dati personali. Analogamente, i piani regolatori generali sono soggetti a uno specifico regime di pubblicità ex art. 39 d.lgs. 33/2013, sicché non è possibile invocare motivi di protezione dei dati personali per negarne l’integrale ostensione.

Ulteriori limiti e distinzione dall’accesso documentale

Il Garante precisa che restano impregiudicate le valutazioni del Comune su eventuali altri limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, inclusi gli interessi economici e commerciali, la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali, profili che non rientrano nella competenza valutativa dell’Autorità in questo parere. Inoltre, poiché l’istanza appare motivata da una vicenda strettamente personale e da un interesse specifico dell’istante, resta ferma la possibilità che il Comune verifichi se ricorrano i presupposti del diverso accesso documentale ex l. 241/1990, secondo quanto richiamato anche dalle Linee guida ANAC.

Conclusioni

Il parere è quindi favorevole nei termini sopra indicati: il diniego totale non è ritenuto corretto per la sola presenza di dati personali, dovendosi valutare l’accesso parziale con oscuramento dei dati dei terzi; per elaborati progettuali e piani regolatori non emergono, sul piano privacy, ragioni idonee a impedire l’ostensione.

Punti principali

Oggetto dell’istanza e contesto del procedimento

Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su richiesta del RPCT del Comune di Amelia, nell’ambito del riesame di un diniego parziale a istanze di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda documenti edilizi e urbanistici relativi a permessi di costruire per immobili destinati alla cura e tutela della salute, inclusi elaborati progettuali e piani regolatori generali.

Dati personali e limiti all’accesso civico

Il Garante ricorda che l’accesso civico può essere rifiutato, tra l’altro, quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Tuttavia, i dati riferiti a società ed enti pubblici non rientrano nella nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sicché per tali informazioni non è invocabile il limite privacy.

Dati di rappresentanti legali e tecnici incaricati

Dalla documentazione esaminata emergono anche dati personali di soggetti terzi, quali anagrafica, contatti, firme autografe e, in un caso, documento di identità di legale rappresentante e tecnici incaricati. Il Garante ritiene che l’ostensione indiscriminata di tali dati sarebbe sproporzionata e determinerebbe un’interferenza ingiustificata nei diritti e libertà degli interessati, con possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali.

Critica al diniego totale e necessità di accesso parziale

L’Autorità non condivide il diniego integrale adottato dal Comune, poiché l’amministrazione non ha valutato la possibilità di oscurare i soli dati personali e consentire l’accesso alle restanti parti dei documenti, come previsto dall’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013. Il Garante invita quindi a riesaminare la motivazione del provvedimento e a considerare un accesso parziale, previa rimozione dei dati personali di legali rappresentanti e tecnici incaricati.

Elaborati progettuali e piani regolatori generali

Per gli elaborati progettuali e per i piani regolatori generali il Garante non ravvisa profili di protezione dei dati personali idonei a giustificare il diniego. Gli elaborati contengono informazioni tecniche sul progetto, planimetrie e prospetti che possono incidere su altri interessi, come la sicurezza dei luoghi, ma non costituiscono di per sé dati personali. I piani regolatori generali sono inoltre soggetti a uno specifico regime di pubblicità ex art. 39 d.lgs. 33/2013.

Limiti ulteriori e rapporto con l’accesso documentale

Resta ferma la possibilità che altri limiti all’accesso civico, relativi a interessi pubblici o privati previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, possano rilevare, inclusi gli interessi economici e commerciali, la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali, profili non sindacabili dal Garante in questo parere. Inoltre, poiché l’istanza sembra riferita a una vicenda personale e a un interesse specifico dell’istante, il Comune può valutare se ricorrano i presupposti per il diverso accesso documentale ex l. 241/1990.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicourbanistica e ediliziaprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativa

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